Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 125
TRIB Foggia
Sentenza
15 gennaio 2025
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15 gennaio 2025
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15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5311/2024 R.G.L.
TRA
ES AN, rappresentato e difeso dall'avv. Russo Giovanni
RICORRENTE
E
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.06.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica della pensione di inabilità civile. Vinte le spese.
L'Inps si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta applicazione dei codici di cui al D.M. del 1992 e la mancata valutazione della certificazione sanitaria del 23.01.2023.
Chiesti, in questa fase di giudizio, chiarimenti al CTU, il dott. De Robertis ha così
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5311/2024 R.G.L.
TRA
ES AN, rappresentato e difeso dall'avv. Russo Giovanni
RICORRENTE
E
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.06.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica della pensione di inabilità civile. Vinte le spese.
L'Inps si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta applicazione dei codici di cui al D.M. del 1992 e la mancata valutazione della certificazione sanitaria del 23.01.2023.
Chiesti, in questa fase di giudizio, chiarimenti al CTU, il dott. De Robertis ha così
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