Trib. Matera, sentenza 17/01/2024, n. 49
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. R G Presidente dott. G D Giudice dott. T C Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 937/2020 R.G., avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a MATERA il 14/1/1954 (C.F. Parte_1
, con l'avvocato D G CodiceFiscale_1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a MATERA l'8/6/1948 (C.F. Controparte_1
) con l'avvocato I A C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza cartolare del 7/4/2023, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/6/2020 Parte_1
- premesso di avere contratto matrimonio con
[...] [...]
in data 24/10/1974 in Matera, e che dalla loro unione Controparte_1
erano nati i figli (il 15/11/1975) e (il 9/5/1977) – adiva il CP_1 Per_1
Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito con addebito a quest'ultimo, l'assegnazione della casa coniugale e un assegno mensile a carico del coniuge per il suo mantenimento pari ad € 700,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici . Org_1
La ricorrente lamentava di vivere in una condizione intollerabile a causa della condotta dispotica del marito che, ossessionato dalla gelosia nei suoi confronti ed in quelli della figlia, aveva fatto vivere entrambe le donne in una condizione di segregazione (impedendo alla figlia di frequentare le Per_1
scuole superiori, di immettersi proficuamente nel mondo del lavoro e di distaccarsi dalla famiglia di origine, al punto che la stessa, all'età di 43 anni, non era riuscita ad intessere alcun legame sentimentale ed era costretta a vivere ancora con la madre), e aveva assunto condotte vessatorie nei confronti della sia dal punto di vista psicologico che fisico, oggetto di querela Parte_1
in seguito alla quale in data 25/05/2020 il G.I.P. del Tribunale di Matera aveva emesso nei confronti del ordinanza di applicazione della misura CP_1
cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente, con prescrizione di mantenere una distanza di almeno 200 metri sia dai luoghi che dalla , e che in tale situazione era stata costretta ad allontanarsi Parte_1
dalla casa coniugale unitamente alla figlia per trovare ospitalità presso Per_1
la propria sorella in Laterza.
Con decreto del 6/7/2020 il Presidente del Tribunale, preso atto delle circostanze esposte dalla ricorrente e ritenuta l'urgenza di provvedere inaudita altera parte, autorizzava i coniugi a vivere separati;
assegnava alla Parte_1
l'abitazione familiare per abitarvi con la figlia, disponendo l'immediato
rientro della ricorrente nell'abitazione, con autorizzazione alla stessa a provvedere al cambio di serratura della porta d'ingresso e con contestuale allontanamento del ;
obbligava il resistente al pagamento della CP_1
somma mensile di € 500,00 per il mantenimento della moglie;
infine, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 22/9/2020.
Con comparsa di costituzione depositata il 21/09/2020 si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_1
domanda di separazione, ma contestava la ricostruzione dei fatti così come narrati dalla ricorrente;
in particolare, rispetto alla figlia rappresentava Per_1
che la stessa in data 6/6/1998, all'età di 21 anni, aveva contratto matrimonio
e si era trasferita a vivere ad Acquaviva, per poi fare ritorno nell'abitazione dei genitori in seguito all'annullamento del suo matrimonio;
ancora, dichiarava che da circa 7-8 anni conviveva stabilmente con un uomo, Per_1
coadiuvandolo anche nella sua attività professionale, oltre che svolgendo
l'attività occasionale di promoter, e recandosi solo sporadicamente presso
l'originaria abitazione familiare.
Rispetto ai rapporti con la moglie, il lamentava la non CP_1
corrispondenza alla realtà dei fatti così come narrati nel ricorso introduttivo, ritendendo che alcuni episodi fossero stati stravolti dalla nella loro Parte_1
genesi;
pertanto, chiedeva fosse pronunciata la separazione dei coniugi senza attribuzione di addebito a carico di nessuno dei coniugi e senza alcuna assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non autonomi economicamente conviventi;
ancora, chiedeva che fosse disposto in favore della ricorrente un assegno di mantenimento di €
300,00 mensili o della minore somma determinata dal Giudice.
Sentite le parti all'udienza del 22/9/2020, con ordinanza di pari data il
Presidente del Tribunale, rilevato che in seguito all'uscita dalla famiglia da parte della figlia con successivo rientro dopo la separazione, non Per_1
fossero più sussistenti i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, revocava il provvedimento di assegnazione della stessa precedentemente disposto in favore della ;
in considerazione del reddito dichiarato dal Parte_1
resistente, riduceva l'assegno di mantenimento posto a carico del CP_1
ed in favore della moglie ad € 400,00 mensili;
infine, disponeva per il prosieguo dinanzi al Giudice Istruttore.
