Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/02/2025, n. 247
TRIB Vibo Valentia
Sentenza
13 febbraio 2025
Sentenza
13 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Vibo Valentia
Sentenza
13 febbraio 2025
Sentenza
13 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
N. 301 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 13/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
MA TE elettivamente domiciliata in Tropea, via Vittorio Veneto, n. 6, presso lo studio dell'avv. Carmine Pandullo (PEC: carmine.pandullo@avvocativibo.legalmail.it) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via A. Daniele, 24, presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Possidente (PEC: giuseppina.possidente@avvocaticatanzaro.legalmail.it) che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
PS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: avv.gianfranco.esposito@postacert.inps.gov.it) che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/02/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920229001972335000, notificato il 13.01.2023, a cui sono sottesi gli avvisi di addebito, nn: 43920120000314585000;
43920120001211130000; 43920130000375820000; 43920130000736611000;
1
43920140000244300000; 43920140000741038000 e 43920160000830764000, relativi a pretese contributive previdenziali inerenti agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. La ricorrente deduceva l'omessa ricezione degli avvisi di addebito suindicati e, a ogni modo, l'estinzione per intervenuta prescrizione delle poste attive di cui agli atti precitati. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare e cautelare, SOSPENDERE: attesa la fondatezza delle richieste e delle eccezioni mosse con il presente atto ed il grave ed irreparabile pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente, sospendere, in via cautelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.lgs. n. 546/92, l'efficacia esecutiva dell'atto di intimazione di pagamento nr. 139 2022 90019723 35/000, relativamente agli avvisi di addebito n. 439 2012
0001211130000, n. 439 2013 0000374820000, n. 439 2013 0000736611000, n. 439 2014
0000244300000, n. 439 2012 0000314585000, n. 439 2014 0000741038000 e n. 439 2016
0000830764000. NEL MERITO - ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e/o la nullità dell'atto di intimazione di pagamento nr. 139 2022 90019723 35/000, relativo ai suindicati avvisi di addebito, in accoglimento dei motivi esposti;
- per l'effetto, CONDANNARE Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Vibo Valentia, alla cancellazione dagli estratti di ruolo dei debiti di cui all'atto impugnato. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c. nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio DE e PS, i quali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 13/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
MA TE elettivamente domiciliata in Tropea, via Vittorio Veneto, n. 6, presso lo studio dell'avv. Carmine Pandullo (PEC: carmine.pandullo@avvocativibo.legalmail.it) che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via A. Daniele, 24, presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Possidente (PEC: giuseppina.possidente@avvocaticatanzaro.legalmail.it) che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
PS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: avv.gianfranco.esposito@postacert.inps.gov.it) che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/02/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920229001972335000, notificato il 13.01.2023, a cui sono sottesi gli avvisi di addebito, nn: 43920120000314585000;
43920120001211130000; 43920130000375820000; 43920130000736611000;
1
43920140000244300000; 43920140000741038000 e 43920160000830764000, relativi a pretese contributive previdenziali inerenti agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. La ricorrente deduceva l'omessa ricezione degli avvisi di addebito suindicati e, a ogni modo, l'estinzione per intervenuta prescrizione delle poste attive di cui agli atti precitati. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via preliminare e cautelare, SOSPENDERE: attesa la fondatezza delle richieste e delle eccezioni mosse con il presente atto ed il grave ed irreparabile pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente, sospendere, in via cautelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.lgs. n. 546/92, l'efficacia esecutiva dell'atto di intimazione di pagamento nr. 139 2022 90019723 35/000, relativamente agli avvisi di addebito n. 439 2012
0001211130000, n. 439 2013 0000374820000, n. 439 2013 0000736611000, n. 439 2014
0000244300000, n. 439 2012 0000314585000, n. 439 2014 0000741038000 e n. 439 2016
0000830764000. NEL MERITO - ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e/o la nullità dell'atto di intimazione di pagamento nr. 139 2022 90019723 35/000, relativo ai suindicati avvisi di addebito, in accoglimento dei motivi esposti;
- per l'effetto, CONDANNARE Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Vibo Valentia, alla cancellazione dagli estratti di ruolo dei debiti di cui all'atto impugnato. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c. nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio DE e PS, i quali
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi