Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 62
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Testo completo
N. R.G. 13287/2022
N. R.G. 13287/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 13287/2020 R.G. promossa da:
DI GE VA, nato a [...] il [...], C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Alba (C.F. [...]), presso il cui studio, in Catania, Via
Piave n. 2, è elettivamente domiciliato.
Opponente contro
FCA Bank S.p.A., C.F. e P. IVA 08349560014, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Biondi (C.F. [...]), presso il cui studio, in Roma, Via di Ripetta n. 121, è elettivamente domiciliata. Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 07.10.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, Di ON VA, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3304/2022 del 24.07.2022, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 7810/2022 R.G., depositato il 26.07.2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 8.035,84 oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un credito nascente da un contratto di finanziamento per l'acquisto di una FIAT Panda nuova. L'attore, invero, nell'atto di opposizione contestava l'ingiunzione lamentando la mancata prova della sottoscrizione del contratto di finanziamento poiché il documento depositato da controparte non consentiva di provare l'autenticità del contratto medesimo e della riferita sottoscrizione digitale essendo la semplice scansione di un documento analogico. Allegava, inoltre, che l'opponente -ultraottantenne- non aveva ricordo di aver mai acquistato e/o utilizzato alcun dispositivo di firma digitale, e ciò non solo per condizioni anagrafiche ma anche perché non aveva mai avuto dimestichezza con strumenti tecnologici.
Osservava, poi, che lo stesso non rinnovava la patente da diversi anni, né guidava e/o aveva la disponibilità di auto.
Eccepiva ancora la mancata osservanza dei principi di sana e corretta gestione da parte del creditore, non avendo valutato il merito creditizio del Di ON, atteso che l'opponente era
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percettore di una pensione di euro 760,00 mensili, già gravata peraltro da una cessione di quinto (per euro 180,00 mensili) e da un pignoramento di euro 70,00 mensili, per cui non era in grado di sostenere la restituzione del finanziamento, siccome privo di adeguati redditi.
Pertanto, sosteneva che sussistesse la responsabilità in capo alla FCA Bank S.p.A. per aver consentito l'indebitamento incolpevole dell'opponente, domandando all'uopo il risarcimento del danno per l'abusiva concessione del credito, sempre che vi fosse la prova della sottoscrizione del contratto. Per tali motivi concludeva chiedendo “Voglia L'Ecc.mo Tribunale di Catania Revocare e/o privare di efficacia il decreto ingiuntivo n. 3304/2022 del 26/07/2022 concesso dal Giudice Unico del
Tribunale di Catania su ricorso iscritto al n. 7810/2022 R.G. siccome non sottoscritto dal Sig.
VA Di ON che non ha mai posseduto né utilizzato un sistema di sottoscrizione digitale;
ove venisse provato che il contratto sia stato sottoscritto dall'odierno opponente, annullarlo perché sottoscritto per vizio del consenso e comunque accertare e dichiarare che il soggetto finanziatore ha violato i doveri di verifica preventivi previsti dall'ordinamento ed ha concesso credito ad un soggetto non in grado di sostenere il rimborso del finanziamento e per l'effetto condannare la società FCA Bank S.p.A. a risarcire al sig. Di ON i danni subiti che vengono quantificati in euro 10.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa. In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia disporre ed ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a: FCA Bank S.p.A. c.f. e P. Iva 08349560014, con sede legale in Torino, Corso Orbassano n. 367, ed a Namiral S.p.A. c.f. 02046570426, con sede legale in Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4 l'esibizione ed il deposito in questo giudizio dei moduli di adesione al servizio di firma elettronica al fine di verificare quali le firme apposte sui moduli per la richiesta del servizio.” Costituitasi in giudizio, la società opposta confutava le avverse doglianze affermando che il decreto monitorio opposto aveva ad oggetto il pagamento del residuo importo dovuto in relazione al contratto di finanziamento per l'acquisto di una Fiat Panda, sottoscritto dal Di ON in data 08.08.2020 presso il concessionario FIAT Katane Auto srl, stipulando contestualmente un finanziamento per l'importo di € 11.137,48 da restituire in 30 mesi a copertura del prezzo dell'auto e di servizi connessi.
