Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 8
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 135/2023
tra
ON MA (C.F. [...]), con il patrocinio degli Avv. Ireno Lo Bue,
Avv. Walter Miceli, Avv. Fabio Ganci, con domicilio eletto in Parma, Borgo Ronchini n. 9,
RICORRENTE
contro
MIUR (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso con delega
dalla dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n.
70/100
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7.2.2023 CI EL, premettendo di essere
attualmente dipendente del Ministero convenuto in qualità di docente di scuola secondaria di II
grado con contratto a tempo indeterminato e di aver ottenuto in data 18.2.2022 decreto di
ricostruzione di carriera, ha convenuto in giudizio il MIM per l'accoglimento delle seguenti
conclusioni: «- Previo annullamento e/o dichiarazione di nullità/inefficacia e/o disapplicazione del
decreto n. 2322 del 18.02.2022 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Magistrale “Carlo Sigonio” di
1 Modena, registrato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Modena in data 04.04.2022, nella
parte in cui tale provvedimento non riconosce l'anzianità di servizio di ruolo maturata nella Scuola
dell'Infanzia dall'anno scolastico 1991/1992 all'anno scolastico 1993/1994 e il servizio svolto
nella Scuola Primaria, dall'anno scolastico 1994/1995 al 2000/2001, ossia anni 9 SI CHIEDE DI -
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed
economici, ai fini della corretta ricostruzione della carriera all'atto del passaggio di ruolo nella
scuola secondaria e della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, e ai fini
dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali, dell'anzianità di servizio di ruolo maturata
(nove anni di servizio di ruolo svolti quale docente nella scuola dell'Infanzia e della Scuola
Primaria) presso la Scuola dell'Infanzia “Berengario” di Carpi (MO) e presso la Scuola Primaria
di San Prospero (MO). - CONDANNARE l'Amministrazione resistente a collocare la ricorrente nel
corrispondente scaglione stipendiale in conseguenza dell'intera valutazione del servizio di ruolo
prestato presso la Scuola dell'Infanzia e presso la Scuola Primaria;
- CONDANNARE

l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive
dovute in virtù del suo collocamento nel corrispondente scaglione stipendiale in conseguenza
dell'intera valutazione del servizio di ruolo prestato presso la Scuola dell'Infanzia e della Scuola
Primaria. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore
dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. .».
A sostegno del ricorso, ha dedotto: 1) di aver prestato servizio in qualità di docente di ruolo di
Scuola statale dell'Infanzia a decorrere dal 1.9.1991 (v. contratto a tempo indeterminato, doc. 8
ricorso);
2) di essere transitata nei ruoli della Scuola Primaria a partire dal 1.9.1994 (v. stato
matricolare, doc. 7 ricorso);
3) in data 1.9.2001, in seguito a procedura di mobilità, di aver
conseguito il passaggio di ruolo nella Scuola secondaria di II grado per la classe di concorso
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