Con memoria integrativa del 17/12/2020 la ricorrente insisteva nella richiesta di pronuncia della separazione con addebito al marito e chiedeva fissarsi nella misura minima di € 400,00 mensili l'assegno di mantenimento disposto in suo favore, mentre il resistente, con comparsa di costituzione del
5/2/2021, rappresentando il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. R G Presidente dott. G D Giudice dott. T C Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 937/2020 R.G., avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a MATERA il 14/1/1954 (C.F. Parte_1
, con l'avvocato D G CodiceFiscale_1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a MATERA l'8/6/1948 (C.F. Controparte_1
) con l'avvocato I A C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza cartolare del 7/4/2023, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/6/2020 Parte_1
- premesso di avere contratto matrimonio con
[...] [...]
in data 24/10/1974 in Matera, e che dalla loro unione Controparte_1
erano nati i figli (il 15/11/1975) e (il 9/5/1977) – adiva il CP_1 Per_1
Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito con addebito a quest'ultimo, l'assegnazione della casa coniugale e un assegno mensile a carico del coniuge per il suo mantenimento pari ad € 700,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici . Org_1
La ricorrente lamentava di vivere in una condizione intollerabile a causa della condotta dispotica del marito che, ossessionato dalla gelosia nei suoi confronti ed in quelli della figlia, aveva fatto vivere entrambe le donne in una condizione di segregazione (impedendo alla figlia di frequentare le Per_1
scuole superiori, di immettersi proficuamente nel mondo del lavoro e di distaccarsi dalla famiglia di origine, al punto che la stessa, all'età di 43 anni, non era riuscita ad intessere alcun legame sentimentale ed era costretta a vivere ancora con la madre), e aveva assunto condotte vessatorie nei confronti della sia dal punto di vista psicologico che fisico, oggetto di querela Parte_1
in seguito alla quale in data 25/05/2020 il G.I.P. del Tribunale di Matera aveva emesso nei confronti del ordinanza di applicazione della misura CP_1
cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente, con prescrizione di mantenere una distanza di almeno 200 metri sia dai luoghi che dalla , e che in tale situazione era stata costretta ad allontanarsi Parte_1
dalla casa coniugale unitamente alla figlia per trovare ospitalità presso Per_1
la propria sorella in Laterza.
Con decreto del 6/7/2020 il Presidente del Tribunale, preso atto delle circostanze esposte dalla ricorrente e ritenuta l'urgenza di provvedere inaudita altera parte, autorizzava i coniugi a vivere separati;
assegnava alla Parte_1
l'abitazione familiare per abitarvi con la figlia, disponendo l'immediato
rientro della ricorrente nell'abitazione, con autorizzazione alla stessa a provvedere al cambio di serratura della porta d'ingresso e con contestuale allontanamento del ;
obbligava il resistente al pagamento della CP_1
somma mensile di € 500,00 per il mantenimento della moglie;
infine, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 22/9/2020.
Con comparsa di costituzione depositata il 21/09/2020 si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_1
domanda di separazione, ma contestava la ricostruzione dei fatti così come narrati dalla ricorrente;
in particolare, rispetto alla figlia rappresentava Per_1
che la stessa in data 6/6/1998, all'età di 21 anni, aveva contratto matrimonio
e si era trasferita a vivere ad Acquaviva, per poi fare ritorno nell'abitazione dei genitori in seguito all'annullamento del suo matrimonio;
ancora, dichiarava che da circa 7-8 anni conviveva stabilmente con un uomo, Per_1
coadiuvandolo anche nella sua attività professionale, oltre che svolgendo
l'attività occasionale di promoter, e recandosi solo sporadicamente presso
l'originaria abitazione familiare.
Rispetto ai rapporti con la moglie, il lamentava la non CP_1
corrispondenza alla realtà dei fatti così come narrati nel ricorso introduttivo, ritendendo che alcuni episodi fossero stati stravolti dalla nella loro Parte_1
genesi;
pertanto, chiedeva fosse pronunciata la separazione dei coniugi senza attribuzione di addebito a carico di nessuno dei coniugi e senza alcuna assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non autonomi economicamente conviventi;
ancora, chiedeva che fosse disposto in favore della ricorrente un assegno di mantenimento di €
300,00 mensili o della minore somma determinata dal Giudice.
Sentite le parti all'udienza del 22/9/2020, con ordinanza di pari data il
Presidente del Tribunale, rilevato che in seguito all'uscita dalla famiglia da parte della figlia con successivo rientro dopo la separazione, non Per_1
fossero più sussistenti i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, revocava il provvedimento di assegnazione della stessa precedentemente disposto in favore della ;
in considerazione del reddito dichiarato dal Parte_1
resistente, riduceva l'assegno di mantenimento posto a carico del CP_1
ed in favore della moglie ad € 400,00 mensili;
infine, disponeva per il prosieguo dinanzi al Giudice Istruttore.
Con memoria integrativa del 17/12/2020 la ricorrente insisteva nella richiesta di pronuncia della separazione con addebito al marito e chiedeva fissarsi nella misura minima di € 400,00 mensili l'assegno di mantenimento disposto in suo favore, mentre il resistente, con comparsa di costituzione del
5/2/2021, rappresentando il
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