Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 2082
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 468/2022, promosso con ricorso depositato in data 27.1.2022 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Muggioli giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Treviso, viale F.lli Cairoli n. 15;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Canal e dall'avv. Pierpaolo Filippo giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in
Treviso, viale Quattro Novembre n. 100;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 26.11.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con mandato di vigilanza e di supporto ai Servizi Sociali di Monastier per il periodo di due anni decorrente dal 30 maggio 2023, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e tempi di permanenza con il padre come indicati dalla CTU della dottoressa a pagina 56, 57 Persona_1
e 58 dell'elaborato peritale, che qui si riportano con gli adattamenti ritenuti utili, ossia:
A) nel periodo scolastico il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato mattina, alle ore 10.00, con pernottamento, fino alla domenica sera alle 18.30. Nei fine settimana di spettanza materna il padre terrà con sé i figli da sabato mattina alle ore 12.00, con pernotto, fino alla domenica mattina, alle ore 10.00, con la precisazione che tale ultima previsione viene meno quando la madre ha ferie o permessi e comunque verrà meno nel momento in cui la madre non sarà impegnata per lavoro il sabato sera;
B) nel periodo estivo, decorrente dalla fine dell'anno scolastico, il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato mattina, alle ore 10.00, con pernottamento, fino alla domenica sera alle 21.00, provvedendo alla cena. Nei fine settimana di spettanza materna il padre terrà con sé i figli da sabato mattina alle ore 12.00, con pernotto, fino alla domenica mattina, alle ore 10.00, con la precisazione che tale ultima previsione viene meno quando la madre ha ferie o permessi e comunque verrà meno nel momento in cui la madre non sarà impegnata per lavoro il sabato sera. I genitori potranno avvalersi del centri estivi;
C) durante la settimana il padre, qualora libero dal lavoro, potrà tenere con sé i figli una giornata infrasettimanale dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle 10.00 nel periodo non scolastico) fino alle ore 19.00, previo accordo con la madre almeno due giorni prima;
D) durante le vacanze estive i minori staranno una settimana intera con la madre ( quindi con esclusione del sabato col padre nei fine settimana di pertinenza della madre) ed una con il padre, salvo diverso accordo, che potrà prevedere che i
2 figli trascorrano anche un periodo di tre settimane, di cui solo due consecutive, con ciascun genitore;
E) le vacanze natalizie saranno trascorse come segue: la prima settimana, dalla fine della scuola al 30 dicembre alle ore
18.00, con la madre;
la seconda settimana, dalle ore 18.00 del 30 dicembre al 6 gennaio alle ore 18.00 col padre;
F) le vacanze pasquali saranno trascorse come segue: col padre dal sabato mattina alle ore 10.00 fino al pomeriggio di lunedì dell'Angelo alle ore 16.00, pernottando presso di lui la notte tra sabato e domenica;
il restante periodo con la madre;
G) nel caso di malattia verrà mantenuta l'organizzazione corrente, salvo certificato medico che attesti l'intrasportabilità dei minori. Alle visite mediche la prole sarà accompagnata da entrambi i genitori o in caso di impossibilità di uno a presenziare, l'altro informerà tempestivamente dell'esito della prestazione sanitaria, così come dovranno essere comunicate sempre prescrizioni e ricette mediche;
H) i giorni festivi ( 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ecc.) i figli potranno stare col padre dalla mattina alle 8.30 fino alla sera ore 18.30;
I) la madre si attiverà per favorire i contatti telefonici della prole al padre in fascia oraria pomeridiana – serale, a giorni alterni. Nei giorni di spettanza paterna con pernotto, il padre si attiverà per favorire una telefonata dei figli alla madre in fascia oraria pomeridiana – serale;
L) i passaggi dei minori da un genitore all'altro avverranno nel parcheggio in prossimità dell'abitazione materna, in Via
Emilia a Monastier, davanti alla lavanderia ed alla banca;
M) le parti si avviseranno reciprocamente ogni volta che i figli dormiranno in luogo diverso dal domicilio indicato dai genitori;
N) alle recite, alle feste scolastiche e alle competizioni sportive potranno assistere entrambi i genitori, ma il genitore cui non spetta la giornata non dovrà interferire con l'altro;
3) disporsi un monitoraggio del servizi sociali, con relazione al Tribunale con cadenza quadrimestrale, anche idonea ad indicare eventuali modifiche al programma di frequentazione dei genitori coi figli;
4) sia posta a carico del sig. la corresponsione, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli, CP_1
dell'assegno mensile di € 500,00 (che rivalutati a maggio 2024 ammontano ad € 540,29), pari ad € 250,00 ciascuno,
3 rivalutabili annualmente, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla corresponsione del 50% delle spese mediche, scolastiche extrascolastiche e sportive od altre a carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie per i figli come individuate nel protocollo in uso al Tribunale di Treviso.
