Trib. Palermo, sentenza 03/05/2024, n. 1926

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 03/05/2024, n. 1926
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 1926
Data del deposito : 3 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa S B, nella causa iscritta al n. 3694/2022 R.G.L. promossa
D A

Parte_1
(avv. DUCA ALESSANDRO)


- ricorrente -


CONTRO

Controparte_1
(avv. VINCIFORI RUGGERO)
E NEI CONFRONTI DI
CP_2
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 23/04/2024 ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, condanna a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive Controparte_1
maturate dal 23.2.2016 tra quanto effettivamente percepito e quanto dovuto ad un lavoratore inquadrato nell'area 1a livello A (ex specializzato super), oltre accessori come per legge;
condanna alla relativa regolarizzazione contributiva;
Controparte_1
compensa per metà le spese di lite tra ricorrente e e pone Controparte_1
l'ulteriore metà, che liquida in € 1.347,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, a carico dell' ;
Controparte_1
condanna l alla rifusione delle spese di lite nei confronti di , Controparte_1 CP_2 che liquida in € 1.299,50 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.4.2022 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...]
(d'ora in poi ) e chiedendo: dichiararsi l'illegittima reiterazione Controparte_1 CP_3 CP_2
dei contratti a termine sottoscritti dal 1986 al dicembre 2020, con condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 32 L. 183/10 e di quello da perdita di chance, nonché dichiararsi il diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni svolte con inquadramento nella II cat. del impiegati aziende florovivaiste o in subordine nell'Area 1 livello A, con condanna della Org_1
convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori di legge, e alla regolarizzazione contributiva.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, formulava eccezioni preliminari di CP_3
decadenza e prescrizione e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto;

, invece, chiedeva l'accoglimento della richiesta di regolarizzazione contributiva nei limiti CP_2
della prescrizione.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa col deposito di questa sentenza.
***
Il ricorso risulta fondato nei termini di seguito esplicati.
Deve innanzitutto richiamarsi l'art. 28, comma 1, d. lgs 81/2015 a tenore del quale “1.
L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve
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