Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 176
Sentenza
14 gennaio 2025
Sentenza
14 gennaio 2025
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Testo completo
R.G.4776/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4776/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Vallo della Lucania (SA) a . 25 presso lo studio dell'avv. Iolanda Molinaro che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1.Con ricorso depositato in data 18 giugno 2024, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con 4 luglio 1999 CP_1 nel Comune di Cava de' Tirreni (SA) e che dall iugale erano nati due figli: (11.05.2000) e (11.07.2002), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 sepa l coniuge. In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa di un'incompatibilità di carattere tra i coniugi e dei comportamenti ossessivi della moglie che impedivano la continuazione di una convivenza serena;
pertanto, in ragione del venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di separazione con la previsione dell'assegnazione della casa familiare a sé e dell'obbligo di entrambi i genitori di versare ai figli, studenti universitari fuori sede, una somma, proporzionata alle rispettive entrate, per il loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in CP_1 giudizio.
2. Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi, il solo ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato che, successivamente all'ascolto del figlio maggiorenne , riservava la causa al Collegio per la decisione. Per_2
3. Il ricorso è e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, CP_1 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Tanto premesso, dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro