Trib. Brescia, sentenza 26/01/2024, n. 254
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Testo completo
N. R.G. 13547/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13547/2019 promossa da:
IU AB (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CICOGNINI PAVONI
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in NU (Bs) via Cavour 35 presso il difensore avv.
CICOGNINI PAVONI ALESSANDRO
LI CI IN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CICOGNINI
PAVONI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in NU (Bs) via Cavour 35 presso il difensore avv. CICOGNINI PAVONI ALESSANDRO
ATTORI contro
SO.C.CO.V SOCIETA' COMMERCIALE COMMISSIONARIA VENDITE I.V.G. A R.L. (C.F.
03327880179), con il patrocinio dell'avv. TOMASONI CASIMIRO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II 1 25122 BRESCIA presso il difensore avv. TOMASONI CASIMIRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per IO IA e IA IA IN:
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta e con la rifusione delle spese (ivi compresi CTU e CTP), dei compensi professionali di causa e del rimborso forfettario, voglia il
Tribunale adito:
➢ Nel merito:
pagina 1 di 8 - per tutti i motivi dedotti, condannare SO.C.CO.V. SOCIETÀ COMMERCIALE COMMISSIONARIA
VENDITE I.V.G. a r. l. (c.f. e p.i. 03327880179) corrente in Brescia via Fura 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore degli attori la somma di € 22.462,85# oltre IVA, per come indicata dal CTU, ovvero quella diversa che il Giudice dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.”
Per SO.C.CO.V. s.r.l.:
“- in via principale, rigettare le domande avversarie siccome generiche ed infondate;
- in subordine, rideterminare la somma richiesta a titolo risarcitorio siccome eccessiva;
- in ogni caso, condannare gli attori alla rifusione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO IA e IA IA IN hanno convenuto in giudizio SO.C.CO.V. s.r.l. esponendo che in data 19.01.2018 erano divenuti aggiudicatari del bene immobile denominato “ex Casa Canonica - via
San Lorenzo”, ubicato in Urago d'Oglio (Bs), nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare r.g. n.
895/2015 Trib. Brescia;
che la partecipazione all'incanto avveniva a seguito dell'esame della perizia tecnica, versata negli atti della procedura, nella quale era evidenziata la presenza di un portico esterno con pavimentazione parte in cotto e in parte in piastrelle di pietra di Sarnico di formato 50x50x8,5;
che in data 17.05.2018 gli attori avevano versato l'importo a saldo ai sensi dell'art. 585 c.p.c., ma solo in data 5.07.2018, a seguito dell'emissione in loro favore del decreto di trasferimento da parte del Giudice dell'Esecuzione, potevano accedere al bene immobile acquistato;
che, dunque, solo in tale data potevano avvedersi che la pavimentazione del portico in pietra di Sarnico era stata totalmente divelta e asportata, salvo poche piastrelle residue di cui non era avvenuto il distacco in quanto incastonate sotto le pareti;
che tali pregiate pavimentazioni erano pertanto state oggetto di asportazione in un lasso di tempo compreso fra la data delle riprese fotografiche unite alla perizia tecnica (18.02.2016) e la data di emissione del decreto di trasferimento (02.07.2018), ovvero quando il bene immobile risultava soggetto alla custodia dell'Istituto Vendite Giudiziarie - SO.C.CO.V. s.r.l.
Gli attori hanno pertanto dedotto la responsabilità della società convenuta in qualità di custode, ai sensi degli artt. 65 e 67 c.p.c., e ne hanno richiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti, pari al costo
pagina 2 di 8
per il ripristino della pavimentazione con materiali recanti le medesime caratteristiche di quelli originali, impiegando gli analoghi metodi di posa dei pavimenti preesistenti, quantificati in euro
20.550,81 come da perizia allegata, ovvero nella diversa somma di giustizia, con vittoria di spese di lite.
SO.C.CO.V. s.r.l. si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto, in particolare deducendo la genericità della domanda attorea, rilevando la mancata indicazione della data di asportazione delle piastrelle;
ha evidenziato che i debitori esecutati hanno continuato ad occupare
l'immobile pignorato sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, non essendovi stata liberazione ex art. 560 c.p.c. per espressa richiesta dell'attore IO IA. Ha altresì eccepito l'eccessività della somma richiesta a titolo risarcitorio.
Previa concessione alle parti dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova orale ed espletamento di c.t.u.
All'udienza del 28.09.23 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti
e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda proposta dagli attori può trovare accoglimento, essendone risultata la fondatezza all'esito dell'istruttoria espletata.
Gli attori, allegando la propria qualità di aggiudicatari del bene immobile “ex Casa Canonica - via San
Lorenzo”, ubicato in Urago d'Oglio (Bs), nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare r.g. n.
