Trib. Trento, sentenza 06/02/2024, n. 17

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 06/02/2024, n. 17
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 17
Data del deposito : 6 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 467/2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
G F pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
22.12.2021
d a

Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. N C pec e Email_1
dall'avv. S W pec Email_2
ricorrente
c o n t r o

pagina 1 di 17
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. G V
pec Email_3
convenuta

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura
subordinata alle dipendenze della signora dal Controparte_1
18.03.2018 al 24.08.2018 secondo le cadenze temporali indicate al punto 11) della
narrativa in fatto ed esposte nel doc. n. 1;

- accertato e dichiarato che le mansioni svolte dal ricorrente sono correttamente
inquadrabili nel livello B del C.C.N.L. per il lavoro domestico, condannare
conseguentemente la signora a corrispondere al signor Controparte_1
la retribuzione di spettanza per l'attività di lavoro subordinato espletata Parte_1
nell'importo di euro 4.652,64 netti, siccome quantificati nell'allegato schema di
calcolo sub doc. n. 46, al quale detrarre la somma di euro 300,00 corrisposta dalla
convenuta in contanti, per un ammontare ancora dovuto di euro 4.352,64 netti, ovvero
in quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta
di giustizia;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con regolarizzazione della

posizione fiscale e contributiva (contributi a carico del lavoratore per e Parte_2
Org_
ammontanti ad euro 257,59 o diverso importo, maggiore o minore, che verrà
accertato in corso di causa, e contributi a carico del datore di lavoro per e Parte_2
Org_
ammontanti ad euro 772,74 o diverso importo, maggiore o minore, che verrà
accertato in corso di causa – cfr. doc. n. 46).
Con vittoria integrale di spese e competenze” pagina 2 di 17
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Preliminarmente: dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto a seguito
della mancata allegazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Nel merito:
1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'obbligazione, relativamente
alle pretese creditorie dedotte in giudizio ex art. 2956 c.c..
2) con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi a favore del procuratore
antistatario.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare la sussistenza del diritto di credito reclamato, determinare il suo importo tenuto conto dell'effettiva ed esigua durata del
rapporto di lavoro espungendo dalla stessa tutte quelle attività di svago legate alle gite
fuori porta di cui il signor ha gratuitamente beneficiato in un contesto extra Pt_1
lavorativo

MOTIVAZIONE le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente Parte_1
premesso:
di aver lavorato alle dipendenze della convenuta Controparte_1
, dal 18 marzo al 24 agosto 2018, nelle giornate nonché con gli orari e le
[...]
mansioni indicati nel capitolo 11 del ricorso introduttivo, che riporta il contenuto delle
pagina 3 di 17
annotazioni da lui effettuate a modo di diario giornaliero nel corso del rapporto e
prodotte sub doc. 1 fasc. ric.,
di aver percepito, quale corrispettivo per il lavoro svolto, soltanto la somma in
contanti di € 300,00,
che, a seguito di attività ispettiva, svolta dal Servizio Lavoro della Org_2
di Trento su richiesta del ricorrente e culminata nel verbale unico di
[...]
accertamento e notificazione del 4.7.2019 (doc. 33 fasc. ric.), la convenuta
ha comunicato, in data 17.10.2019, al Controparte_1 [...]
l'avvenuto svolgimento tra le parti di un rapporto di lavoro Organizzazione_3
subordinato domestico a tempo pieno e determinato, con termine iniziale al 29.3.2018
e termine finale al 10.8.2018, avente a oggetto mansioni di colf (doc. 36 fasc. ric.) –
propone domanda volta ad accertare che egli ha svolto prestazioni di lavoro subordinato
riconducibili a quelle proprio del livello B CCNL per il lavoro domestico, in favore della
convenuta, dal 18 marzo al 29 agosto 2019, nelle giornate nonché con gli orari e le
mansioni indicati nel capitolo 11 del ricorso introduttivo, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma netta di € 4.352,64, oltre interessi e rivalutazione, e alla “regolarizzazione della posizione fiscale e contributiva (contributi a
Org_ carico del lavoratore per e ammontanti ad euro 257,59 o diverso Parte_2
importo, maggiore o minore, che verrà accertato in corso di causa, e contributi a carico
Org_ del datore di lavoro per e ammontanti ad euro 772,74 o diverso Parte_2
importo, maggiore o minore, che verrà accertato in corso di causa”.
le difese della convenuta
La convenuta eccepisce, in via preliminare di Controparte_1
rito, la “nullità del ricorso ex art. 156 II co. 2 c.p.c.” per omessa produzione di copia o pagina 4 di 17
estratto del CCNL, che ha richiamato nel proporre le proprie domande giudiziali, derivandone, a suo dire, l'omissione di uno specifico fatto costitutivo delle domande, con
conseguente indeterminatezza delle relative causae petendi.
La convenuta eccepisce, in via pregiudiziale di merito, la prescrizione presuntiva
triennale ex art. 2956 cod.civ., asserendo che prima della notificazione del ricorso
introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 22.2.2022, il ricorrente non aveva
posto in essere alcun atto interruttivo, sebbene i crediti si riferissero al periodo dal 29.3. al
24.8.2018.
Nel merito nega la fondatezza della domande, sostenendo che le prestazioni svolte hanno costituito “semplici atti d cortesia compiuti in un contesto non lavorativo”;
in particolare alcune di essere sono consistite in “attività di svago legate alle gite fuori porta” di cui il
ricorrente ha gratuitamente beneficiato.
le ragioni della decisione


