Trib. Perugia, sentenza 28/02/2024, n. 355
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa M R Presidente
Dott.ssa L G Giudice rel.
Dott.ssa A D M Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al nr. 6388/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
, elettivamente domiciliata in Città di Castello, via Labriola nr. 2, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. B T che la difende e rappresenta coma da delega allegata al ricorso
RICORRENTE CONTRO
, elettivamente domiciliato in Città di Castello, Corso Vittorio Emanuele 13, Controparte_1 presso l'Avv. N L che lo difende e rappresenta come da delega allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto : separazione giudiziale con domanda di addebito
conclusioni : come da verbale del 3.10.2023 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e ritrascritto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio il 13.7.2002 con Controparte_1
(trascritto al nr. all'ufficio dello stato civile del Comune di Sansepolcro, atto di matrimonio
pagina 1 di 10
n.24, parte 2, serie A anno 2002) dal quale è nata, il 27.11.2002 la figlia e il 1.4.2010 Per_1 il figlio – ha chiesto al Tribunale di Perugia pronuncia di separazione con Per_2 addebito. Ha esposto a fondamento della domanda che: il coniuge, nel corso della vita matrimoniale, ha sempre tenuto un atteggiamento aggressivo e vessatorio che si è via via andato aggravando nel corso del tempo;nel 2019 è maturata la decisione di allontanarsi dall'abitazione coniugale con i figli avendo appreso che la figlia sarebbe rimasta Per_1 vittima di abusi sessuali da parte del padre e il minore di condotte di Per_2 maltrattamenti. Ha chiesto in punto di richieste accessorie l'affidamento esclusivo dei figli minori, con possibilità per il padre di incontrare il minore esclusivamente in Per_2 modalità protetta, l'assegnazione dell'abitazione familiare, contributo di mantenimento per i due figli. Si è costituito in giudizio che ha contestato la ricostruzione dei Controparte_1 fatti di controparte, negato le gravi accuse che gli sono state mosse e per le quali è stato aperto a suo carico procedimento penale ( e che hanno condotto per sua stessa ammissione alla sospensione temporanea, per decreto del TM, della responsabilità genitoriale) e ha concluso per la pronuncia di separazione con addebito a carico della moglie, rigetto della domanda di assegnazione dell'abitazione familiare atteso il volontario allontanamento della ricorrente, affidamento congiunto del minore con collocamento prevalente presso Per_2 la madre e disciplina del diritto di visita e frequentazione (libera) da parte del padre, contributo di mantenimento a suo carico per i figli ( trattandosi di invalido civile con modestissimo reddito) di 100,00 euro mensili complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della fase introduttiva davanti al Presidente del Tribunale e adottati in via provvisoria i provvedimenti interinali (affidamento esclusivo dei figli alla madre, assegnazione in suo favore dell'abitazione familiare, possibilità per il padre di vedere il figlio in modalità protetta come disposto dal TM, contributo di mantenimento a Per_2 carico del resistente per i due figli di euro 200,00 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie), la causa è stata rimessa avanti al GI per la trattazione del merito.
Con provvedimento del 15.02.2022 pubblicato il 1/03/2022 è stata emessa la sentenza pronuncia in punto di status e concessi i termini ex art 183, comma 6° cpc.
Rigettate le richieste di prova orale il procedimento è stato istruito a mezzo dell'acquisizione di copia integrale degli atti del procedimento penale nr. 4142/2019 RG, definito in primo grado con sentenza di condanna nr. 833/2021 del 15.12.2021 a carico del resistente, per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 609 bis e ter c.p. per abusi sessuali ai danni della figlia ( all'epoca dei fatti minorenne) e di cui all'art. 572 c.p. in danno del Per_1 minore con riconoscimento di parziale infermità di mente 1dell'acquisizione di Per_2
pagina 2 di 10
copia degli atti del procedimento pendente c/o il Tribunale per i Minorenni di Perugia, nel quale è stata dichiarata la sospensione della responsabilità genitoriale del resistente. E' stato disposto in via ufficiosa l'acquisizione delle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali già incaricati della vigilanza sul nucleo familiare e dell'organizzazione di incontri protetti Orga con il minore e delle relazioni specialistiche del SIEE e dell' competenti Per_2 relative alle condizioni dei figli e alla capacità genitoriale del resistente.
Sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
In corso di causa a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale è stato revocato il contributo di mantenimento posto a carico del resistente per la figlia avendo la stessa Per_1 costituito proprio autonomo nucleo familiare e revocata l'assegnazione dell'abitazione familiare disposta in favore della ricorrente ( l'abitazione, in comproprietà dei coniugi, è stata nelle more venduta).