Deduceva, inoltre, che dopo il versamento delle prime cinque rate si erano verificati ritardi e mancati pagamenti e, come risulta da atto registrato al PRA, in data 17.03.2021, il Di ON – per mezzo della propria procuratrice CR NA – aveva alienato il veicolo acquistato appena sette mesi prima al prezzo di € 8.000,00 (circa il 75% del prezzo di acquisto) alla società Daloma semplificata srl. In merito alla firma elettronica depositava il contratto di finanziamento in formato elettronico al fine di consentire ogni più opportuna verifica anche in relazione alle firme digitali ivi apposte, rilevando come fossero firme digitali di tipo “remoto”, ossia senza la necessità di alcun dispositivo di firma ad hoc, e “disposable” (= 'usa e getta'), ossia utilizzabili solamente nell'arco di un'ora dal rilascio e solo nei rapporti con FCA Bank, venendo rilasciate dal provider AL spa ai sensi del modulo di richiesta e in base ad un accordo quadro tra AL e FCA Bank. Pertanto, respingeva l'avversa doglianza sul punto in quanto la citata firma era una “firma elettronica qualificata”, ossia una firma che ai sensi dell'art. 1 lettera r. del Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aveva una particolare forza probatoria e non consentiva un mero disconoscimento della stessa da parte del titolare, essendo necessario dare effettiva e rigorosa prova che l'utilizzo della stessa fosse avvenuto contro la propria volontà e/o comunque dovendosi contestare la carenza o violazione delle regole tecniche e dei requisiti previsti per l'identificazione informatica dell'autore della sottoscrizione. Sulla verifica della capacità reddituale del soggetto finanziato
N. R.G. 13287/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 13287/2020 R.G. promossa da:
DI GE VA, nato a [...] il [...], C.F. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Alba (C.F. [...]), presso il cui studio, in Catania, Via
Piave n. 2, è elettivamente domiciliato.
Opponente contro
FCA Bank S.p.A., C.F. e P. IVA 08349560014, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Biondi (C.F. [...]), presso il cui studio, in Roma, Via di Ripetta n. 121, è elettivamente domiciliata. Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 07.10.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, Di ON VA, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3304/2022 del 24.07.2022, emesso dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 7810/2022 R.G., depositato il 26.07.2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 8.035,84 oltre interessi come determinati in domanda, spese e compensi per la fase monitoria, in virtù di un credito nascente da un contratto di finanziamento per l'acquisto di una FIAT Panda nuova. L'attore, invero, nell'atto di opposizione contestava l'ingiunzione lamentando la mancata prova della sottoscrizione del contratto di finanziamento poiché il documento depositato da controparte non consentiva di provare l'autenticità del contratto medesimo e della riferita sottoscrizione digitale essendo la semplice scansione di un documento analogico. Allegava, inoltre, che l'opponente -ultraottantenne- non aveva ricordo di aver mai acquistato e/o utilizzato alcun dispositivo di firma digitale, e ciò non solo per condizioni anagrafiche ma anche perché non aveva mai avuto dimestichezza con strumenti tecnologici.
Osservava, poi, che lo stesso non rinnovava la patente da diversi anni, né guidava e/o aveva la disponibilità di auto.
Eccepiva ancora la mancata osservanza dei principi di sana e corretta gestione da parte del creditore, non avendo valutato il merito creditizio del Di ON, atteso che l'opponente era
pagina 1 di 6
percettore di una pensione di euro 760,00 mensili, già gravata peraltro da una cessione di quinto (per euro 180,00 mensili) e da un pignoramento di euro 70,00 mensili, per cui non era in grado di sostenere la restituzione del finanziamento, siccome privo di adeguati redditi.
