Trib. Milano, sentenza 06/11/2024, n. 4919
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Testo completo
N. 6351/31 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa S M M, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 21 maggio 2024
da
Parte_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Morosini, 36 presso lo studio dell'Avv. E M del foro di Milano che lo rappresenta e difende per delega su foglio separato. ricorrente contro
in persona del Procuratore Speciale, avv. Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa per delega unita alla memoria dagli avv.ti A
[...]
F e E M e presso lo studio di questi ultimi in Milano, via Mascheroni, n. 31 elettivamente domiciliata. convenuta
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 21 maggio 2024, la sig.ra si è rivolta all'intestato Tribunale Pt_1 chiedendo accogliersi le conclusioni di seguito riportate:
“accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità degli artt. 23 e 24 della Sezione Servizi Fiduciari del C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost., accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. per i lavoratori Terziario della Distribuzione e dei Servizi, inquadrati nel VI livello del CCNL medesimo ovvero, IN SUBORDINE, non inferiore a quello previsto dal CCNL per il Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi per i lavoratori inquadrati nel 2° livello, o IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati di livello D1;
ovvero nei diversi livelli ritenuti di giustizia, o in applicazione di altro C.C.N.L., o comunque non inferiore ad altra retribuzione anche determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di Euro 33290,93 ovvero, IN SUBORDINE di Euro 19.186,85 o ancora, in via ULTERIORMENTE GRADATA di Euro 17.352,00;
ovvero le diverse maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 1° febbraio 2019 al 31 marzo 2024, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia. condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di Euro 33290,93 ovvero, IN SUBORDINE di Euro 19.186,85 o ancora, in via ULTERIORMENTE GRADATA di Euro 17.352,00;
ovvero le diverse maggiori o minori somme che dovessero risultare dovute in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 1° febbraio 2019 al 31 marzo 2024, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia. accertare e dichiarare che per effetto della sua mancata iscrizione al Fondo Sanitario Integrativo della Vigilanza (FASIV), il ricorrente ha maturato il diritto a percepire per tutto il periodo decorrente dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2023, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia l'Elemento Distinto della Retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità annue, di cui all'art. 29 Parte Generale ed all'art. 32 Sezione Servizi Fiduciari del CCNL Vigilanza Privata Servizi Fiduciari e, per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a corrispondere al ricorrente a titolo di Elemento Distinto della Retribuzione non assorbibile di cui all'art. 29 Parte Generale ed all'art. 32 Sezione Servizi Fiduciari del CCNL Vigilanza Privata Servizi, l'importo di € 2970 ovvero il diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, oltre interessi per legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione del credito al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari, oltre spese generali, IVA e CPA”
Deduceva parte ricorrente:
-di essere stata assunta dalla società Servizi Fiduciari il 1 novembre 2015 come operaia inquadrata nel livello D ed orario part time al 75%;
poi, per effetto della cessione del ramo d'azienda, passata alle dipendenze dell'odierna convenuta;
-di aver sempre svolto attività di addetta alla portineria e reception;
-che il rapporto è cessato, per dimissioni volontarie il 14 marzo 2024;
-che la retribuzione lorda mensile prevista dal CCNL Servizi Fiduciari per il full time
è sempre stata di € 950 per tredici mensilità, oltre ad € 20,00 mensili a titolo di AFAC;
-che tali importi sono inferiori a quelli previsti per mansioni analoghe da altri CCNL ed, in particolare, dal CCNL Terziario, Multiservizi e dal CCNL per i proprietari di fabbricati;
-che la retribuzione assicurata dal CCNL Servizi Fiduciari è inferiore ai parametri
ISTAT per la soglia di povertà, al limite di reddito previsto per il riconoscimento della pensione di inabilità;
-che, pertanto, ha diritto alle differenze retributive meglio indicate nel ricorso;
-che, inoltre, poiché la società non ha mai provveduto alla sua iscrizione al Fondo di Assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 29 CCNl di categoria, aveva diritto al pagamento della somma mensile di € 30 per tutti gli anni di durata del rapporto.
