Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 606/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei signori magistrati
Concetta Potito Presidente relatore
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 606 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi, promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Saveria Montemorra ed elettivamente domiciliata in Bari, via
Bruno Buozzi, n. 46/A;

Ricorrente
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...];
Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia;

Interventore ex lege

Conclusioni delle parti: all'udienza del 7 ottobre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte costituita ha concluso come da note scritte, da intendersi integralmente richiamate.
Il Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
per il deposito delle memorie difensive.
Conclusioni del Pubblico Ministero: con nota dell'11 ottobre 2024.

pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31/01//2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo: di aver contratto matrimonio con il resistente in data 29/06/2011, in Foggia (atto.
[...]
N. 44, parte I);
dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: il 10/10/2011, Per_1 Persona_2
il 04/12/2012 e il 20/02/2017;
dopo aver scoperto che il marito intratteneva una relazione Per_3
extraconiugale, nel 2020 ha instaurato giudizio di separazione, poi dichiarato estinto per la intervenuta riconciliazione delle parti;
in seguito alla riconciliazione sono, tuttavia, insorte nuove incomprensioni tra i coniugi, che hanno portato gli stessi a decidere di separarsi;
il marito è un autotrasportatore e percepisce Ero 1.300,00-1.400,00 al mese, mentre la ricorrente saltuariamente lavora come collaboratrice domestica.
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento congiunto dei figli con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare, ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare Euro 200,00 mensili per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. Controparte_1
All'esito
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