Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 19
TRIB Palermo
Sentenza
10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Palermo, sezione quarta civile e procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente rel. ed est.
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Maria Cultrera Giudice nel procedimento unitario iscritto al n. 345-1/2024, relativo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale de:
AMISTAD s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Palermo in piazza
Sant'Anna n. 18 a (c.f. e partita Iva 06515770821), iscritta al Registro delle Imprese di
Palermo ed Enna al N REA PA-326356;
a seguito di ricorso proposto da:
SOCIETÀ COOPERATIVA L'ANFITEATRO in liquidazione, in persona del Liquidatore,
Arch. Fabio Schillaci, rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dagli
Avv.ti Giovanni Puntarello e Sabrina Causa;
esaminato il fascicolo indicato in epigrafe, e sciogliendo la riserva assunta il 29 gennaio 2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso che con ricorso iscritto al ruolo il 20 dicembre 2024, la società cooperativa l'Anfiteatro ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, l'apertura della liquidazione controllata, della società AMISTAD s.r.l., nei cui confronti vanta un credito di €
51.462,28, rimasto insoddisfatto.
1
Rilevato che la ricorrente, a sostegno della domanda, ha evidenziato: che, con contratto del 22.06.2016, aveva concesso in locazione ad IS s.r.l., per gli anni dal
2016 al 2020, alcuni beni mobili funzionali al servizio di gestione di attività balneari che questa svolgeva per l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Compagnia della Vela”; che l'affittuaria, dopo il pagamento di un primo acconto, non aveva versato gli ulteriori importi dovuti a titolo di canone locativo;
che dopo diversi solleciti di pagamento rimasti inevasi, con decreto ingiuntivo dell'11.12.2018 aveva intimato all'IS il pagamento di euro
29.000,00 oltre spese ed accessori;
che la società debitrice aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, respinta dal Tribunale di Palermo, al termine della dovuta istruzione, con sentenza n. 4674/2024; che a seguito della notifica, avvenuta il 31 ottobre 2024, della sentenza predetta munita di formula esecutiva e del relativo precetto per l'importo complessivo di euro 51.462,28 (sorte, interessi e spese), l'IS non aveva proceduto ad alcun pagamento;
che in ragione del detto protratto inadempimento nonché dell'omesso deposito degli ultimi bilanci da parte della debitrice, deve considerarsi la sussistenza in capo alla stessa del presupposto dello stato di insolvenza.
Dato atto che il ricorso e il decreto di convocazione per l'udienza di audizione delle parti sono stati ritualmente all'IS, che non si è costituita in giudizio e non è comparsa.
Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 27
C.C.I.I., atteso che la società resistente ha sede in questo circondario.
Rilevato che l'IS, come risulta dalla visura della Camera di Commercio in atti, svolge attività commerciale, avendo indicato quale attività prevalente “attività di stabilimento balneare, con annessa attività di somministrazione alimenti e bevande” e che la stessa è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 1, 2 e
121 CCII. In particolare, l'IS, infatti, non essendosi costituita, non ha contestato, né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII, nemmeno desumibile dalla documentazione agli atti acquisita d'ufficio dal
Tribunale.
Ritenuto che risulta, altresì, superato il limite di indebitamento di cui all'art. 49, 5° comma, C.C.I.I., tenuto conto del credito allegato da parte ricorrente e del debito a carico della IS, pari ad € 153.827,23 risultante dalla nota del 17 gennaio 2025, trasmessa dall'Agenzia Entrate Riscossione datata 10 gennaio 2025.
2
Considerato che dalle esposizioni debitorie sopra indicate, dal reiterato omesso riscontro nel corso degli anni dal 2018 al 2024 alle richieste di pagamento inoltrate dalla cooperativa l'Anfiteatro, dall'assenza di ricavi nell'ultimo triennio come emerge dalle
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