Trib. Massa, sentenza 03/01/2025, n. 5
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Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Gop dott.ssa
Monica Furia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 766/2020 RG promossa da:
NT CO (C.F.: [...]) rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo ultimo in Massa
(MS) Via Pascoli n 44 int 2
ATTORE contro
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. (P.IVA 00774430151) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Dell'Olmo elettivamente domiciliata presso lo studio di questa ultima in Firenze (FI) Via Pier Capponi
51 CONVENUTA
e contro
FA CO LO CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 9.4.24
S V O L G I M E N T O D E L G I U D I Z I O
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da
IN RC nei confronti di Italiana Assicurazioni Spa e UF RC OL per
ottenere, in via solidale, il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli subite in occasione del sinistro avvenuto in Massa (MS), località Antona il giorno 29/09/2018 alle ore 17.00 circa.
Parte attrice riferisce che, mentre stava percorrendo via Arni con direzione di marcia mare
– monti, alla guida del motociclo di proprietà KTM targato EB61964, effettuata la curva che precede il locale cimitero, veniva urtato dal veicolo Land Rover Defender targato LU
568257 – condotto da UF RC AL, assicurato Italia Spa - che procedendo nel senso opposto di marcia, avrebbe invaso la propria corsia, facendolo rovinare a terra;
precisava inoltre che la responsabilità del fatto fosse attribuibile al conducente del citato veicolo alla luce del fatto che l'impatto si sarebbe verificato all'interno della semicarreggiata di propria pertinenza. In ragione di ciò, l'attore chiedeva la condanna al risarcimento dei danni tutti dal medesimo subiti patrimoniali e non quantificati nella somma di euro
71.189,95 comprensivi di spese mediche, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio Italiana Assicurazioni Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contestando sia in punto di an che in punto di quantum debeatur.
In ordine all'an veniva contestato il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'attore e la verificazione del sinistro, attribuibile unicamente a questo ultimo in ragione delle sanzioni al medesimo elevate (artt 143/ 1 comma e 169/comma 2 del Decreto legislativo
30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)) in esito ad intervento della Polizia Municipale di Massa ed alla mancata contestazione di infrazioni al UF RC OL, concludendo in via principale per il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate, non provate;
in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento parziale della domanda attorea, dichiararsi la corresponsabilità, anche in via graduata, dell'attore nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 c.c. comma 2 c.c.. ed in subordine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Gop dott.ssa
Monica Furia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 766/2020 RG promossa da:
NT CO (C.F.: [...]) rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo ultimo in Massa
(MS) Via Pascoli n 44 int 2
ATTORE contro
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. (P.IVA 00774430151) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Dell'Olmo elettivamente domiciliata presso lo studio di questa ultima in Firenze (FI) Via Pier Capponi
51 CONVENUTA
e contro
FA CO LO CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 9.4.24
S V O L G I M E N T O D E L G I U D I Z I O
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da
IN RC nei confronti di Italiana Assicurazioni Spa e UF RC OL per
ottenere, in via solidale, il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli subite in occasione del sinistro avvenuto in Massa (MS), località Antona il giorno 29/09/2018 alle ore 17.00 circa.
Parte attrice riferisce che, mentre stava percorrendo via Arni con direzione di marcia mare
– monti, alla guida del motociclo di proprietà KTM targato EB61964, effettuata la curva che precede il locale cimitero, veniva urtato dal veicolo Land Rover Defender targato LU
568257 – condotto da UF RC AL, assicurato Italia Spa - che procedendo nel senso opposto di marcia, avrebbe invaso la propria corsia, facendolo rovinare a terra;
precisava inoltre che la responsabilità del fatto fosse attribuibile al conducente del citato veicolo alla luce del fatto che l'impatto si sarebbe verificato all'interno della semicarreggiata di propria pertinenza. In ragione di ciò, l'attore chiedeva la condanna al risarcimento dei danni tutti dal medesimo subiti patrimoniali e non quantificati nella somma di euro
71.189,95 comprensivi di spese mediche, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio Italiana Assicurazioni Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contestando sia in punto di an che in punto di quantum debeatur.
In ordine all'an veniva contestato il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'attore e la verificazione del sinistro, attribuibile unicamente a questo ultimo in ragione delle sanzioni al medesimo elevate (artt 143/ 1 comma e 169/comma 2 del Decreto legislativo
30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)) in esito ad intervento della Polizia Municipale di Massa ed alla mancata contestazione di infrazioni al UF RC OL, concludendo in via principale per il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate, non provate;
in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento parziale della domanda attorea, dichiararsi la corresponsabilità, anche in via graduata, dell'attore nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 c.c. comma 2 c.c.. ed in subordine
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