Trib. Firenze, sentenza 09/12/2024, n. 1376

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 09/12/2024, n. 1376
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1376
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

Proc. n. 1021/2023 Ruolo Generale Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 9 dicembre 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 1021 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Stramaccia, Lorenzo Calvani e Gianluca Esposito Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze al Viale S. Lavagnini n. 13, come da procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sandrucci Controparte_1 ed elettivamente domiciliata ai fini di questo giudizio presso il suo studio in Firenze alla Via Capo di Mondo n. 56/4, come per procura alle liti allegata;

CONVENUTA ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 28.3.2023 e ritualmente notificato, il lavoratore Parte_1
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della
[...] previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società datrice per Controparte_1 ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, a decorrere dal 1 marzo 2016, a veder ricompresa la voce “Cop. Ec. Art. 109 CCNL” indicata in ciascuna busta paga (pari ad euro 20 mensili per il IV Livello), negli elementi fissi della retribuzione normale mensile e, per l'effetto. Condannare la società resistente … al pagamento in favore del ricorrente … al pagamento dell'importo pari ad € 2.849,17 ovvero il diverso importo e/o per il diverso tempo ritenuto di giustizia. Vinte le spese.”.

2. All'udienza del 9.2.2024 parte ricorrente ha dato atto che l'importo indicato nel conteggio relativo alle differenze retributive sotto la voce retribuzione ordinaria e pari a € 1360,00, è stato erroneamente inserito fra le spettanze, dovendo, invece, essere defalcato perché percepito e che, quindi, il totale richiesto è pari a € 1489,16.

3. La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito di dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere in ogni sua parte la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di compensi e spese di lite.

4. La causa è stata istruita con i documenti in atti e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.

5. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene che il ricorso proposto sia fondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e in relazione alle quali si richiama, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendone pienamente le argomentazioni, la sentenza del Tribunale di Milano del 13.7.2022 (R.G. n. 25/2022, est. dott. Nicola Di Leo).
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6. Ai fini del decidere la presente controversia, pare, dunque, opportuno prendere le mosse dal tenore letterale di alcune disposizioni del C.C.N.L. Vigilanza Privata 2013/2015 che, pertanto, si trascrivono:
- l'art. 109 (come richiamato dall'articolo 144), con rubrica “Copertura
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