Trib. Napoli, sentenza 06/04/2024, n. 2531

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 06/04/2024, n. 2531
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 2531
Data del deposito : 6 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. M
B, a seguito dell'udienza del 13 marzo 2024, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8536/2021 R.G. vertente
TRA

nata a Praiano (SA) il 01/03/1956 rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti. P A e F R, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Puca Domenico, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26/05/2021 presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, conveniva in giudizio esponendo: Parte_1 Controparte_1
- di essere stata dipendente dal 17.1.2014 al 17.5.2021;

- di essere stata licenziata in data 25.5.2020, come accertato dal Tribunale di
Napoli, ord. del 28.4.2021, cron. n. 8923/2021, che ha condannato la società datrice di lavoro alla reintegra e al pagamento di un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto (1.850,00 lordi) maturata dalla data del
1


licenziamento alla reintegra, oltre accessori e versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
;

- di aver esercitato la facoltà di scelta, come previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in luogo della citata reintegra, con comunicazione del 17.5.2021, esercitando l'opzione di cui all'art. 18 l. 300/70, come da l. n. 92/12, chiedendo il pagamento dell'ulteriore importo di quindici mensilità della retribuzione;

- di aver diritto, pertanto, al pagamento del TFR, maturato fino alla predetta data di esercizio dell'opzione, dei ratei delle mensilità indirette differite, del saldo della retribuzione del mese di marzo 2020, della retribuzione dei mesi di aprile e maggio 2020, nonché l'importo di quindici mensilità per l'opzione esercitata;

- che aveva svolto con continuità mansioni di impiegata in attività amministrative, occupandosi, in particolare, di contabilità ed esecuzione di pagamenti fino al 27 maggio 2020;

Tanto premesso, la ricorrente, concludeva nei seguenti termini:
a) condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di Euro 47.958,26, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge, ovvero di quello, anche superiore, che dovesse risultare dovuta all'esito di eventuale C.T.U., sempre oltre accessori di legge”
Si costituiva ritualmente con memoria depositata in Controparte_1 data 29.04.2022, contestando le avverse prospettazioni e deducendo:
- l'inammissibilità della richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra in quanto prevista solo per i licenziamenti disposti da aziende con più di 15 dipendenti;

- di aver pagato i ratei di 13^ e 14^ mensilità, per l'anno 2020;

- che la ricorrente non aveva svolto alcuna attività a decorrere dal 9 marzo 2020, se non compiti occasionali, residuali e minimi;

- che nulla era dovuto a titolo di TFR in quanto in data 28.07.2021, prima della notifica del ricorso (15.02.2022), era stato pagato il TFR per €4.945,01 di cui
€3.853,00 con bonifico ed €1.092,01 come imposta all'erario;

- l'erroneità del calcolo del TFR, in quanto fondato sulle retribuzioni risultanti dall'estratto contributivo, deducendo che dal calcolo del TFR occorreva espungere i premi e le indennità ad personam, ai sensi dell'art. 164 del CCNL.
Tanto premesso, la società resistente concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita con il libero interrogatorio delle parti, espletato all'udienza del
18.04.2023, nella quale è stata tentata la conciliazione della lite.
2
Il Tribunale, fallito il tentativo di conciliazione, ha adottato l'ordinanza ex art. 423, comma 2, c.p.c. con condanna al pagamento della somma complessiva di euro
27.750,00 a titolo provvisorio, rinviando per la discussione.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il
Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato per i motivi di seguito precisati.
Le pretese della parte ricorrente si fondano sul rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 17 gennaio 2014 ed è cessato per effetto del licenziamento dichiarato inefficace dall'ordinanza del Tribunale di Napoli, n. 8923/21, adottata all'esito del giudizio trattato con il rito cd “ Fornero”, confermata dalla sentenza del Tribunale di Napoli, recante n. n. 2788/2022 pubbl. il 17/05/2022, nelle more del presente giudizio, che risulta dal . CP_2
Tale sentenza ha statuito, oltre alla conferma della citata ordinanza, ha disposto
la reintegra della nel suo posto di lavoro, con condanna della Pt_1 [...]
al risarcimento del danno in favore della
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