Trib. Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 6
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 364/2024 del Registro Generale e promossa da
OM IA ES, con l'avv. MARANGIO MASSIMO
Ricorrente nei confronti di
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 07/01/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
le parti hanno depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La parte ricorrente ha chiesto: Ritenere e dichiarare che la sig.ra CO MA RE ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione e, conseguentemente, condannare il Ministero dell'Istruzione
e del Merito (già MIUR), in persona del Ministro p.t., all'attribuzione in favore della ricorrente della
Carta Elettronica del Docente per un valore di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione.
Il MIM ha chiesto: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
dichiarare, comunque,
l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Sulla questione è intervenuta la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto a norma dell'art. 363-bis c.p.c.:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
1


2) Ai docenti di cui al punto 1,
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