All'esito dell'istruttoria le parti hanno precisato le loro conclusioni. A parziale modifica delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto che sia pronunciata separazione con addebito, affidamento esclusivo del minore alla Per_2 madre e conferma, quanto alla possibilità per il padre di vederlo e incontrarlo, delle modalità protette già disposte dal Tribunale per i minorenni di Perugia nel decreto del
20.12.2019 di sospensione della responsabilità genitoriale, contributo di mantenimento per il figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto, inoltre, che sia pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. nei Controparte_1 confronti del figlio . Per_2
Il resistente, a sua volta, ha ribadito la domanda di separazione con addebito, invece, a carico della moglie ed ha chiesto l'affidamento condiviso del minore con Per_2 possibilità di incontri “ liberi” e previsione, a suo carico, di contributo di mantenimento di euro 100,00 mensili.
2. Entrambe le parti hanno formulato domanda reciproca di addebito. La ricorrente ha posto
a fondamento della domanda, le condotte aggressive reiterate dal coniuge nei suoi confronti e nei confronti del figlio minore e i gravi abusi sessuali commessi nei Per_2 confronti della figlia per i quali, venutane a conoscenza, ha presentato denuncia – Per_1 querela in sede penale da cui ha tratto origine procedimento penale a carico del resistente conclusosi, in primo grado e dopo applicazione di misure cautelari personali, con sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 609 bis e ter c.p. e 572 c.p.
In via generale si ricorda che l'art. 151 c.c. consente la possibilità di dichiarare, su richiesta,
l'addebito della separazione al coniuge che, con i suoi comportamenti, abbia violato i doveri matrimoniali, rendendo perciò intollerabile la convivenza o recando grave pregiudizio all'educazione della prole. I comportamenti riferibili ad un coniuge variano dall'aver adoperato maltrattamenti, all'omissione dell'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge richiedente l'addebito, all'ipotesi dell'infedeltà coniugale cui dovrà però accompagnarsi una modalità particolarmente offensiva (ad esempio la divulgazione pagina 3 di 10
pubblica tra i consociati comportante discredito o umiliazione). Alla pronuncia di addebito conseguono effetti che attengono alla sfera patrimoniale e che determinano la perdita del diritto all'assegno di mantenimento e dei diritti successori (art. 548 del c.c.) in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione. La pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprorevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro”
(cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367).Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio coniugalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cass. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472),
“...essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa...” (cfr.
Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130).Il giudice può dichiarare la separazione con addebito a carico di uno dei coniugi soltanto laddove la violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c. sia stata causa ma non effetto della crisi familiare e della intollerabilità della convivenza, tenuto conto del comportamento precedente anche nei confronti dei figli e avuto riguardo alla condotta dell'altro coniuge, irrilevante, invece, in caso di aggressione ai diritti fondamentali, quali l'integrità e l'incolumità fisica, sociale o morale. Per quanto attiene all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda” (Cass. civ., Sez. I, 14/02/2012 n. 2059). In applicazione di tali principi nel caso di specie si osserva quanto segue. Dalla documentazione depositata in giudizio e, in particolare, dagli atti del procedimento penale nr. 4142/2019 aperto a carico di
[...]
e dalle relative fonti di prova ( tra cui le dichiarazioni rese dai figli in corso di CP_1 incidente probatorio) emergono plurimi elementi confermativi di gravi abusi sessuali commessi dal nei confronti della figlia all'epoca dei fatti minore d'età, e di CP_1 Per_1 condotte di maltrattamento commesse anche ai danni del figlio minore nel corso Per_2 della convivenza matrimoniale.
Gli atti del procedimento penale e la relativa sentenza, ancorchè non definitiva, ben possono essere valutati in sede civile per trarne elementi di prova, atteso il principio di atipicità delle prove civili.
