Trib. Busto arsizio, sentenza 18/10/2024, n. 674
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Testo completo
R.G. n. 600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 29/03/2024 da
, e con il patrocinio Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'avv. MARIA CRISTINA ROMANO, elettivamente domiciliati presso il difensore
RICORRENTI
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Territoriale e legale rappresentante dott.ssa con il patrocinio ex art. CP_2 CP_3
417 bis c.p.c. delle dr.sse e elettivamente Controparte_4 Persona_1
Contr domiciliata in VIA VALTELLINA 1 MILANO presso l'Ufficio G -Reparto Contenzioso del Lavoro- della Direzione Territoriale I, Lombardia
RESISTENTE
OGGETTO retribuzione
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 29/03/2024 i ricorrenti, dipendenti dell' Controparte_1 in servizio all' di Malpensa, situato all'interno dell'omonimo
[...] Controparte_6
aeroporto, hanno dedotto di aver fruito nel corso degli anni di congedi parentali o per malattia dei figli nel corso degli anni non ricevendo per quei periodi il pagamento delle indennità di produttività, professionalità, confine e disagio previste dalla contrattazione integrativa dell' agli artt. 14, 15, 16 e 17 CCNI del 29.7.2008. Controparte_1
Sulla base di queste premesse, i ricorrenti hanno richiesto:” a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corresponsione della retribuzione al 100% incluse le indennità di produttività, professionalità, confine e disagio di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 del CCNI
1
, maturate in relazione ai periodi nei quali hanno fruito degli istituti a Controparte_1
tutela della paternità previsti e disciplinati dal d.lgs. 151/2001 e dalle norme di cui ai CCNL pro tempore applicabili, e quindi: ai primi 30 giorni di congedo parentale fruiti per ciascun figlio;
a 30 giorni all'anno di congedo per malattia del figlio fruiti per ciascun figlio sino al compimento dei 3 anni;
od in subordine, il diritto degli stessi al pagamento di quelle tra le indennità indicate ritenute spettanti in relazione al periodo di godimento dei singoli istituti e per l'effetto, b) condannare l'Amministrazione convenuta, in persona del direttore pro tempore, a ricalcolare le suddette indennità (o quelle tra le stesse ritenute spettanti) per gli anni di competenza dal 1° gennaio 2015 in avanti, erogate ed erogande dal 15.12.2017 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) in avanti e, conseguentemente, a pagare le relative differenze retributive.”
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha Controparte_1
contestato gli assunti avversari chiedendo il rigetto del ricorso. Nello specifico ha rilevato: la conformità alla disciplina della contrattazione collettiva art. 85 CCNL 28 maggio 2004 e art. 77 CCNL 12 febbraio 2018 e nel rispetto dell'art. 7 co. 5 del d.lgs. 165/01 che dispone che “le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;
la differente disciplina tra il periodo di astensione obbligatoria e quello per la facoltativa (al quale è parificato il congedo per malattia del figlio) nei quali è escluso il percepimento dell'indennità di performance (che comprende le indennità per professionalità, produttività, confine e disagi);
l'esclusione in ogni caso delle indennità di disagiata e di confine, come confermato dall'orientamento dell'Aran, poiché indennità volte a compensare difficoltà di spostamento correlate necessariamente alla presenza in servizio.
La prima udienza di discussione è stata fissata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Non avendo le parti evidenziato disponibilità conciliativa nelle note tempestivamente depositate nel termine assegnato del 12 settembre 2024, in assenza di necessità istruttorie, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e va accolto
IO riportare preliminarmente la normativa di riferimento:
“L'art. 55 del CCNL Agenzie Fiscali del 28.5.2004, come successivamente modificato dal CCNL
8.6.2006 ed in vigore sino al 2016, in seguito trasfuso nell'art. 44 del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2016-2018, applicabile fino al 2018, e nell'art. 28 del CCNL Comparto Funzioni Centrali
2019-2021, rubricato Congedi dei genitori, prevede che:
a) nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del d.lgs.
151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 del citato decreto
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legislativo, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché l'indennità di Agenzia di cui all'art. 87
(indennità di amministrazione) e l'indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 28 (retribuzione di posizione e di risultato), ove spettante, e le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa […]
b) in caso di parto prematuro….
c) Nell'ambito del periodo di
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