Trib. Busto arsizio, sentenza 04/01/2025, n. 8
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Miro Santangelo Presidente
Maria Eugenia Pupa Giudice
Manuela Palvarini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 10.09.2024 al n. 3215 dell'anno 2024 del Ruolo Generale pro- mossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Antonel- Parte_1 C.F._1
la Pirro del foro di Milano, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pasquale Bres- CP_1 C.F._2
si, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rispettivamente precisate in data
09/09/2024 e in data 18/11/2024 e di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Che l'on. Tribunale adito effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patri- moniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti della IG.ra , CP_1
e disporre LA REVOCA dell'assegno di mantenimento in favore della figlia economicamente Per_1
indipendente, nella misura di euro 250,00 a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio con effetto retroattivo a partire dalla data del deposito della presente domanda.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore che se ne dichia- ra antistatario”.
Per la resistente:
“Voglia l'onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
Rigettare il ricorso per i motivi sopra esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 09.09.2024 il ricorrente ha allegato che in data
25.07.1976 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, che dalla loro unione è nata la figlia in data 21/07/1979, che, a mezzo della sentenza n. 82/1991 emessa Per_1
in data 25/09/1991 e pubblicata in data 05/10/1991, il Tribunale di Milano ha dichiara- to la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio, tra l'altro, ponendo a suo ca- rico “L'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando assegno mensile di L.
500.000 (euro 250,00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal Gennaio
1994 nonché provvedendo al pagamento di tutte le spese mediche non mutuabili e delle spese scolastiche”
e dando atto “che il sig. riconosce di dovere per assegni di mantenimento arretrati non Parte_1
pagati a la somma di L.
6.500.000 e che lo stesso si impegna a pagare quanto a L. CP_1
2.000.000 entro il 15/04/1991 ed il residuo in rate mensili di L. 300.000 a partire dal maggio
1991” e che “Dal momento del Divorzio la figlia è divenuta maggiorenne e percepisce pensio- Per_1
ne di invalidità. Inoltre, il sig. ha trasferito alla figlia la quota di 1/3 della proprietà Pt_1
dell'immobile sito in Busto Garolfo, Cascina San Francesco”.
Costituendosi in giudizio in data 18.11.2024 la resistente ha eccepito che il ricorrente
“non ha mai provveduto negli ultimi 10 anni a versare alla figlia l'assegno mensile di Persona_2
L. 500,00 (euro 250,00), nonché le rivalutazioni [che divenuta maggiorenne […] percepisce Per_1
la pensione di invalidità, la quale ammonta a euro 300,00 […] non lavora e di conseguenza non può essere indipendente con la somma sopra citata di 300,00, come sostenuto dall'avvocato Porcu Monica, amministratore di sostegno della figlia [che] produrrà per (I) lo stato patrimoniale;
Per_1 Per_1
(II) lo stato economico e finanziario [e che] con riferimento, invece, al trasferimento delle quote di 1/3 della proprietà dell'immobile sito a Busto Garolfo alla figlia si precisa che l'immobile viene abi- Per_1
2 tato dallo stesso con l'attuale moglie ed un'altra figlia, e quindi non può go- Persona_3 Per_1
dere, attualmente, di nessun beneficio derivante dal suddetto immobile”.
Le parti non hanno depositato le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. e, nonostante quanto rilevato e richiesto dal giudice relatore a mezzo del decreto reso in data
10.09.2024, hanno offerto parte della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3,
c.p.c. e reso parte delle informazioni sollecitate.
Alla prima udienza celebrata in data 18.12.2024 innanzi al giudice istruttore, tra l'altro, la ricorrente ha
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Miro Santangelo Presidente
Maria Eugenia Pupa Giudice
Manuela Palvarini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 10.09.2024 al n. 3215 dell'anno 2024 del Ruolo Generale pro- mossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Antonel- Parte_1 C.F._1
la Pirro del foro di Milano, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pasquale Bres- CP_1 C.F._2
si, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rispettivamente precisate in data
09/09/2024 e in data 18/11/2024 e di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Che l'on. Tribunale adito effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patri- moniali indicate, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti della IG.ra , CP_1
e disporre LA REVOCA dell'assegno di mantenimento in favore della figlia economicamente Per_1
indipendente, nella misura di euro 250,00 a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio con effetto retroattivo a partire dalla data del deposito della presente domanda.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore che se ne dichia- ra antistatario”.
Per la resistente:
“Voglia l'onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
Rigettare il ricorso per i motivi sopra esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 09.09.2024 il ricorrente ha allegato che in data
25.07.1976 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, che dalla loro unione è nata la figlia in data 21/07/1979, che, a mezzo della sentenza n. 82/1991 emessa Per_1
in data 25/09/1991 e pubblicata in data 05/10/1991, il Tribunale di Milano ha dichiara- to la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio, tra l'altro, ponendo a suo ca- rico “L'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando assegno mensile di L.
500.000 (euro 250,00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal Gennaio
1994 nonché provvedendo al pagamento di tutte le spese mediche non mutuabili e delle spese scolastiche”
e dando atto “che il sig. riconosce di dovere per assegni di mantenimento arretrati non Parte_1
pagati a la somma di L.
6.500.000 e che lo stesso si impegna a pagare quanto a L. CP_1
2.000.000 entro il 15/04/1991 ed il residuo in rate mensili di L. 300.000 a partire dal maggio
1991” e che “Dal momento del Divorzio la figlia è divenuta maggiorenne e percepisce pensio- Per_1
ne di invalidità. Inoltre, il sig. ha trasferito alla figlia la quota di 1/3 della proprietà Pt_1
dell'immobile sito in Busto Garolfo, Cascina San Francesco”.
Costituendosi in giudizio in data 18.11.2024 la resistente ha eccepito che il ricorrente
“non ha mai provveduto negli ultimi 10 anni a versare alla figlia l'assegno mensile di Persona_2
L. 500,00 (euro 250,00), nonché le rivalutazioni [che divenuta maggiorenne […] percepisce Per_1
la pensione di invalidità, la quale ammonta a euro 300,00 […] non lavora e di conseguenza non può essere indipendente con la somma sopra citata di 300,00, come sostenuto dall'avvocato Porcu Monica, amministratore di sostegno della figlia [che] produrrà per (I) lo stato patrimoniale;
Per_1 Per_1
(II) lo stato economico e finanziario [e che] con riferimento, invece, al trasferimento delle quote di 1/3 della proprietà dell'immobile sito a Busto Garolfo alla figlia si precisa che l'immobile viene abi- Per_1
2 tato dallo stesso con l'attuale moglie ed un'altra figlia, e quindi non può go- Persona_3 Per_1
dere, attualmente, di nessun beneficio derivante dal suddetto immobile”.
Le parti non hanno depositato le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. e, nonostante quanto rilevato e richiesto dal giudice relatore a mezzo del decreto reso in data
10.09.2024, hanno offerto parte della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma 3,
c.p.c. e reso parte delle informazioni sollecitate.
Alla prima udienza celebrata in data 18.12.2024 innanzi al giudice istruttore, tra l'altro, la ricorrente ha
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