Trib. Salerno, sentenza 10/06/2024, n. 3039

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 10/06/2024, n. 3039
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 3039
Data del deposito : 10 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 1222/2024
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI CITTADINANZA,
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
IL GIUDICE DR. GIORGIO JACHIA PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA
NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 1222 / 2024, VERTENTE TRA LE SEGUENTI:
PARTI
1) IZ NA OE, nato in [...] il [...];

2) RT EI OE, nato in [...] il [...];

3) FI EI OE, nata in [...] il [...];

4) ED RI IR DE SS NI, nato in [...] il [...];

5) UN EN LO DE SS, nata in [...] il [...];

6) LI LO DE SS, nato in [...] il [...];

7) UD VA MA NI, nato in Brasile il [...], in [...] ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore:
8) DA MA SO, nato in [...] il [...];

9) NA MA TO, nato in [...] il [...].
Tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta, in vicendevole sostituzione, giusta procura in atti.
RICORRENTI
AVVERSO
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., rappr. e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno.
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO dell'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
- INTERVENTORE EX LEGE
AVENTE PER OGGETTO LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA
PARTE DI CITTADINI STRANIERI CON ANTENATI ITALIANI
ED A TALE SCOPO ESPONE LE
RAGIONI DELLA DECISIONE


DEI RICONOSCIMENTI DELLA CITTADINANZA PER IUS SANGUINIS 1

1.1 MIGLIAIA DI DOMANDE
Nelle domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis si rappresenta gradatamente: a) di essere discendente di un cittadino italiano emigrato in un altro stato, il quale attribuiva la cittadinanza, ius soli, a chi vi nasceva;
b) che la cittadinanza italiana, invece, era ed è trasmessa secondo il principio dello ius sanguinis da genitore a figlio;

c) che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, non si pone più il tema della perdita dello status in capo ai discendenti diretti di una cittadina italiana, discendente a sua volta di un emigrato e coniugata con cittadino straniero;
d) che la cittadinanza italiana non si perde per aver ricevuto ius soli una cittadinanza straniera, sicché nascono con doppia cittadinanza coloro che nascono all'estero in un paese che attribuisce la cittadinanza ius soli da un genitore con la cittadinanza italiana;
e) che l'ordinamento italiano non pone alcun limite temporale alla ricostruzione, risalendo all'indietro, di generazione in generazione del capostipite;
f) che, infatti, nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per discendenza si acquista a titolo originario, è uno "status", permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo;
g) che è, quindi, irrilevante la naturalizzazione dell'ascendente successiva alla nascita della prole, sicchè i discendenti permangono nella condizione di bipolidia anche nel caso di successiva alla loro nascita naturalizzazione del capostipite e/o di un ascendente.

1.2 L'INTERESSE DELLO STATO
L'amministrazione statale in alcune delle memorie di costituzione rappresenta significativamente che non sussiste certamente da parte dello Stato un interesse ad excludendum la cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo, che è interesse prima ancora che dello stato amministrazione della stessa collettività italica.
1.3 60 MILIONI DI DISCENDENTI
Si tratta, quindi, di un fenomeno epocale riguardante un numero incalcolabile di discendenti di italiani nel mondo (stimato tra i 60 e gli 80 milioni di persone), destinato ad avere un rilevante impatto sull'assetto complessivo dei diritti dei cittadini italiani ed europei perché (cfr., Cass. civ. Sez. I Sent., 27/12/2021, n. 41686) perché il loro status civitatis trova la propria realizzazione tanto nei rapporti verticali con lo Stato quanto in quelli orizzontali con gli altri appartenenti alla società cui egli partecipa con lui titolari del medesimo stato.
Per contro in Italia la cittadinanza non è ancorata allo “ius cultura”, principio di diritto per cui gli stranieri minori acquisiscono la cittadinanza del paese in cui sono nati, vivono e frequentano le scuole con e come gli altri ragazzi. In questo contesto nell'agosto 2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr., Cass. Civ., S.U. n. 25317/2022 e n. 25318/2022) hanno, non a caso, qualificato come di particolare importanza tanto le questioni giuridiche inerenti alla perdita della cittadinanza da parte di cittadini italiani emigrati in Brasile e ivi sottoposti alla naturalizzazione di massa della fine del XIX secolo quanto quelle inerenti ai riflessi di tali eventi sulla linea di trasmissione dei discendenti.
Tale grave situazione ha indotto il nostro legislatore, però, a coniare soltanto una norma processuale, il comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 volta a modificare il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13. Pertanto, a partire dal 22 giugno 2023, queste cause non sono più trattate dal Tribunale di Roma ma sono esaminate distrettualmente dalle Sezioni Specializzate (in materia di cittadinanza, Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea).


