Trib. Foggia, sentenza 23/04/2024, n. 1344
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Testo completo
N. R.G. 4001/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 23/04/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di conIGlio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIANI Parte_1 C.F._1 ettiva irizzo Telematicopresso il difensore avv. IMBRIANI ANGELA
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ dall'Avv. CALVIO Controparte_1 vv. CALVIO MARIA ROSARIA.
Resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore , con la difesa di , AVV. CP_2 CP_3
MARSICO ANGELA MARIA E AVV. LONGO DOMENICO,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 01/05/2020 adiva questa A.G. chiedendo 1) Parte_1 accertare e dichiarare che tra le pa intercorso un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 1 marzo 2015 e sino al 31.3.2020 ovvero con altra decorrenza che il Giudice vorrà determinare. 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di operaio Area I, 1 livello e, conseguentemente, all'inquadramento nella categoria di questo così come previsto dal CCNL per i lavoratori agricoli nonché Contratto Provinciale di Lavoro per i lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia di Foggia a far data dal 1.3.2015, ovvero con altra qualifica e decorrenza che il Giudice vorrà determinare. 3) Per l'effetto condannare la IG.ra , quale titolare impresa individuale, al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente dell'i 60,05 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto in realtà dovuto in relazione alla qualifica superiore ed alle ore di
1 straordinario effettuate, per il periodo dal 1.3.2015 al 30.4.2020, oltre le ulteriori somme maturate e/o maturande, ovvero quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi di legge. 4) Accertare e dichiarare che la IG.ra non ha Controparte_1 posto in essere le misure di sicurezza anche con riferimento ai me tilizzati nell'azienda e ciò ha causato l'infortunio del IG. . 5) Accertare e dichiarare il Parte_1 nesso causale tra infortunio e irregolarità dei mezzi meccanici che ha cagionato il danno al IG.
. 6) Condannare, infine, la resistente al pagamento in favore del ricorrente del Parte_1
danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento della convenuta, tenuto conto delle tabelle di Milano l'importo di E. 12.260,00 o comunque di altra somma che il Tribunale adito vorrà riconoscere…..e con vittoria di spese.
Allegava in ricorso avere lavorato, come bracciante subordinato (subordinazione sulla quale si intratteneva al § 5 dell'atto introduttivo e, di seguito, a pg. 7 e segg.), presso l'azienda di proprietà della madre, , dal 2015 al 2020, anche in periodi nei quali era Controparte_1 ancora all'interno del nucleo familiare di origine;
nei periodi in questione aveva proposto alla
delle innovazioni (così la installazione di tendoni) o condotto e manutenuto CP_1
i agricoli;
la prestazione si era sempre svolta alle dipendenze dell'attuale resistente, sin dall'inizio per lo svolgimento di mansioni superiori a quelle contemplate nell'atto di assunzione, descritte in dettaglio ai § 7, 8, 9 dell'atto introduttivo, nei giorni e con il rispetto degli orari indicati al § 11;
nei periodi per i quali la domanda veniva proposta (dal 1-3-2015 al 31-3-2020;
v. § 10) la retribuzione erogata era sempre stata non adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, avendo svolto mansioni ascrivibili alla Area I, Liv. I del CCNL di riferimento.
Determinava in € 269,093,05 l'ammontare delle differenze retributive e TFR richiesti;
€ 94,267,00 l'ammontare della contribuzione omessa.
Ancora esponeva che in data 5-10-2015 aveva patito un infortunio, denunciato e mai risarcito, al quale erano conseguiti danni patrimoniali e non che quantificava in € 12.260,00 avendo come riferimento i valori tabellari del Tribunale di Milano. A pg. 10 e segg. si intratteneva sugli obblighi di prevenzione propri del rapporto di lavoro subordinato.
In precedenza lo stesso ricorrente, con atto depositato il 23-7-2020, aveva avanzato in cautelare richiesta di sequestro, rigettata con ordinanza 22-8-2020 che mandava a questa sede il governo delle spese.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva l rimettendosi alla decisione di questa AG. CP_2
Aveva luogo la prova per interpello e quella testimoniale.
IN corso di causa venivano espletate CTU contabile e medico-legale.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Relativamente alla domanda risarcitoria il ricorso introduttivo si limita a rappresentare (pg. 4) le conseguenze lesive dell'evento pure denunciato e mai risarcito, consistite nella parziale avulsione incisione mediale sin. sup. e lieve instabilità dx da trauma….;
a pg. 10 e segg. si ricostruisce la disciplina normativa in materia di salute e sicurezza;
senza che tuttavia vengano, nell'una e nell'atra sede, chiarite le modalità del fatto.
Ancora, la domanda, nella parte in cui invoca mansioni superiori, è carente della necessaria comparazione delle declaratorie contrattuali.
2
Come noto la giurisprudenza di merito e di legittimità, in relazione alla possibilità di qualificare come rapporto di lavoro subordinato la collaborazione lavorativa prestata all'interno della coppia di coniugi, di conviventi more uxorio o anche solo tra familiari conviventi, richiede una prova rigorosa della subordinazione (Cass. civ., sez. lav., 09-08-1996, n. 7378), ritenendo non idonea la prova testimoniale confermativa della collaborazione dell'interessata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 23/04/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di conIGlio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIANI Parte_1 C.F._1 ettiva irizzo Telematicopresso il difensore avv. IMBRIANI ANGELA
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ dall'Avv. CALVIO Controparte_1 vv. CALVIO MARIA ROSARIA.