1. in ordine all'eccezione, sollevata dalla convenuta, di nullità del ricorso

La convenuta eccepisce, in via preliminare di Controparte_1
rito, la “nullità del ricorso ex art. 156 II co. 2 c.p.c.” per omessa produzione di copia o
estratto del CCNL, che ha richiamato nel proporre le domande giudiziali, derivandone, a suo dire, l'omissione di uno specifico fatto costitutivo delle domande, con conseguente
indeterminatezza delle relative causae petendi.
L'eccezione è infondata.
Infatti il presupposto di fatto, su cui l'eccezione viene sollevata, non corrisponde a verità, atteso che il ricorrente ha prodotto sub doc. 37 il testo integrale del “Contratto collettivo nazionale colf e badanti” relativo al periodo 1.7.2013 – 31.12.2016 (ma l'art, 53 co.1 prevede che “resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo”). pagina 5 di 17
Ciò in disparte la mancata considerazione, da parte della convenuta, del consolidato
orientamento della Suprema Corte (Cass. 7.7.2008, n. 18584;
Cass. 12.4.2000, n. 4714;), secondo cui nell'ipotesi di mancata produzione del contratto collettivo, di cui il ricorrente chiede l'applicazione a fondamento delle proprie domande, soltanto quando la controparte ne contesta l'esistenza e il contenuto (cosa che nel presente giudizio parte
convenuta non ha fatto) il giudice deve rigettare le domande di parte ricorrente,
trovandosi nell'impossibilità di determinare l' an e il quantum della pretesa fatta valere;

qualora, invece, parte convenuta si sia limitata a contestarne l'applicabilità (come
accaduto nel caso in esame), sussiste, per il giudice, il potere-dovere, ai sensi dell'art. 421
cod. proc. civ.
, di acquisire d'ufficio il contratto collettivo di cui l'attore, pur
eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di
identificazione.


2. in ordine all'eccezione, sollevata dalla convenuta, di prescrizione presuntiva ex

art. 2956 cod.civ.
La convenuta eccepisce, in via pregiudiziale Controparte_1
di merito, la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 cod.civ., asserendo che prima
della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data
22.2.2022, il ricorrente non aveva posto in essere alcun atto interruttivo, sebbene i crediti
si riferissero al periodo dal 29.3. al 24.8.2018.
L'eccezione non è fondata.
Infatti anche in proposito il presupposto di fatto, su cui l'eccezione viene sollevata,
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