1.4 DELL'ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS

1.4.1 RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA
Dal fatto che nel sistema vigente la cittadinanza per discendenza si acquisti a titolo originario, sia uno "status", permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo consegue che per il riconoscimento della cittadinanza occorre (cfr., Cass. Civ., S.U. nn. 25317/2022 e 25318/2022) la prova: 1) della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano, avo emigrato;
2) della non naturalizzazione dell'Avo prima della nascita del primo dei discendenti 3) dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Più in particolare (cfr., Cass. Civ., S.U. nn. 25317/2022 e 25318/2022) nella giurisprudenza di legittimità si è statuito:
A) che il ricorrente deve provare soltanto: 1) che sussista un rapporto di filiazione plurigenerazionale;
2) che l'Avo non si sia non naturalizzato prima della nascita del primo dei discendenti;
3) che nessun ascendente si sia naturalizzato prima della nascita dei discendenti;

B) che incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;

C) che il diritto di cittadinanza “si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita”;
D) che "la perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero"... deve essere intesa come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi...'
E) che il giudice di merito deve esercitare il potere-dovere di cooperazione istruttoria [perché le sezioni unite nelle citate sentenze gemelle non solo statuiscono che "la volontà abdicativa (deve n.d.r.) essere oggetto di approfondito accertamento istruttorio, anche officioso, da parte del giudice (v. Cass. Sez. 1 n. 22608-15, Cass. Sez. 1 n. 19428-17, Cass. Sez. 1 n. 41686-21)” ma anche richiamano un precedente di legittimità (cfr., Cass. Civ. Sez. 1 n. 22608/2015) ove si legge che "La sentenza impugnata non ha fatto buon governo .. dell'obbligo di cooperazione istruttoria a carico del giudice del merito"]. Pertanto, ad avviso di questo Tribunale, dall'appena citata tale statuizione di legittimità discenda l'onere: A) di accertare se l'avo o uno degli ascendenti abbia o espressamente rinunciato alla cittadinanza (prima della nascita del discendente);
B) se l'avo o uno degli ascendenti intermedi abbia posto in essere un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera o comunque comportamenti interpretabili in tal senso;
C) se l'avo o uno degli ascendenti intermedi abbia dichiarato all'anagrafe dello stato estero (prima della nascita del discendente) di voler assumere la cittadinanza estera così concretizzando volontà abdicativa.
Quindi nel sistema delineato dalla recente giurisprudenza di legittimità la bipolidia accidentale, la titolarità della doppia cittadinanza non inficia il riconoscimento della cittadinanza italiana perché la legislazione italiana qualifica l'ascendente cittadino italiano come trasmittente ed il discendente come ricevente lo status in ragione della filiazione sicché è giuridicamente irrilevante il luogo in cui avviene la nascita, potendo questa realizzarsi in Italia o all'estero.

1.4.2 PROVA DEL PERMANERE DELLO STATUS
Si deve prendere atto, riguardando queste tematiche con l'ottica (innovativa) dell'assenza della titolarità formale della cittadinanza in capo ai ricorrenti ed ai loro ascendenti e con l'ottica della ricerca dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'Avo, emigrato dall'Italia, che emergono una serie di considerazioni utili ed essenziali per definire questi procedimenti. La prima constatazione inerisce l'impossibilità a depositare una rinuncia formale alla cittadinanza da parte dell'Avo sia per le sue condizioni socioeconomiche (emergenti dai certificati in atti) sia perché privo della cittadinanza straniera;
infatti, parte attrice, depositando il certificato di non naturalizzazione, prova anche che l'Avo era quindi era privo della possibilità giuridica di rinunciare alla cittadinanza italiana, in quanto altrimenti sarebbe diventato apolide.
La seconda constatazione inerisce l'impossibilità all'assunzione di incarichi di governo stranieri
(strettamente intesi, cfr. Cass. Civ., S.U. 25317/22 e 25318/22) da parte dell'Avo in quanto il ricorrente ha provato che tale antenato non si è mai naturalizzato e che quindi, non avendo la cittadinanza estera, non aveva la possibilità
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