Trib. Taranto, sentenza 25/11/2024, n. 2770
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Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. ti Murianni e Pastore - Ricorrente- contro
, Controparte_1
rappr e dif dall'Avv. De Franco
INPS
Rappr e dif dall'Avv. Certomà
- Convenuti -
OGGETTO: “Differenze Retributive”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.2.22 la ricorrente espose che ha lavorato come domestica liv BS dal 1.1.02 al 20.3.21 alle dipendenze di padre Persona_1
dell'odierno convenuto, prestando attività lavorativa per 4 ore giornaliere per tre giorni a settimana. Non ha percepito il TFR né le differenze retributive avendo ricevuto la insufficiente retribuzione di € 200,00 mensili. Rimaneva pertanto creditrice della somma di € 31092,03 a titolo di differenze retributive e € 6976,73 a titolo di TFR, che chiedeva all'odierno convenuto nella limitata misura del 50%, avendo già transatto la controversia con l'altro coerede, . Persona_2
Il convenuto si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e CP_1
chiedendone il rigetto. L'INPS eccepiva la prescrizione quinquennale.
Escussi i testi addotti dalla ricorrente, all'odierna udienza la causa è stata, infine, discussa e quindi decisa come da infrascritto dispositivo.
*******************************
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto limitatamente a quanto di ragione.
In primo luogo infondata è sia l'eccezione di nullità del ricorso che di difetto di legittimazione passiva.
Il ricorso è sufficientemente chiaro e ha consentito al convenuto la piena difesa sicchè lo stesso non può ritenersi nullo.
Parimenti il convenuto è legittimato passivo non in quanto datore di lavoro della ricorrente
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. ti Murianni e Pastore - Ricorrente- contro
, Controparte_1
rappr e dif dall'Avv. De Franco
INPS
Rappr e dif dall'Avv. Certomà
- Convenuti -
OGGETTO: “Differenze Retributive”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.2.22 la ricorrente espose che ha lavorato come domestica liv BS dal 1.1.02 al 20.3.21 alle dipendenze di padre Persona_1
dell'odierno convenuto, prestando attività lavorativa per 4 ore giornaliere per tre giorni a settimana. Non ha percepito il TFR né le differenze retributive avendo ricevuto la insufficiente retribuzione di € 200,00 mensili. Rimaneva pertanto creditrice della somma di € 31092,03 a titolo di differenze retributive e € 6976,73 a titolo di TFR, che chiedeva all'odierno convenuto nella limitata misura del 50%, avendo già transatto la controversia con l'altro coerede, . Persona_2
Il convenuto si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e CP_1
chiedendone il rigetto. L'INPS eccepiva la prescrizione quinquennale.
Escussi i testi addotti dalla ricorrente, all'odierna udienza la causa è stata, infine, discussa e quindi decisa come da infrascritto dispositivo.
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Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto limitatamente a quanto di ragione.
In primo luogo infondata è sia l'eccezione di nullità del ricorso che di difetto di legittimazione passiva.
Il ricorso è sufficientemente chiaro e ha consentito al convenuto la piena difesa sicchè lo stesso non può ritenersi nullo.
Parimenti il convenuto è legittimato passivo non in quanto datore di lavoro della ricorrente
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