Trib. Trani, sentenza 10/10/2024, n. 1432
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. G R presidente
dott.ssa L C giudice
dott.ssa E G giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1815/2023 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 26.9.2024,
avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. R A Parte_1
C, presso il cui studio sito in Barletta, alla Via degli Orti n. 11, è elettivamente domiciliata;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...];
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE-
Conclusioni delle parti:
“il procuratore di parte ricorrente si riporta ai propri atti difensivi e note sostitutive di udienza del
25.9.2024”
Svolgimento del processo
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 27.04.2023, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 04.09.2010 con ;
che dall'unione è nata il [...] Controparte_1
una figlia, ;
che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile a causa dei Persona_1
continui dissapori tra i coniugi causati esclusivamente dal comportamento dello ;
che, negli CP_1
ultimi anni, quest' ultimo si è mostrato completamente disinteressato ai bisogni della sua famiglia
preferendo trascorrere il suo tempo libero in compagnia di amici;
di essere stata offesa e denigrata
dal resistente, in diverse occasioni, dinnanzi a parenti e amici;
di non aver mai lavorato sin dall' inizio
del matrimonio, come da accordi con il marito, per dedicarsi alla cura della famiglia ed in particolare
della gestione e della crescita della figlia, non percependo, pertanto, alcun tipo di reddito, mentre lo
è dipendente a tempo indeterminato presso la ” con sede in Barletta, CP_1 Controparte_2
alla Via Vecchia Madonna dello Sterpeto e percepisce uno stipendio di circa 1.300,00 € mensili;
che
i coniugi, dopo la separazione, hanno deciso di vendere la casa coniugale, ragion per lui ella vive
con sua figlia presso l' abitazione dei propri genitori, i quali provvedono ad esse anche
economicamente;
che il resistente le versa un contributo minimo di €300,00 con cui far fronte alle
esigenze della minore, rifiutandosi di contribuire alle ulteriori spese– tutto ciò premesso, ha adito il
Tribunale Civile di Trani per richiedere la separazione giudiziale, con affido condiviso della figlia
;
onerando lo dell' obbligo di corrispondere la somma mensile di €300,00 a titolo di Per_1 CP_1
contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e rivalutazione
Istat nonché dell' ulteriore somma pari ad € 300,00 a titolo di mantenimento per sé;
infine, stabilire
che l' assegno unico venga versato nella misura del 100% in suo favore.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, all'udienza del 20.09.2023, è comparsa la sola
ricorrente.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 08.05.2023 come da
attestazione di Cancelleria.
Svolta l'udienza di comparizione ex l'art.473bis.21 c.p.c., il Giudice delegato, preso atto del
fallimento del tentativo di conciliazione, dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi
nonostante la regolarità della notifica, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, quindi, ha disposto
l'affido condiviso della minore , con collocamento prevalente presso il domicilio materno, Per_1
regolamentando gli incontri padre – figlia;
ha poi posto a carico dello con decorrenza dalla CP_1
domanda l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Parte_1
€150,00, a titolo di contributo al suo mantenimento, nonché, a titolo di contributo al mantenimento
della figlia , l'assegno mensile di €300,00 con adeguamento automatico annuale sulla base Per_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. G R presidente
dott.ssa L C giudice
dott.ssa E G giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1815/2023 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 26.9.2024,
avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. R A Parte_1
C, presso il cui studio sito in Barletta, alla Via degli Orti n. 11, è elettivamente domiciliata;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...];
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE-
Conclusioni delle parti:
“il procuratore di parte ricorrente si riporta ai propri atti difensivi e note sostitutive di udienza del
25.9.2024”
Svolgimento del processo
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 27.04.2023, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 04.09.2010 con ;
che dall'unione è nata il [...] Controparte_1
una figlia, ;
che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile a causa dei Persona_1
continui dissapori tra i coniugi causati esclusivamente dal comportamento dello ;
che, negli CP_1
ultimi anni, quest' ultimo si è mostrato completamente disinteressato ai bisogni della sua famiglia
preferendo trascorrere il suo tempo libero in compagnia di amici;
di essere stata offesa e denigrata
dal resistente, in diverse occasioni, dinnanzi a parenti e amici;
di non aver mai lavorato sin dall' inizio
del matrimonio, come da accordi con il marito, per dedicarsi alla cura della famiglia ed in particolare
della gestione e della crescita della figlia, non percependo, pertanto, alcun tipo di reddito, mentre lo
è dipendente a tempo indeterminato presso la ” con sede in Barletta, CP_1 Controparte_2
alla Via Vecchia Madonna dello Sterpeto e percepisce uno stipendio di circa 1.300,00 € mensili;
che
i coniugi, dopo la separazione, hanno deciso di vendere la casa coniugale, ragion per lui ella vive
con sua figlia presso l' abitazione dei propri genitori, i quali provvedono ad esse anche
economicamente;
che il resistente le versa un contributo minimo di €300,00 con cui far fronte alle
esigenze della minore, rifiutandosi di contribuire alle ulteriori spese– tutto ciò premesso, ha adito il
Tribunale Civile di Trani per richiedere la separazione giudiziale, con affido condiviso della figlia
;
onerando lo dell' obbligo di corrispondere la somma mensile di €300,00 a titolo di Per_1 CP_1
contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e rivalutazione
Istat nonché dell' ulteriore somma pari ad € 300,00 a titolo di mantenimento per sé;
infine, stabilire
che l' assegno unico venga versato nella misura del 100% in suo favore.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, all'udienza del 20.09.2023, è comparsa la sola
ricorrente.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 08.05.2023 come da
attestazione di Cancelleria.
Svolta l'udienza di comparizione ex l'art.473bis.21 c.p.c., il Giudice delegato, preso atto del
fallimento del tentativo di conciliazione, dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi
nonostante la regolarità della notifica, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, quindi, ha disposto
l'affido condiviso della minore , con collocamento prevalente presso il domicilio materno, Per_1
regolamentando gli incontri padre – figlia;
ha poi posto a carico dello con decorrenza dalla CP_1
domanda l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Parte_1
€150,00, a titolo di contributo al suo mantenimento, nonché, a titolo di contributo al mantenimento
della figlia , l'assegno mensile di €300,00 con adeguamento automatico annuale sulla base Per_1
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