Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 94

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 94
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 94
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 8727/2018
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 09/1/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 8727 del R.G. dell'anno 2018 all'esito della discussione orale nell'udienza del 9/1/2025 vertente
t r a
TESTA ELIA, nato il [...] in [...], residente a [...] (C.F.
[...]), rappresentato e difeso dall'avv.to Antonietta Cataldo presso il cui studio sito in
Campagna (SA) in via Madonna delle Grazie 31 è elettivamente domiciliato;

- Attore -
E
GENERALI ITALIA S.p.A. (C.F. 00409920584 – P.I. 00885351007), in qualità di impresa designata per la
Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con sede in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14, in persona dei rappresentanti e procuratori dott. Monacelli Massimo e dott. Basile
Giuliano, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F. Manzo, 31, presso lo studio dell'avv. Gemma
Sessa che la rappresenta e difende.
- Convenuto- nonché la società AGROCARPENTERIA s.r.l. , con sede in Campagna alla via Stassano Inferiore n. 17 ( C.F.
05196020654) in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. Cosimo PU , elett.te dom.ta in Eboli alla via
Talete n. 5 nello studio degli avv.ti Mario Conte e Antonio Conte che la rappresentano e difendono, anche in via disgiunta;

pagina 1 di 9 - Convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni per lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LI ST il 31/10/2017 alle ore 16:00 circa circolava quale conducente a bordo del proprio motociclo “Suzuki RMZ” in Campagna (SA) in via Stassano Superiore allorquando – giunto all'incrocio con via Stassano Inferiore - veniva urtato alla parte laterale destra dall'autocarro CO (TG EG547HK) che
a sua volta proveniva da Stassano Inferiore.
L'attore attribuisce la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente del furgone, il quale effettuava una manovra di svolta a destra per immettersi in via Stassano Superiore senza rallentare ovvero fermarsi all'incrocio in violazione delle norme generali di prudenza previste dal codice della strada.
L'impatto tra il motoveicolo e il furgone è avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'autocarro e la parte destra del motociclo. Tale mezzo, infatti, riportava diversi danni materiali su tale parte.
L'attore in ragione dell'urto perdeva quindi il controllo del mezzo e arrestava la sua corsa rovinando al suolo riportando diverse lesioni personali come diagnosticate dal PS dell'ospedale di Eboli (SA) e descritte in tali termini: “frattura pluriframmentaria scomposta del femore destro”.
L'istante pativa un periodo di convalescenza di circa 180 giorni e, nonostante la guarigione, in ragione delle lesioni lamentava postumi particolarmente gravi per la sua salute fisica e per la sua vita futura alla luce della giovane età al momento dell'incidente (23 anni).
Nell'immediatezza dell'impatto, intervenivano poi i Carabinieri di Campagna che provvedevano a identificare i soggetti coinvolti nel sinistro.
Alla data dell'evento l'autocarro CO risultava di proprietà dell'Agrocarpenteria s.r.l. e privo di copertura assicurativa e per tali ragioni si procedeva con la messa in mora della compagnia assicurativa
AL TA s.p.a. in qualità di impresa designata per il FVGS ai sensi dell'art 283 co 1 lett b) cod ass;
si richiedeva infine alla compagnia convenuta la risoluzione stragiudiziale della controversia.
Decorsi inutilmente i termini per la negoziazione assistita, ST LI con atto di citazione ritualmente notificato chiamava in giudizio la responsabile civile, soc. Agrocarpenteria s.r.l. e la AL
Ass.ni s.p.a. quale compagnia assicuratrice designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo
Garanzia Vittime della Strada chiedendo il risarcimento dei danni subiti in ragione delle lesioni personali patite e per i danni patrimoniali per un valore complessivo pari a 106.868,75 euro.
La compagnia assicurativa convenuta si costituiva con comparsa del 13/11/2020 eccpendo la carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della pretesa tanto in fatto quanto in diritto con vittoria di spese. pagina 2 di 9
L'Agrocarpenteria s.r.l. si costituiva e spiegava domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'attore per il sinistro de quo chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale patito dal veicolo coinvolto nel sinistro pari a € 4.578,03.
Espletata l'istruttoria tramite prova testi e CMU, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nell'udienza odierna del 9/1/2025.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, la domanda risulta innanzitutto procedibile, avendo
l'attore fornito la prova di avere tempestivamente adempiuto alle formalità di cui all'articolo 287 D.Lgs
209/2005
, allegando alla produzione di parte le richieste di risarcimento dei danni inviate alla AL
Ass.ni spa, nella qualità indicata, mediante lettere raccomandate con avviso di ricevimento (in fascicoli di parte attrice).
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia convenuta va rigettata, in considerazione del fatto che il veicolo coinvolto nel sinistro, sebbene indentificato, risultava, al momento dell'evento, sprovvisto della dovuta polizza assicurativa, in tal modo determinando la legittimazione della compagnia AL designata quale FVGS.
Passando al merito della controversia, dirimenti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, risultano le prove testimoniali unitamente alla documentazione allegata (rapporto dell'autorità e foto dello stato dei luoghi e dei due veicoli rimasti coinvolti nel sinistro).
Nello specifico, i testi La PA RA e PU NU, hanno dichiarato che, a fine ottobre
2017, alle ore 16:00 circa, mentre si trovavano, rispettivamente, su un motociclo antistante quello coinvolto nel sinistro e in macchina sulle strade interpoderali e, quindi, sulla Stassano Inferiore all'incrocio con la strada di Stassano Superiore, notavano l'autocarro CO che, provenendo da Stassano Inferiore, effettuava una manovra di svolta a destra per immettersi in via Stassano Superiore non fermandosi all'incrocio ed urtando il motociclo condotto da ST LI causando il sinistro de quo.
La conducente dell'auto che percorreva la stessa strada della moto, ma nel senso di marcia opposto ha precisato di aver visto chiaramente l'impatto tra la moto condotta dall'attore e il furgone della compagnia convenuta trovandosi a pochi metri dal luogo del sinistro. La teste ha dichiarato che l'autocarro impegnando l'incrocio non fermava la propria corsa e che le moto – tra cui si trovava anche quella dell'attore – circolavano a una velocità moderata tra i 40 e i 50 km/h;
ha aggiunto di non aver sentito alcun rumore di frenata;
circostanza confermata anche dal teste La PA RA che – trovandosi a bordo
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