Pertanto, sosteneva che sussistesse la responsabilità in capo alla FCA Bank S.p.A. per aver consentito l'indebitamento incolpevole dell'opponente, domandando all'uopo il risarcimento del danno per l'abusiva concessione del credito, sempre che vi fosse la prova della sottoscrizione del contratto. Per tali motivi concludeva chiedendo “Voglia L'Ecc.mo Tribunale di Catania Revocare e/o privare di efficacia il decreto ingiuntivo n. 3304/2022 del 26/07/2022 concesso dal Giudice Unico del
Tribunale di Catania su ricorso iscritto al n. 7810/2022 R.G. siccome non sottoscritto dal Sig.
VA Di ON che non ha mai posseduto né utilizzato un sistema di sottoscrizione digitale;
ove venisse provato che il contratto sia stato sottoscritto dall'odierno opponente, annullarlo perché sottoscritto per vizio del consenso e comunque accertare e dichiarare che il soggetto finanziatore ha violato i doveri di verifica preventivi previsti dall'ordinamento ed ha concesso credito ad un soggetto non in grado di sostenere il rimborso del finanziamento e per l'effetto condannare la società FCA Bank S.p.A. a risarcire al sig. Di ON i danni subiti che vengono quantificati in euro 10.000,00 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa. In via istruttoria si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia disporre ed ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a: FCA Bank S.p.A. c.f. e P. Iva 08349560014, con sede legale in Torino, Corso Orbassano n. 367, ed a Namiral S.p.A. c.f. 02046570426, con sede legale in Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4 l'esibizione ed il deposito in questo giudizio dei moduli di adesione al servizio di firma elettronica al fine di verificare quali le firme apposte sui moduli per la richiesta del servizio.” Costituitasi in giudizio, la società opposta confutava le avverse doglianze affermando che il decreto monitorio opposto aveva ad oggetto il pagamento del residuo importo dovuto in relazione al contratto di finanziamento per l'acquisto di una Fiat Panda, sottoscritto dal Di ON in data 08.08.2020 presso il concessionario FIAT Katane Auto srl, stipulando contestualmente un finanziamento per l'importo di € 11.137,48 da restituire in 30 mesi a copertura del prezzo dell'auto e di servizi connessi.
Deduceva, inoltre, che dopo il versamento delle prime cinque rate si erano verificati ritardi e mancati pagamenti e, come risulta da atto registrato al PRA, in data 17.03.2021, il Di ON – per mezzo della propria procuratrice CR NA – aveva alienato il veicolo acquistato appena sette mesi prima al prezzo di € 8.000,00 (circa il 75% del prezzo di acquisto) alla società Daloma semplificata srl. In merito alla firma elettronica depositava il contratto di finanziamento in formato elettronico al fine di consentire ogni più opportuna verifica anche in relazione alle firme digitali ivi apposte, rilevando come fossero firme digitali di tipo “remoto”, ossia senza la necessità di alcun dispositivo di firma ad hoc, e “disposable” (= 'usa e getta'), ossia utilizzabili solamente nell'arco di un'ora dal rilascio e solo nei rapporti con FCA Bank, venendo rilasciate dal provider AL spa ai sensi del modulo di richiesta e in base ad un accordo quadro tra AL e FCA Bank. Pertanto, respingeva l'avversa doglianza sul punto in quanto la citata firma era una “firma elettronica qualificata”, ossia una firma che ai sensi dell'art. 1 lettera r. del Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aveva una particolare forza probatoria e non consentiva un mero disconoscimento della stessa da parte del titolare, essendo necessario dare effettiva e rigorosa prova che l'utilizzo della stessa fosse avvenuto contro la propria volontà e/o comunque dovendosi contestare la carenza o violazione delle regole tecniche e dei requisiti previsti per l'identificazione informatica dell'autore della sottoscrizione. Sulla verifica della capacità reddituale del soggetto finanziato
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