Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 516

TRIB Taranto
Sentenza
7 marzo 2025
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TRIB Taranto
Sentenza
7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 516
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 516
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1335 del R.G. relativo all'anno 2020 riservato per la decisione all'udienza del 19.06.2024, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
, nato a [...] il [...] ( C. F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo Studio dell' Avv. Caterina Palumbo in Taranto alla Via Tesoro n.17, che lo rappresenta e difende, come da mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], CF: rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Raffaele Sellitti ed elettivamente domiciliata, presso lo studio dello stesso sito in
Taranto alla Via Pitagora n.46, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 19.06.2024 e per il P.M. come da conclusioni depositate il 28.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 2597/2021, depositata l'11.11.2021, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza, ha rimesso la causa innanzi al Giudice Istruttore per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico.
1


All'udienza del 19.06.2024, rigettate le richieste di prova formulate dalle parti (cfr ordinanza del
24.03.2023), i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
***
Preliminarmente, avendo parte ricorrente richiesto l'accoglimento delle proprie richieste istruttorie
(cfr memoria di replica del 07.10.2024) , deve essere confermata l'ordinanza emessa dal G.I. in data
24.03.2023 la cui motivazione, per brevità, deve intendersi qui richiamata e trascritta.
Orbene, le domande su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, sono quelle concernenti l'affido condiviso della figlia minore (nata a [...] il 12 settembre Per_1
2007), in quanto la figlia (nata a [...] il [...]) è divenuta maggiorenne nelle more Per_2
del giudizio;
la collocazione della stessa;
la regolamentazione del diritto di visita da parte del padre , quella concernente il contributo paterno al mantenimento delle figlie nonché quella riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile in favore di , della quale il ricorrente Controparte_1
ha chiesto il rigetto.
Ai fini della decisione, va innanzitutto evidenziato che in sede di separazione - al momento dell'instaurazione del presente giudizio ancora pendente sulle questioni accessorie - con ordinanza presidenziale del 04.11.2013 veniva statuito l'obbligo del di versare l'assegno di Parte_1
mantenimento di euro 200,00 mensili per la moglie, oltre adeguamenti secondo gli indici Istat, nonché un assegno a titolo di mantenimento delle figlie, allora entrambe minorenni , di euro 450,00 complessivi, in ragione di euro 225,00 ciascuna , oltre rivalutazione ai sensi degli indici di adeguamento ISTAT e al 50% delle spese straordinarie sostenute per le stesse. Veniva inoltre stabilito l'affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre nel domicilio coniugale sito in
Taranto alla Via Etolia n.2, in comproprietà tra i coniugi, e regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità ivi stabilite . In tale sede veniva disposto l'intervento dei Servizi Sociali e del
Consultorio Familiare.
A seguito della presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di all'udienza presidenziale del 06.10.2020, venivano confermati i provvedimenti Parte_1
della separazione di cui all'ordinanza presidenziale del 04.11.2013. Successivamente nel giudizio di separazione (iscritto al n. 2119/2013) in data 27.02.2015 veniva emessa sentenza non definitiva sullo status n. 680/2015 e in data 13.12.2022 veniva pronunciata sentenza definitiva di separazione n.
3110/2022 .
2
Tanto premesso , la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno Controparte_1
divorzile non può essere
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