895/2015 Trib. Brescia, hanno richiesto la condanna della società convenuta, in qualità di custode dell'immobile pignorato, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13547/2019 promossa da:
IU AB (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CICOGNINI PAVONI
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in NU (Bs) via Cavour 35 presso il difensore avv.
CICOGNINI PAVONI ALESSANDRO
LI CI IN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CICOGNINI
PAVONI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in NU (Bs) via Cavour 35 presso il difensore avv. CICOGNINI PAVONI ALESSANDRO
ATTORI contro
SO.C.CO.V SOCIETA' COMMERCIALE COMMISSIONARIA VENDITE I.V.G. A R.L. (C.F.
03327880179), con il patrocinio dell'avv. TOMASONI CASIMIRO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II 1 25122 BRESCIA presso il difensore avv. TOMASONI CASIMIRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per IO IA e IA IA IN:
“Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta e con la rifusione delle spese (ivi compresi CTU e CTP), dei compensi professionali di causa e del rimborso forfettario, voglia il
Tribunale adito:
➢ Nel merito:
pagina 1 di 8 - per tutti i motivi dedotti, condannare SO.C.CO.V. SOCIETÀ COMMERCIALE COMMISSIONARIA
VENDITE I.V.G. a r. l. (c.f. e p.i. 03327880179) corrente in Brescia via Fura 26, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore degli attori la somma di € 22.462,85# oltre IVA, per come indicata dal CTU, ovvero quella diversa che il Giudice dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.”
Per SO.C.CO.V. s.r.l.:
“- in via principale, rigettare le domande avversarie siccome generiche ed infondate;
- in subordine, rideterminare la somma richiesta a titolo risarcitorio siccome eccessiva;
- in ogni caso, condannare gli attori alla rifusione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO IA e IA IA IN hanno convenuto in giudizio SO.C.CO.V. s.r.l. esponendo che in data 19.01.2018 erano divenuti aggiudicatari del bene immobile denominato “ex Casa Canonica - via
San Lorenzo”, ubicato in Urago d'Oglio (Bs), nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare r.g. n.
895/2015 Trib. Brescia;
che la partecipazione all'incanto avveniva a seguito dell'esame della perizia tecnica, versata negli atti della procedura, nella quale era evidenziata la presenza di un portico esterno con pavimentazione parte in cotto e in parte in piastrelle di pietra di Sarnico di formato 50x50x8,5;
che in data 17.05.2018 gli attori avevano versato l'importo a saldo ai sensi dell'art. 585 c.p.c., ma solo in data 5.07.2018, a seguito dell'emissione in loro favore del decreto di trasferimento da parte del Giudice dell'Esecuzione, potevano accedere al bene immobile acquistato;
che, dunque, solo in tale data potevano avvedersi che la pavimentazione del portico in pietra di Sarnico era stata totalmente divelta e asportata, salvo poche piastrelle residue di cui non era avvenuto il distacco in quanto incastonate sotto le pareti;
che tali pregiate pavimentazioni erano pertanto state oggetto di asportazione in un lasso di tempo compreso fra la data delle riprese fotografiche unite alla perizia tecnica (18.02.2016) e la data di emissione del decreto di trasferimento (02.07.2018), ovvero quando il bene immobile risultava soggetto alla custodia dell'Istituto Vendite Giudiziarie - SO.C.CO.V. s.r.l.
Gli attori hanno pertanto dedotto la responsabilità della società convenuta in qualità di custode, ai sensi degli artt. 65 e 67 c.p.c., e ne hanno richiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti, pari al costo
pagina 2 di 8
per il ripristino della pavimentazione con materiali recanti le medesime caratteristiche di quelli originali, impiegando gli analoghi metodi di posa dei pavimenti preesistenti, quantificati in euro
20.550,81 come da perizia allegata, ovvero nella diversa somma di giustizia, con vittoria di spese di lite.
SO.C.CO.V. s.r.l. si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto, in particolare deducendo la genericità della domanda attorea, rilevando la mancata indicazione della data di asportazione delle piastrelle;
ha evidenziato che i debitori esecutati hanno continuato ad occupare
l'immobile pignorato sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, non essendovi stata liberazione ex art. 560 c.p.c. per espressa richiesta dell'attore IO IA. Ha altresì eccepito l'eccessività della somma richiesta a titolo risarcitorio.
Previa concessione alle parti dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova orale ed espletamento di c.t.u.
All'udienza del 28.09.23 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti
e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda proposta dagli attori può trovare accoglimento, essendone risultata la fondatezza all'esito dell'istruttoria espletata.
Gli attori, allegando la propria qualità di aggiudicatari del bene immobile “ex Casa Canonica - via San
Lorenzo”, ubicato in Urago d'Oglio (Bs), nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare r.g. n.
895/2015 Trib. Brescia, hanno richiesto la condanna della società convenuta, in qualità di custode dell'immobile pignorato, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza
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