Vittoria di diritti, onorari e spese con rifusione a favore dello Stato.
Si oppone ad ogni eventuale domanda nuova, dichiarando di non accettare su di essa il contraddittorio.
Per parte resistente:
1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza prevalente Per_2 Persona_3
presso la madre, stabilendo le condizioni di visita come stabilito dalla CTU salvo concorde diversa Per_1
determinazione da stabilirsi con comunicazione anche whataspp o via mail preventivamente;
Per_ 2) in considerazione dei tempi di permanenza di e presso il padre, della diversa e maggiore capacità Per_2
contributiva della madre e tenuto conto della necessità per quest'ultimo di continuare a contribuire altresì al mantenimento del figlio rideterminarsi il contributo mensile al mantenimento dei minori, contenendolo in € Persona_4
200,00 ciascuno, per complessivi € 400,00;
In via preliminare di rito:
Rilevata la mancata trascrizione dell'atto di matrimonio contratto tra le parti in Burkina Faso il 27/12/2008 nei registri dello stato civile di uno dei comuni dello Stato Italiano nelle forme dell'art. 19 del D.P.R. n. 396/2000, e ritenuta tale omissione ostativa alla pronuncia di separazione, ordinare alla Sig.ra di provvedere Parte_1
alla trascrizione medesima;
2) Il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo i seguenti turni di responsabilità genitoriale: a) ogni week end, dalle ore
15.00 del venerdì, fino alle ore 21.00 della domenica, quando li riaccompagnerà a casa dopo cena;
b) durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori terranno i figli per un numero pari di giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e Capodanno, e Pasqua e Pasquetta;
c) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli n. 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno.
3) L'abitazione familiare, condotta in locazione con contratto intestato al Sig. sita a Monastier di Treviso (TV), Pt_1
4 in Via Pralongo n. 64, continuerà ad essere abitata dal padre;
4) Il Sig. entro il giorno 15 di ogni mese, corrisponderà alla madre la somma di € 400,00, a titolo di contributo Pt_1
al mantenimento dei figli minori, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a norma di legge (prima rivalutazione novembre
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 468/2022, promosso con ricorso depositato in data 27.1.2022 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Muggioli giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Treviso, viale F.lli Cairoli n. 15;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Canal e dall'avv. Pierpaolo Filippo giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in
Treviso, viale Quattro Novembre n. 100;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 26.11.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con mandato di vigilanza e di supporto ai Servizi Sociali di Monastier per il periodo di due anni decorrente dal 30 maggio 2023, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e tempi di permanenza con il padre come indicati dalla CTU della dottoressa a pagina 56, 57 Persona_1
e 58 dell'elaborato peritale, che qui si riportano con gli adattamenti ritenuti utili, ossia:
A) nel periodo scolastico il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato mattina, alle ore 10.00, con pernottamento, fino alla domenica sera alle 18.30. Nei fine settimana di spettanza materna il padre terrà con sé i figli da sabato mattina alle ore 12.00, con pernotto, fino alla domenica mattina, alle ore 10.00, con la precisazione che tale ultima previsione viene meno quando la madre ha ferie o permessi e comunque verrà meno nel momento in cui la madre non sarà impegnata per lavoro il sabato sera;
B) nel periodo estivo, decorrente dalla fine dell'anno scolastico, il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato mattina, alle ore 10.00, con pernottamento, fino alla domenica sera alle 21.00, provvedendo alla cena. Nei fine settimana di spettanza materna il padre terrà con sé i figli da sabato mattina alle ore 12.00, con pernotto, fino alla domenica mattina, alle ore 10.00, con la precisazione che tale ultima previsione viene meno quando la madre ha ferie o permessi e comunque verrà meno nel momento in cui la madre non sarà impegnata per lavoro il sabato sera. I genitori potranno avvalersi del centri estivi;
C) durante la settimana il padre, qualora libero dal lavoro, potrà tenere con sé i figli una giornata infrasettimanale dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle 10.00 nel periodo non scolastico) fino alle ore 19.00, previo accordo con la madre almeno due giorni prima;
D) durante le vacanze estive i minori staranno una settimana intera con la madre ( quindi con esclusione del sabato col padre nei fine settimana di pertinenza della madre) ed una con il padre, salvo diverso accordo, che potrà prevedere che i
2 figli trascorrano anche un periodo di tre settimane, di cui solo due consecutive, con ciascun genitore;
