Trib. Savona, sentenza 08/06/2024, n. 466

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Savona, sentenza 08/06/2024, n. 466
Giurisdizione : Trib. Savona
Numero : 466
Data del deposito : 8 giugno 2024

Testo completo

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TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
RG 3209/2021 + 3210 /2021+ 3211/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Savona in funzione del giudice monocratico dr.ssa
PAOLA DI LORENZO ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. RGN 3209/2021 + 3210 /2021+
3211/2021 R.G.
pendenti fra
RO ON con l'avv.to Gabriella Bruzzone che lo rappresenta e difende come da mandato in atti e presso lo studio della quale è elett.te dom.to in Savona, Piazza Consolazione 1/2,
ricorrente in opposizione
e il
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA
TERRITORIALE DELLO STATO di Genova - Ufficio Antiriciclaggio con il funzionario delegato Dott Renzo Costa
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
Conclusioni:
Per ER IO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in via principale, dichiarare illegittimo e annullare i decreti opposti per le ragioni esposte nei ricorsi introduttivi e nella memoria autorizzata del 10 febbraio 2022;

2) in subordine, ridurre la sanzione pecuniaria ai minimi edittali previsti dalla legge più favorevole (ossia il minimo edittale previgente pari all'1%) o nella misura meglio individuata;

3) in via istruttoria, ordinare al Ministero dell'Economia e delle
Finanze di esibire la documentazione relativa ai pagamenti in misura ridotta (c.d. oblazioni) di cui agli artt. 16 della Legge n. 689/1981 e 60, comma 2, d.lgs. 231/2007 effettuati da: A) la sig.ra LL ER in relazione al denaro contante pari a € 79.750,00, consegnato nel giugno 2016 dal sig. GE TO di cui al decreto n.49A;

B) il sig. ZO NA in relazione al denaro contante pari a


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€142.400,00 ritirato nel giugno/luglio 2016 dal sig. BO di cui al decreto n. 29A.
Per il Ministero delle finanze
Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto di diritto e confermare la piena legittimità e validità delle ordinanze impugnate con vittoria di spese competenze ed onorari di causa (articolo 152 bis disp att. cpc)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con tre separati ricorsi successivamente riuniti, l'opponente in epigrafe indicato ER IO proponeva opposizione contro le seguenti ordinanze ingiunzioni
1) l'ordinanza ingiunzione di cui al decreto n. 49A emesso dal
M..E.F. il 14.6.2021 e notificato in data 1.9.2021, recante la sanzione amministrativa pecuniaria di € 15.950,00= pari al 20% dell'importo contestato relativo al trasferimento di denaro contante oltre la soglia di legge, ai sensi dell'art. 58, comma 1, d.lgs. 231/2007 vigente ratione temporis (R.G. n. 3209.2021);

2) l'ordinanza ingiunzione di cui al decreto n. 29A emesso dal
M..E.F. il 14.6.2021 e notificato in data 1.9.2021 recante la sanzione amministrativa pecuniaria di € 28.480,00= pari al 20% dell'importo contestato relativo al trasferimento di denaro contante oltre la soglia di legge, ai sensi dell'art. 58, comma 1, d.lgs. 231/2007 vigente ratione temporis (R.G. n. 3210.2021);

3) l'ordinanza ingiunzione di cui al decreto n. 54A emesso dal
M..E.F. il 14.6.2021 e notificato in data 1.9.2021, recante la sanzione amministrativa pecuniaria di € 35.600,00=, pari al 20% dell'importo contestato relativo al trasferimento di denaro contante oltre la soglia di legge, ai sensi dell'art. 58, comma 1, d.lgs. 231/2007 vigente ratione temporis (R.G. n. 3211.2021).
Con dette ordinanze veniva dunque contestata al SI. IO ER di aver illegittimamente acquisito in trasferimento rispettivamente le somme di €142.400,00, € 79.750,00 e € 178.000,00.
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Nel ricorso in opposizione ER assumeva l'illegittimità di dette ordinanze ingiunzioni per una pluralità di profili di rito e di merito, e chiedeva, previa sospensione, il loro annullamento, con vittoria di spese.
Si costituiva il Ministero delle Finanze resistente chiedendo il rigetto dei ricorsi, in quanto infondati in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa, previa concessione dei termini ex art 190 cpc, all'udienza del 15.12.2024 veniva da questo giudicante trattenuta in decisione.
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I tre ricorsi riuniti propongono le medesime difese e pertanto si giustifica una trattazione unitaria.
Tanto premesso, essi sono infondati e non meritevoli di accoglimento attesa la piena legittimità delle tre ordinanze ingiunzione opposte sotto tutti i profili denunciati dall'opponente.
Preliminarmente va evidenziato, in relazione alla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e al relativo riparto dell'onere probatorio, che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma è un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione. (Cassazione civile, sez. II, 11/05/2022, n. 14861).
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sul Ministero delle
Finanze che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di parte attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
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All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dal Ministero opposto. 1
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione
è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.: ne discende che alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio. Del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, all'art. 6, comma 11 prevede che: “Il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Ed invero con l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente.
Tanto premesso in diritto, occorre, ancora in via preliminare, affrontare la richiesta, reiterata da parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni, di emettere ordine di esibizione ex art
210. A riguardo si richiama, in quanto totalmente condivisibile,
l'ordinanza del 30.9.2022 con cui detta istanza veniva respinta, per le seguenti motivazioni: “RESPINGE l'istanza di esibizione ex art. 210 cpc per difetto di motivazione in merito alla sua necessità dipendente dall'impossibilità di provare altrimenti il fatto e in considerazione
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della circostanza che l'ordine ex art. 210 del c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova
a carico della parte istante;
inoltre, l'ordine di esibizione (subordinato alle diverse condizioni di ammissibilità ex artt. 118, 119 c.p.c. e

94 disp. att. c.p.c.) costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e che è espressione di una facoltà del tutto discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (ex multis Tribunale, Torino, sez. I, 18/02/2022, n. 714);
da ultimo e in ogni caso l'istanza ex art. 210 cpc non appare decisiva rispetto al profilo dell'estraneità del ricorrente rispetto al trasferimento di denaro, essendo, sul punto, l'argomentazione della parte istante del tutto apodittica
” .
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Passando dunque alla disamina delle plurime censure proposte dalla parte opponente ER si osserva quanto segue.
Con una prima censura l'opponente deduce l'intervenuta decadenza del potere di contestazione per violazione dell'art. 14, comma 2, L.
689/81
in quanto dalla documentazione in atti emergerebbe che già all'esito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di
Genova, conclusasi con il Processo Verbale di Constatazione del
21 marzo 2018, erano emersi gli stessi elementi oggi posti alla base della contestata movimentazione di denaro contante.
In particolare, secondo l'opponente, poiché nel processo verbale di contestazione del 13 marzo 2019, richiamato dal MEF quale atto conclusivo dell'indagine amministrativa, si fa menzione di una serie di intercettazioni effettuate dalla stessa Guardia di Finanza, Nucleo di
Polizia Economico-Finanziaria di Genova risalenti al mese di settembre – ottobre 2016 (vedi i fogli 3 e 4 all. 3) è da tale data che dovrebbe farsi decorrere il termine di decadenza, dunque ampiamente spirato.
L'eccezione non può essere accolta.
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Come di recente affermato dalla Corte di cassazione, “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 14, c.3 della l. n. 689 del 1981, secondo il quale, quando gli
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