Trib. Caltagirone, sentenza 05/12/2024, n. 786

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltagirone, sentenza 05/12/2024, n. 786
Giurisdizione : Trib. Caltagirone
Numero : 786
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
In persona del giudice unico dott.ssa Concetta Grillo
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 91100256 2012 avente ad oggetto: regolamento confini
PROMOSSA DA
TO SC nato a [...] il [...] e residente in [...]2 PALAGONIA,
C.F.[...], elettivamente domiciliato in VIA SAN DAMIANO S.N.
PALAGONIA presso lo studio dell'avv. GIGLIO NICOLO' che lo rappresenta e difende per procura
a margine del ricorso
ATTORE
CONTRO
NT LO RT nato a [...] il [...] residente in
VIA F.LLI ROSSELLI 27 MILITELLO CF elettivamente domiciliata in VIA PORTA DELLA
TERRA N. 49 95043 MILITELLO V.C. presso lo studio dell'avv. PASQUALINA RI che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
CONVENUTO
Proseguita nei confronti di
RI SEBASTIANA, nata a [...] V.C. il 06/08/1959 (C.F. [...]) ed ivi
residente in Via F.lli Rosselli n. 27;

LO RT NI, nato a [...], il [...] (C.F. LCR GNN 80A 02C 351O) residente in [...];


LO RT FL MARIA, nata a [...] il [...] (C.F. [...]) e
residente in [...]
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PASQUALINA RI per mandato in calce
alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
All'udienza del 6.5.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis, IR ON, quale proprietario del terreno agricolo sito in Palagonia in
c/da Abatino-Cuccumella e censito al catasto al foglio 1 particelle n. 130-145-136-140 e al foglio 12 particella n.115, agiva in giudizio nei confronti di Lo RT NI, proprietario del fondo confinante censito al foglio 1 particelle n. 426-425-423-424 e al foglio 12 particella n. 381, al fine di sentire: accertare e dichiarare l'esatto confine dei terreni agricoli;
dichiarare che il resistente aveva sconfinato all'interno della sua proprietà;
condannare Lo RT NI a restituire l'ettaro di terreno indebitamente utilizzato e al risarcimento del danno da quantificarsi d'ufficio, oltre spese del giudizio e del procedimento di mediazione.
Il ricorrente esponeva in fatto come tra i fondi limitrofi non vi fosse un confine certo e visibile, residuando esclusivamente una sottile striscia di terreno incolto, variabile in relazione all'aratura.
In tale contesto, IR ON, anche mediante l'ausilio di un tecnico di parte all'uopo nominato, rilevava che Lo RT NI, provvedendo all'aratura del di lui fondo non in coincidenza del confine indicato nelle mappe catastali, avrebbe sconfinato nel suo fondo per circa 10.160,00 metri quadri (8 metri lineari per una lunghezza di circa 1.265,00 metri).
IR ON dava avvio, pertanto, ad un procedimento di mediazione al quale aderiva la controparte che, tuttavia, all'esito della nomina quale consulente tecnico dell'Ing. Davide Giugno e del conseguente accertamento dello sconfinamento, non compariva determinando l'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Con comparsa del 22.3.2013 si costituiva Lo RT NI, il quale, deduceva l'inefficacia probatoria e l'inutilizzabilità della relazione tecnica redatta nell'ambito del procedimento di mediazione, eccepiva la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e contestava la richiesta di risarcimento del danno.
Il resistente proponeva, altresì, domanda riconvenzionale al fine di sentir dichiarare ed accertare
l'intervenuta usucapione per le porzioni di terreno che oggetto di eventuale sconfinamento, avendo, lo stesso, goduto, migliorato e coltivato tali porzioni di terreno per più di un ventennio.
Con ordinanza del 25.6.2013 il giudicante, in considerazione della natura e della complessità delle questioni giuridiche da trattare, disponeva la conversione del rito sommario in rito ordinario.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 19.01.2023, preso atto del decesso di Lo RT NI, veniva dichiarato interrotto il giudizio, il quale, era successivamente riassunto nei confronti degli eredi BE AN, Lo
RT NN e Lo RT IA MA.
In data 23.2.2024 il giudicante, su istanza del ricorrente, assegnava un termine di 60 giorni ai chiamati all'eredità per l'accettazione della stessa.
In data 4.4.2024 BE AN comunicava la rinuncia all'eredità, Lo RT NI e Lo RT
IA MA comunicavano la loro accettazione e, contestualmente, a modifica delle conclusioni dispiegate in comparsa di costituzione dal proprio dante causa, dichiaravano di essere disponibili alla definizione dei confini in contraddittorio tra le parti come dalle risultanze della CTU.
All'udienza del 6.5.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Osserva il decidente che in via preliminare va dato atto che, in seguito alla concessione da parte di questo giudice di un termine ai chiamati all'eredità di Lo RT NI , ritualmente citati in giudizio a seguito dell'interruzione del procedimento e successivamente costituitisi con note del

5.5.2024 il procuratore ha depositato rinuncia
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