E) le vacanze natalizie saranno trascorse come segue: la prima settimana, dalla fine della scuola al 30 dicembre alle ore
18.00, con la madre;
la seconda settimana, dalle ore 18.00 del 30 dicembre al 6 gennaio alle ore 18.00 col padre;
F) le vacanze pasquali saranno trascorse come segue: col padre dal sabato mattina alle ore 10.00 fino al pomeriggio di lunedì dell'Angelo alle ore 16.00, pernottando presso di lui la notte tra sabato e domenica;
il restante periodo con la madre;
G) nel caso di malattia verrà mantenuta l'organizzazione corrente, salvo certificato medico che attesti l'intrasportabilità dei minori. Alle visite mediche la prole sarà accompagnata da entrambi i genitori o in caso di impossibilità di uno a presenziare, l'altro informerà tempestivamente dell'esito della prestazione sanitaria, così come dovranno essere comunicate sempre prescrizioni e ricette mediche;
H) i giorni festivi ( 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ecc.) i figli potranno stare col padre dalla mattina alle 8.30 fino alla sera ore 18.30;
I) la madre si attiverà per favorire i contatti telefonici della prole al padre in fascia oraria pomeridiana – serale, a giorni alterni. Nei giorni di spettanza paterna con pernotto, il padre si attiverà per favorire una telefonata dei figli alla madre in fascia oraria pomeridiana – serale;
L) i passaggi dei minori da un genitore all'altro avverranno nel parcheggio in prossimità dell'abitazione materna, in Via
Emilia a Monastier, davanti alla lavanderia ed alla banca;
M) le parti si avviseranno reciprocamente ogni volta che i figli dormiranno in luogo diverso dal domicilio indicato dai genitori;
N) alle recite, alle feste scolastiche e alle competizioni sportive potranno assistere entrambi i genitori, ma il genitore cui non spetta la giornata non dovrà interferire con l'altro;
3) disporsi un monitoraggio del servizi sociali, con relazione al Tribunale con cadenza quadrimestrale, anche idonea ad indicare eventuali modifiche al programma di frequentazione dei genitori coi figli;
4) sia posta a carico del sig. la corresponsione, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli, CP_1
dell'assegno mensile di € 500,00 (che rivalutati a maggio 2024 ammontano ad € 540,29), pari ad € 250,00 ciascuno,
3 rivalutabili annualmente, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla corresponsione del 50% delle spese mediche, scolastiche extrascolastiche e sportive od altre a carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie per i figli come individuate nel protocollo in uso al Tribunale di Treviso.
Vittoria di diritti, onorari e spese con rifusione a favore dello Stato.
Si oppone ad ogni eventuale domanda nuova, dichiarando di non accettare su di essa il contraddittorio.
Per parte resistente:
1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza prevalente Per_2 Persona_3
presso la madre, stabilendo le condizioni di visita come stabilito dalla CTU salvo concorde diversa Per_1
determinazione da stabilirsi con comunicazione anche whataspp o via mail preventivamente;
Per_ 2) in considerazione dei tempi di permanenza di e presso il padre, della diversa e maggiore capacità Per_2
contributiva della madre e tenuto conto della necessità per quest'ultimo di continuare a contribuire altresì al mantenimento del figlio rideterminarsi il contributo mensile al mantenimento dei minori, contenendolo in € Persona_4
200,00 ciascuno, per complessivi € 400,00;
In via preliminare di rito:
Rilevata la mancata trascrizione dell'atto di matrimonio contratto tra le parti in Burkina Faso il 27/12/2008 nei registri dello stato civile di uno dei comuni dello Stato Italiano nelle forme dell'art. 19 del D.P.R. n. 396/2000, e ritenuta tale omissione ostativa alla pronuncia di separazione, ordinare alla Sig.ra di provvedere Parte_1
alla trascrizione medesima;
2) Il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo i seguenti turni di responsabilità genitoriale: a) ogni week end, dalle ore
15.00 del venerdì, fino alle ore 21.00 della domenica, quando li riaccompagnerà a casa dopo cena;
b) durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori terranno i figli per un numero pari di giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e Capodanno, e Pasqua e Pasquetta;
c) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli n. 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno.
3) L'abitazione familiare, condotta in locazione con contratto intestato al Sig. sita a Monastier di Treviso (TV), Pt_1
4 in Via Pralongo n. 64, continuerà ad essere abitata dal padre;
4) Il Sig. entro il giorno 15 di ogni mese, corrisponderà alla madre la somma di € 400,00, a titolo di contributo Pt_1
al mantenimento dei figli minori, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a norma di legge (prima rivalutazione novembre
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