Trib. Siena, sentenza 22/10/2024, n. 123

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 22/10/2024, n. 123
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 123
Data del deposito : 22 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 1298/2024 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Siena in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott. Michele Moggi Giudice
dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1298/2024 R.G., avente ad oggetto la domanda di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, riservata per la decisione all'udienza del 16.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., promossa su ricorso congiunto di:
(CF: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in [...]
e
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(CF: ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
NO (SI), via del Renaio n. 24
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Scialla del foro di Siena ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Cialdini n. 99, NO (SI), come da procura allegata al ricorso introduttivo;

ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siena (comunicazione del
10.04.2024).
Conclusioni delle parti: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Motivi in fatto e in diritto della decisione

1. Con ricorso cumulativo per separazione consensuale dei coniugi e scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. ritualmente depositato in data
8.4.2024, e hanno presentato congiuntamente Controparte_1 CP_2
domanda di separazione personale tra i coniugi e scioglimento del matrimonio, rappresentando che: in data 26.4.2014 le parti hanno contratto matrimonio civile in regime di separazione dei beni in NO (SI), trascritto nel Registro degli atti del predetto
Comune per l'anno 2014, Parte 1, n. 6;
dalla loro unione sono nati i figli , Persona_1
nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...];
i coniugi Persona_2
sono comproprietari dell'immobile, adibito a casa familiare, sito in NO (SI) in via del Renaio n. 24 e sono altresì titolari del conto corrente bancario n. 1000/00000356, presso Banca filiale di NO, oltre che di diritti reali su beni Controparte_3
immobili e mobili registrati, come da documentazione in atti;
entrambi i coniugi sono attualmente occupati e percepiscono redditi, come da dichiarazioni fiscali in atti;
i figli minori frequentano la scuola elementare presso l'Istituto Scolastico Comprensivo Insieme di NO e, durante il tempo libero, sono impegnati in varie attività extrascolastiche, seguendo lezioni di musica e praticando attività sportive;
è venuta meno l'affectio coniugalis, tale che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
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Alla luce di tali premesse, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, dichiarando altresì di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare. Inoltre, le parti hanno altresì chiesto che, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle stesse dinanzi al giudice relatore, la causa venga rimessa sul ruolo e che venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti, con note di trattazione scritta, hanno insistito nella dichiarazione della separazione personale alle condizioni di cui al ricorso e il collegio ha pronunciato la presente sentenza.

2. Anzitutto, deve affermarsi l'ammissibilità della proposizione del ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. in cui siano articolate entrambe le domande di separazione
e divorzio nelle forme previste dall'art. 473-bis.49 c.p.c..
Invero, il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto è stato risolto dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha ritenuta l'ammissibilità (v. Cass., sez. 1, sent. n. 28727 del 16.10.2023:
“In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”).

3. Ciò posto, con riferimento alla domanda di separazione consensuale dei coniugi, il collegio ritiene che vi siano i presupposti per il relativo accoglimento.
Preliminarmente, il tribunale ritiene la propria competenza ai sensi dell'art. 473-bis.51, co.
1, c.p.c.
.
Ancora preliminarmente, deve osservarsi che i coniugi hanno contratto matrimonio in
NO (SI), in data 26.4.2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di NO (SI) anno 2014, n. 6, parte 1.
Alla luce delle deduzioni delle parti e delle dichiarazioni da queste rese, deve ritenersi che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.. Inoltre, dagli atti non emerge alcun elemento tale da far ritenere
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l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, che anzi hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare.
In merito alle condizioni, i coniugi hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi con la seguente disciplina:
“Art. I. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi
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