Trib. Brescia, sentenza 28/11/2024, n. 732
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Testo completo
N. R.G. 10220 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10220/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Franchi Agnese, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore in Villachiara (BS)
e
(c.f. ), con l'avv. Franchi Agnese, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Villachiara (BS)
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 14.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Brescia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e alle seguenti condizioni Parte_1 Parte_2
I. Casa familiare e residenze dei coniugi
La casa familiare sita in Motella di Borgo San Giacomo (BS), Via Diaz n. 2 di proprietà del padre del signor continuerà a restare a disposizione e ad essere abitata dal medesimo quale Pt_2
comodatario, insieme a tutti i mobili e gli arredi che la compongono, avendo rinunciato la signora
a chiederne l'assegnazione per il figlio. La signora dichiara di avere la Pt_1 Pt_1
disponibilità sin dalla separazione di un altro alloggio in Comune di San Paolo ove risulta la residenza propria e dei figli.
II. Affidamento del figlio minore
Affidamento condiviso del figlio minore con residenza presso la madre. Il figlio, in Per_1 considerazione dell'età, potrà liberamente far visita al padre quantomeno due giorni infrasettimanali
e a fine settimana alterni, anche con pernottamento, sulla base degli impegni scolastici e sportivi dello stesso, nonché degli impegni anche lavorativi dei genitori. I genitori eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale per ciò che attiene alla straordinaria amministrazione e in modo disgiunto per ciò che attiene a quella ordinaria. I ricorrenti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con ciascuno di essi e conservando rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel corso delle festività natalizie Per_1
trascorrerà con uno dei genitori metà delle vacanze, comprensive del giorno di Natale, e l'altra metà, comprensiva del giorno di Capodanno, con l'altro genitore, e così ad anni alterni;
analogamente il figlio starà per metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, sempre ad anni alterni;
i genitori trascorreranno ciascuno con il figlio 15 giorni anche non consecutivi a rotazione (ossia 15 giorni il padre e 15 la madre) durante il periodo estivo, mentre durante il restante periodo di vacanze estive il figlio starà con il padre o con la madre secondo le