Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 38

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 38
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 38
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro, Paola Farina, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza in modalità di trattazione scritta, secondo le previsioni di cui all' art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8933 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
LE NO DE TE, rappresentato e difeso dagli avv.ti CALARCO VINCENZO e con lo stesso elettivamente domiciliato, come da procura in atti.

- Ricorrente -

CONTRO
INPS, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato, presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, come da procura in atti.
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/03/2022 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall'Inps, in data 31/08/2022, la notifica del provvedimento, datato 17/08/2022, con cui si comunicava la rateizzazione dell'importo di € 3.252,48 per somme indebitamente percepite sulla prestazione DISOCCUPAZIONE n. 550096.
Il ricorrente eccepiva, in via principale l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito reclamato dall'Istituto, sosteneva l'irripetibilità delle somme erogate ed eccepiva la carenza di motivazione dell'impugnato atto.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 31/03/2023 il ricorrente eccepiva, altresì, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'istituto resistente tenuto conto che, nel caso di specie, l'onere della prova era a carico dell'Istituto resistente.
Si costituiva in giudizio l'Inps allegando e provando che il ricorrente nel periodo dal 23.6.2012 al 12.05.2013 aveva prestato attività lavorativa e conseguentemente non aveva diritto ab origine a percepire l'indennità di disoccupazione.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso variamente argomentandone l'infondatezza.
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ritenendo la causa di natura documentale, matura per la decisione, rigetta il ricorso per le motivazioni che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicati.
In via preliminare, va rilevato come del tutto priva di pregio è l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme erogate indebitamente dall'Inps.
L'azione con la quale l'INPS chiede la restituzione di somme erroneamente versate configura un'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., soggetta alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Secondo il prevalente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo
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