Si è costituita la società resistente formulando le seguenti conclusioni:
“Previe tutte le declaratorie del caso, in via pregiudiziale, ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità qui sollevata riguardo all'art. 2099 c.c., comma 2, e all'art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001, interpretati e applicati nel modo descritto in premessa nel presente atto al punto da poter essere considerati in tale loro nuovo significato come diritto vivente, voglia Codesto l'Ill.mo Giudice sospendere il giudizio e inviare gli atti alla Corte Costituzionale, affinché essa decida circa la compatibilità di tale nuova disciplina della materia retributiva con i principi sanciti dall'art. 41 Cost. per ciò che riguarda la libertà di impresa, dall'art. 39 Cost. per ciò che riguarda la prerogativa dell'autonomia negoziale collettiva attribuita alle associazioni sindacali e imprenditoriali. Nel non creduto caso in cui ritenesse invece manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata riguardo all'art. 2099 c.c., comma 2, e all'art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001, interpretati e applicati nel modo descritto in premessa nel presente atto al punto da poter essere considerati in tale loro nuovo significato come diritto vivente, voglia Codesto Ill.mo Tribunale sospendere il giudizio ed esperire il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, a norma dell'art. 267 TFUE in
riferimento all'art. 16 (Libertà di impresa) e 28 (Autonomia negoziale collettiva) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché agli artt. 101-109 TFUE (Libera e corretta concorrenza tra le imprese), ponendo alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti di diritto: (a) Se tra le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà menzionate nell'art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali, rientrano anche le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà di impresa che l'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali riconosce conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, nonché del principio di autonomia negoziale collettiva sancito dall'art. 28 della stessa Carta. (b) In caso di risposta positiva al primo quesito, se le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà che l'art. 16 della Corte riconosce alle imprese, nonché le limitazioni del principio di autonomia negoziale collettiva sancito dall'art. 28 della stessa Carta dispieghino efficacia vincolante soltanto se sono previste dalla legge. (c) In caso di risposta positiva al secondo quesito, se l'obbligo imposto dalla legge italiana n. 31/2008 alle imprese cooperative assoggettate alla legge n. 142/2001 di corrispondere ai propri dipendenti (soci-lavoratori) il salario minimo stabilito dal contratto collettivo di settore, risulti conforme alla normativa europea e vincoli legittimamente tutte le imprese del settore considerato. (d) In caso di risposta positiva al terzo quesito se le imprese cooperative del settore servizi fiduciari assoggettate alla legge n. 142/2001 che rispettano gli obblighi e le limitazioni ad esse imposte in base alla legge n. 31/2008, possano legittimamente essere sottoposte ad ulteriori limitazioni nei loro diritti, dalle quali derivino gravosi oneri non espressamente previsti da una legge, ma da decisioni giurisprudenziali emesse caso per caso dall'autorità giudiziaria. (e) Se il principio di proporzionalità, al quale l'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali fa espresso riferimento, nonché i principi fondamentali di trasparenza e di non discriminazione, si oppongano all'introduzione a carico di imprese cooperative assoggettate alla legge n. 142/2001, che devono obbligatoriamente rispettare le limitazioni imposte dalla legge n. 31/2008, pur in presenza di contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative, di ulteriori limitazioni nei loro diritti non previsti da una legge ma da decisioni giudiziarie emesse in base a criteri individuati e applicati di volta in volta dal singolo giudice investito di una vertenza giudiziale. (f) Più in generale, se il principio della libertà di impresa di cui all'art. 16, il principio dell'autonomia collettiva di cui all'art. 28 e il principio di proporzionalità di cui all'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, nonché i principi fondamentali di trasparenza e di non discriminazione, si oppongano a un regime che, pur in presenza di contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente