Trib. Rovigo, sentenza 05/12/2024, n. 314

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovigo, sentenza 05/12/2024, n. 314
Giurisdizione : Trib. Rovigo
Numero : 314
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

4178/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 4178/2024 R.V.G. promossa
da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Maria Monica Nicoletti ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;

con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:

1. La figlia minore resta affidata a entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Entrambi i figli avranno collocazione e residenza presso la casa materna sita in AL di OS via Don A. Destefani n.39. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.

2. I genitori si impegnano a fornire reciproca comunicazione di eventuali variazioni di residenza o domicilio e si danno altresì reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto proprio e della figlia minore;

3. Il SI. continuerà a sentire i figli, e in particolare la figlia minore, ogni Pt_2 giorno via skype e/o via telefono. Potrà tenere la figlia minore con sé e/o
1


incontrarla quando voglia nel rispetto degli accordi presi di volta in volta con l'altro genitore nonché compatibilmente con impegni scolastici ed extrascolastici della figlia medesima e lavorativi dello stesso. In particolare, tenuto conto delle prolungate permanenze in Senegal del SI.
il padre potrà restare con la figlia minore in Italia o in Senegal, sempre con Pt_2 il complessivo criterio di compatibilità sopra enunciato, durante i rientri in Italia nonché durante le vacanze estive per tre settimane anche non consecutive in periodo da individuare con congruo anticipo (indicativamente entro il 30 maggio), di comune accordo tra i genitori;
per una settimana durante le vacanze invernali e due/tre giorni in quelle primaverili in periodi come sopra da individuarsi tenuto conto dell'alternanza Natale/Capodanno e Pasqua/Pasquetta. I genitori si impegnano, per quanto possibile, a garantire
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