Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/03/2025, n. 211
TRIB Barcellona Pozzo di Gotto
Sentenza
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1470/2015 R.G. promossa da
FA EL (c.f. [...]), titolare e gestore dell'“Agriturismo il Gelso”, sito in
Montalbano Elicona, contrada Fontana Pumo, ed elettivamente domiciliato in Patti (ME), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Villaroel che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
Di NO NZ (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via
Ugo di S. Onofrio, n.68, presso lo studio dell'Avv. Mario Trifilò, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Sebastiano Campanella per procura in atti,
Di NO ON (c.f.[...]) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carmelo Cicero che la rappresenta e difende per procura in atti, resistenti,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4 marzo 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., depositato il 25 marzo 2022, EL FA deduceva di essere proprietario di un casolare e appezzamenti di terreno agricolo circostanti, costituenti un corpo unico, siti in Montalbano Elicona, contrada Fontana Pumo, censiti al N.C.T. del
Comune di Montalbano Elicona al fg. 25 part. n. 902. In particolare, rappresentava di gestire sui predetti fondi, a partire dal 2015, l'attività denominata “Agriturismo il Gelso”, accessibile dai veicoli di grandi dimensioni e dai mezzi pesanti esclusivamente attraverso la strada carrabile interpoderale ricadente sul terreno oggetto di proprietà di ON Di NO, individuata
catastalmente al fg. 25, part. n. 973, sul cui terreno esercitava una servitù di passaggio in modo continuato e pacifico, sia direttamente che attraverso i suoi collaboratori, fornitori e clienti. Ciò dichiarava avvenire sin dall'acquisto del fondo dominante da parte dei suoi genitori e danti causa, realizzato in data 28.08.1998 con atto di compravendita a rogito del Notaio Parisi.
Lamentava, quindi, il violento spoglio dell'anzidetta servitù di passaggio ad opera di NZ
Di NO per conto di ON Di NO, in quanto “a decorrere dal mese di maggio dell'anno
2021 – e senza alcun preavviso, hanno collocato una sbarra, impedendo di fatto al ricorrente, ai suoi clienti, ai suoi collaboratori e fornitori l'obbligato transito”, inibendo così il godimento della strada e determinando l'impossibilità di raggiungere l'agriturismo ai bus e pullman di scolaresche aderenti al progetto “fattoria didattica”, ai fornitori di mezzi e servizi agricoli e, altresì, ai mezzi di soccorso, stante l'insufficiente larghezza della strada comunale alternativa.
A sostegno delle proprie doglianze, il ricorrente produceva documentazione fotografica dei luoghi e del manufatto integrante lo spoglio, oltre planimetria catastale delle zone oggetto di giudizio. Evidenziata l'infruttuosità dei tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia, il ricorrente chiedeva, pertanto, la reintegra nel possesso della stradella interpoderale per cui è causa con la rimozione del manufatto, nonché, in subordine, la consegna delle chiavi che ne consentono l'accesso ed astensione per il futuro da ogni attività di molestia di tale servitù di transito.
Instaurato il contraddittorio attraverso la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, ON Di NO e NZ Di NO, costituitisi con comparsa del 07.11.2022, eccepivano la carenza di legittimazione
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