Trib. Messina, sentenza 10/06/2024, n. 1159

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 10/06/2024, n. 1159
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 1159
Data del deposito : 10 giugno 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1482/2024 r.g. e vertente tra
OR (già SA) IV (c.f. [...]), elettivamente domiciliato a Catania presso l'avv. Andrea Mania, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. (c.f. 03573940834), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Messina presso l'avv. Natale Venuto che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente oggetto: impugnativa di licenziamento con richiesta di reintegra.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c. depositato il 13 marzo 2024 IV AN (già IS) ha adito questo giudice del lavoro e, premesso di essere stato assunto dall'Azienda Trasporti Messina
s.p.a. con contratto di apprendistato professionalizzante quale “Operatore di Esercizio”, parametro
140, CCNL Autoferrotranvieri, a seguito di selezione pubblica per titoli ed esami indetta con nota prot. n. 195 del 16 marzo 2020 e di aver prestato servizio dal 17 agosto 2020 al 16 agosto 2023, in assenza di adeguata formazione e senza alcun effettivo affiancamento teorico o pratico, ha chiesto di accertare la nullità e/o la illegittimità e/o la inefficacia del contratto sottoscritto in data 5 agosto 2020;
di accertare in ogni caso che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di assunzione in poi, con diritto del ricorrente all'inquadramento dalla stessa data nel profilo professionale di operatore di esercizio, parametro 140, CCNL autoferrotranvieri;
di accertare il proprio diritto a vedersi applicato il contratto integrativo di II livello sottoscritto con le
OO.SS decorrente dal 1 marzo 2021 nella misura del 100% prevista per i lavori a tempo indeterminato;
e per l'effetto di condannare l'Azienda a reintegrarlo in servizio e a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate e non corrisposte dalla data di recesso (17 agosto 2023) fino alla effettiva
riammissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo, e a pagargli le somme dovute in applicazione del contratto di II livello nella misura di 10.267,18 euro o di quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, anche a seguito di espletanda ctu.
Nella resistenza della convenuta, sostituita l'udienza del 4 giugno 2024 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il lavoratore ha eccepito, in via preliminare, la illegittimità e nullità del contratto di apprendistato professionalizzante, poiché alla data di sottoscrizione dello stesso egli era già in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio, parametro retributivo 140 CCNL
Autoferrotranvieri, per averlo rivestito presso diversi datori di lavori fra cui la stessa Azienda
Trasporti Messina S.P.A già Azienda Trasporti Municipalizzata di Messina, oggi in liquidazione, e quindi della professionalità necessaria e delle conoscenze relative alla struttura, ai mezzi, alla conoscenza di linea, impianti, turnistica e dei regolamenti aziendali, tanto da rendere inutile ogni formazione a riguardo. Ha poi lamentato che nell'atto non è stata resa dalla resistente la dichiarazione sulla capacità formativa interna di cui all'art. 22, comma 18, dell'Accordo Nazionale
Autoferrotranvieri del 28 novembre 2015. Infine ha sostenuto che in virtù dell'accordo integrativo di
II livello di durata triennale con decorrenza dal 1 marzo 2021 sottoscritto da ATM s.p.a. con le OO.SS. gli spettava il premio mensile rapportato al profilo di operatore di esercizio parametro retributivo 140
a tempo indeterminato, quindi quello massimo pari a 348,04 al raggiungimento degli obiettivi, senza la riduzione prevista per i lavoratori in apprendistato (esclusione per i primi 12 mesi di servizio e limitazione al 20% dell'importo dal 13° al 24° mese e al 40% dal 25° al 36° mese), e quindi ha dedotto di essere creditore della differenza di 10.267,18 euro.
In ordine al licenziamento il ricorrente si è limitato ad eccepire che senza addurre alcuna motivazione, al termine del periodo di formazione, con comunicazione prot. 9512 del 16 agosto 2023,
ATM s.p.a. gli ha notificato il recesso dal contratto di apprendistato professionalizzante;
che in data
10 ottobre 2023 egli lo ha impugnato, sostenendo l'arbitrarietà del provvedimento aziendale in quanto illogico e discriminatorio;
che il carattere vessatorio della scelta datoriale sarebbe ancor più evidente ove si consideri che in data 26 maggio 2023, prima del recesso, essa ha indetto una nuova procedura selettiva pubblica per titoli ed esami finalizzata all'assunzione di 30 risorse, sempre con contratto di lavoro e di apprendistato professionalizzante a tempo pieno e indeterminato, per il medesimo profilo di operatore di esercizio parametro 140 CCNL autoferrotranvieri, manifestando la necessità di disporre di lavoratori da impiegare nel profilo già assegnatogli.
Si tratta quindi di verificare se effettivamente il rapporto vada qualificato come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e se pertanto la comunicazione di recesso inviata dal datore
di lavoro debba qualificarsi come licenziamento, onde accertare la sussistenza dei due vizi dedotti
(difetto di motivazione e discriminatorietà) e le conseguenze che ne derivano.
Invero, l'art. 42, comma 4, d.lgs. n. 81/2015 dispone che “Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.”. Il preavviso decorre dalla scadenza del termine del periodo di apprendistato, non potendo più operare a ritroso. Tant'è che ivi viene altresì precisato che “Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato”, la cui vigenza dunque anche in caso di disdetta non cessa immediatamente (ma ciò non comporta di per sé la conversione in rapporto a tempo indeterminato).
Dunque il legislatore ha previsto la possibilità del datore di lavoro di recedere ad nutum, ossia senza alcun obbligo di motivazione, al termine del contratto di apprendistato, dandone semplice comunicazione al lavoratore. E nella specie ATM con la nota del 16 agosto 2023 ha
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