Resistente
in persona del legale rappresentante pro tempore , con la difesa di , AVV. CP_2 CP_3
MARSICO ANGELA MARIA E AVV. LONGO DOMENICO,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 01/05/2020 adiva questa A.G. chiedendo 1) Parte_1 accertare e dichiarare che tra le pa intercorso un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 1 marzo 2015 e sino al 31.3.2020 ovvero con altra decorrenza che il Giudice vorrà determinare. 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di operaio Area I, 1 livello e, conseguentemente, all'inquadramento nella categoria di questo così come previsto dal CCNL per i lavoratori agricoli nonché Contratto Provinciale di Lavoro per i lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia di Foggia a far data dal 1.3.2015, ovvero con altra qualifica e decorrenza che il Giudice vorrà determinare. 3) Per l'effetto condannare la IG.ra , quale titolare impresa individuale, al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente dell'i 60,05 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto in realtà dovuto in relazione alla qualifica superiore ed alle ore di
1 straordinario effettuate, per il periodo dal 1.3.2015 al 30.4.2020, oltre le ulteriori somme maturate e/o maturande, ovvero quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi di legge. 4) Accertare e dichiarare che la IG.ra non ha Controparte_1 posto in essere le misure di sicurezza anche con riferimento ai me tilizzati nell'azienda e ciò ha causato l'infortunio del IG. . 5) Accertare e dichiarare il Parte_1 nesso causale tra infortunio e irregolarità dei mezzi meccanici che ha cagionato il danno al IG.
. 6) Condannare, infine, la resistente al pagamento in favore del ricorrente del Parte_1
danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento della convenuta, tenuto conto delle tabelle di Milano l'importo di E. 12.260,00 o comunque di altra somma che il Tribunale adito vorrà riconoscere…..e con vittoria di spese.
Allegava in ricorso avere lavorato, come bracciante subordinato (subordinazione sulla quale si intratteneva al § 5 dell'atto introduttivo e, di seguito, a pg. 7 e segg.), presso l'azienda di proprietà della madre, , dal 2015 al 2020, anche in periodi nei quali era Controparte_1 ancora all'interno del nucleo familiare di origine;
nei periodi in questione aveva proposto alla
delle innovazioni (così la installazione di tendoni) o condotto e manutenuto CP_1
i agricoli;
la prestazione si era sempre svolta alle dipendenze dell'attuale resistente, sin dall'inizio per lo svolgimento di mansioni superiori a quelle contemplate nell'atto di assunzione, descritte in dettaglio ai § 7, 8, 9 dell'atto introduttivo, nei giorni e con il rispetto degli orari indicati al § 11;
nei periodi per i quali la domanda veniva proposta (dal 1-3-2015 al 31-3-2020;
v. § 10) la retribuzione erogata era sempre stata non adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, avendo svolto mansioni ascrivibili alla Area I, Liv. I del CCNL di riferimento.
Determinava in € 269,093,05 l'ammontare delle differenze retributive e TFR richiesti;
€ 94,267,00 l'ammontare della contribuzione omessa.
Ancora esponeva che in data 5-10-2015 aveva patito un infortunio, denunciato e mai risarcito, al quale erano conseguiti danni patrimoniali e non che quantificava in € 12.260,00 avendo come riferimento i valori tabellari del Tribunale di Milano. A pg. 10 e segg. si intratteneva sugli obblighi di prevenzione propri del rapporto di lavoro subordinato.
In precedenza lo stesso ricorrente, con atto depositato il 23-7-2020, aveva avanzato in cautelare richiesta di sequestro, rigettata con ordinanza 22-8-2020 che mandava a questa sede il governo delle spese.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituiva l rimettendosi alla decisione di questa AG. CP_2
Aveva luogo la prova per interpello e quella testimoniale.
IN corso di causa venivano espletate CTU contabile e medico-legale.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Relativamente alla domanda risarcitoria il ricorso introduttivo si limita a rappresentare (pg. 4) le conseguenze lesive dell'evento pure denunciato e mai risarcito, consistite nella parziale avulsione incisione mediale sin. sup. e lieve instabilità dx da trauma….;
a pg. 10 e segg. si ricostruisce la disciplina normativa in materia di salute e sicurezza;
senza che tuttavia vengano, nell'una e nell'atra sede, chiarite le modalità del fatto.
Ancora, la domanda, nella parte in cui invoca mansioni superiori, è carente della necessaria comparazione delle declaratorie contrattuali.
2
Come noto la giurisprudenza di merito e di legittimità, in relazione alla possibilità di qualificare come rapporto di lavoro subordinato la collaborazione lavorativa prestata all'interno della coppia di coniugi, di conviventi more uxorio o anche solo tra familiari conviventi, richiede una prova rigorosa della subordinazione (Cass. civ., sez. lav., 09-08-1996, n. 7378), ritenendo non idonea la prova testimoniale confermativa della collaborazione dell'interessata
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