Trib. Roma, sentenza 12/09/2024, n. 8824
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. E C, all'udienza dell'8 luglio 2024 (svoltasi in
“trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 21228 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2023, promossa da:
, nato a Maglie, il 3 ottobre 1986, elettivamente domiciliato in Roma, via C. Parte_1
Motti, 24, presso lo studio degli avv. P. e L. CAPONETTI, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
, in persona del Ministro, l.r. p.t., ex lege rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui elettivamente domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, 12.
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: differenze retributive per attività lavorativa svolta in regime di detenzione.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, l'odierno ricorrente evocava in giudizio il
[...]
, esponendo: Controparte_1
a) di essere detenuto ininterrottamente dal 15 luglio 2013 in vari istituti di pena, tra i quali quelli di Lecce e Volterra, nel quale è attualmente recluso con fine pena previsto per il 6 marzo
2042;
b) di avere prestato ininterrottamente (ancorché, per quanto consegnatogli dall'Amministrazione, riusciva a documentare, allo stato, soltanto il periodo dal gennaio 2014 al gennaio 2016), presso i predetti istituti, attività lavorativa alle dipendenze del suddetto
, ai sensi dell'art. 20 e ss. l. 354\75, con le mansioni e per gli orari analiticamente CP_1 indicati nei propri atti e percependo i compensi parimenti ivi indicati, dati tutti desunti dalle buste paga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. E C, all'udienza dell'8 luglio 2024 (svoltasi in
“trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 21228 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2023, promossa da:
, nato a Maglie, il 3 ottobre 1986, elettivamente domiciliato in Roma, via C. Parte_1
Motti, 24, presso lo studio degli avv. P. e L. CAPONETTI, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
, in persona del Ministro, l.r. p.t., ex lege rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui elettivamente domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, 12.
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: differenze retributive per attività lavorativa svolta in regime di detenzione.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, l'odierno ricorrente evocava in giudizio il
[...]
, esponendo: Controparte_1
a) di essere detenuto ininterrottamente dal 15 luglio 2013 in vari istituti di pena, tra i quali quelli di Lecce e Volterra, nel quale è attualmente recluso con fine pena previsto per il 6 marzo
2042;
b) di avere prestato ininterrottamente (ancorché, per quanto consegnatogli dall'Amministrazione, riusciva a documentare, allo stato, soltanto il periodo dal gennaio 2014 al gennaio 2016), presso i predetti istituti, attività lavorativa alle dipendenze del suddetto
, ai sensi dell'art. 20 e ss. l. 354\75, con le mansioni e per gli orari analiticamente CP_1 indicati nei propri atti e percependo i compensi parimenti ivi indicati, dati tutti desunti dalle buste paga
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi