Trib. Pesaro, sentenza 23/08/2024, n. 211
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. M P ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 555/2023 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. DORSI Parte_1
DANIELE,
RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CESAROTTI ALESSANDRA,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.06.2023 l'istante, dipendente di ruolo della
[...]
, con la qualifica di Operatore Professionale Sanitario Parte_2
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TSLB) fascia retributiva D3, deduceva di aver partecipato alle procedure per la progressione economica
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orizzontale bandite dall'Azienda negli anni dal 2019 al 2022, senza mai ottenere alcuna progressione.
Nel 2022 il ricorrente non accettava la valutazione (scheda relativa all'anno
2021 redatta da ) e attivava la procedura di seconda istanza Persona_1
presso l'O.I.V. (Organismo Interno di Valutazione) che ne respingeva
l'istanza, senza convocare la coordinatrice e valutatrice . Persona_1
Il ricorrente deduceva l'illegittimità della procedura seguita per le progressioni suddette perché il bando prevedeva che ““i profili professionali con numero esiguo di dipendenti avente i requisiti, per i quali a seguito del riparto delle risorse non risulta assegnata alcuna posizione (pari ad una unità di fascia) per il passaggio alla fascia superiore, vengono accorpati ai fini della selezione con altri profili professionali, procedendo poi all'arrotondamento per eccesso all'unità per frazione pari o superiore a 0,50 in caso di decimali”.
L'accorpamento dei profili professionali realizzato nell'ambito delle suddette procedure consentiva che il valutato partecipasse con il valutatore per la medesima progressione economica orizzontale, determinandosi in tal modo un conflitto di interesse.
Secondo la difesa ricorrente la necessaria selettività della procedura per la progressione economica, prevista dall'art. 52, comma 1bis, del d.lgs.
165/2001 e dall'art. 23, del d.lgs. 150/2009, non consentiva di accorpare una pluralità di fasce retributive nel caso in cui ci fosse un numero limitato di dipendenti aventi diritto alla progressione economica orizzontale.
Evidenziava altresì che, in relazione alla procedura per l'anno 2021/2022 la propria valutatrice, , aveva assegnato al ricorrente punti 4 Persona_1
all'indicatore relativo all'aggiornamento professionale pur sussistendo i
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requisiti per ottenere il punteggio massimo di 5 punti, assegnati infatti l'anno precedente sulla base della medesima documentazione.
Il ricorrente chiedeva che il tribunale, accertato il conflitto di interessi tra valutatore e valutato, dichiarasse nulli gli atti delle procedure di valutazione, compresa la contrattazione integrativa, per violazione della