pagina 4 di 10
Elementi confermativi di condotte aggressive e maltrattanti del poste in essere ai CP_1 danni degli altri componenti del nucleo familiare emergono, altresì, dagli atti del procedimento aperto presso il Tribunale per i Minorenni ( nr. 587/2019), dalle dichiarazioni rese dai figli agli specialisti incaricati di procedere alla valutazione delle loro condizioni psicologiche, dalla valutazione dell'idoneità genitoriale del sig. e dalle relazioni CP_1 dei Servizi Sociali. Entrambi i figli, sia nel corso dell'incidente probatorio avanti al GIP, sia nel corso delle attività di accertamento svolte dai Servizi Sociali e Specialistici, su disposizione del Tribunale per i Minorenni, hanno reso dichiarazioni convergenti e dettagliate sul clima di “ terrore” nel quale il nucleo familiare era costretto a vivere dopo il grave incidente che ha coinvolto il sig. nel 2008 ed a seguito del quale lo stesso CP_1 ha riportato marcate disfunzioni neurologiche, con parziale compromissione anche della capacità di intendere e di volere ( cfr. perizia del dr. e incapacità al controllo Persona_3 dei propri impulsi. La figlia ha reso in sede di incidente probatorio dichiarazioni Per_1 specifiche e coerenti con quelle già rese ai Servizi Sociali e Specialistici e , quanto al minore sia la sorella sia lo stesso minore, hanno confermato una pluralità ( Per_2 Per_1 botte pressochè quotidiane ) di episodi di percosse ed aggressioni reiterate, poste in essere quasi sempre in assenza della madre e tali da aver ingenerato uno stato di costante paura del minore nei confronti del padre ( cfr. dichiarazioni rese sia nell'incidente probatorio avanti al
GUP sia nei colloqui con gli specialisti del SIEE). Le condotte tenute dal resistente nei confronti dei due figli e, più in generale, il clima di paura determinato dalle sue condizioni psico- fisico e dall'incapacità di controllo dei propri impulsi ( con ridotta capacità di apprezzamento del disvalore delle azioni commesse) costituiscono elementi sufficienti per ritenere la grave violazione dei doveri inerenti il matrimonio e gli obblighi di cura ed assistenza morale e materiale nei confronti dell'altro coniuge e dei componenti del nucleo familiare. La circostanza che il resistente sia stato ritenuto, all'esito di CTU disposta in sede penale, parzialmente incapace di intendere e di volere non è elemento sufficiente per escludere la volontarietà delle condotte di abuso ai danni della figlia e maltrattanti nei confronti del figlio oltre che lesive dell'integrità morale anche della moglie, Per_2 costretta a vivere in un clima di continuo timore per le possibili reazioni del coniuge. La crisi irreversibile del matrimonio è stata determinata causalmente da tali condotte e dalla ulteriore e successiva scoperta della ricorrente anche degli abusi sessuali commessi ai danni della figlia Sussistono, dunque, i presupposti per dichiarare la separazione Per_1 addebitabile al sig. Controparte_1
Deve essere rigettata la domanda di addebito formulata dallo stesso in via riconvenzionale
e che ha a fondamento l'asserito ingiustificato abbandono dell'abitazione coniugale da parte della moglie, nel 2019. Il contesto familiare ricostruito attraverso le dichiarazioni dei due minori, della suocera e del cognato del sig. , era connotato, anche prima della CP_1 scoperta degli abusi sessuali ai danni della figlia, da una grave compromissione della vita familiare riconducibile alle condotte aggressive del e al costante stato di timore CP_1 nel quale la moglie e i figli vivevano. Ne consegue la legittimità dell'abbandono da parte della signora dell'abitazione familiare con i due figli e la sua decisione di non Parte_1 farvi rientro a tutela della propria incolumità psico – fisica e di quella dei minori. pagina 5 di 10
3. Con provvedimento emesso dal Tribunale dei Minorenni dell'Umbria del 17/12/2019 è stata disposta la sospensione dalla responsabilità genitoriale del resistente ( oltre ad aver riportato condanna penale per il reato di maltrattamenti commesso anche ai danni del figlio minore .Va dunque disposto l'affidamento esclusivo dello stesso alla madre con Per_2 modalità c.d. rafforzata – con collocamento presso la madre - ed attribuzione solo alla stessa del potere di adottare le decisioni di maggior rilevanza per la vita del minore.
Non si è ritenuto opportuno procedere anche nel presente giudizio all'audizione del minore
tenuto conto della circostanza che lo stesso è stato sentito già in sede penale, sia Per_2 nella fase delle indagini preliminari, sia in incidente probatorio avanti al GIP nonché dal perito nominato in sede penale per valutare la sua capacità testimoniale, nonché dall' Tes_1 dell' incaricata dal TM di procedere a valutare le condizioni psicologiche del Parte_2 Per_ minore e ancora dal ( presso il quale ha iniziato percorso di sostegno psicologico) e dagli operatori dei Servizi Sociali del di S. Giustino incaricati di dare supporto al Org_2 nucleo familiare, al minore e alla sorella ( all'epoca minorenne).
Per quanto riguarda i rapporti tra il minore e il padre si osserva che il TM ha disposto la possibilità di incontri in modalità protetta e alla presenza degli operatori dei Servizi Sociali, incaricati della modulazione ed organizzazione delle visite.
Nella relazione sulle condizioni del minore del SIEE dell' ( ormai Per_2 Parte_2 risalente alla fine dell'anno 2020, non essendo state trasmessi, nelle more, ulteriori aggiornamenti) è emerso che il minore, pur incontrando il padre in modalità protetta, ha espresso agli operatori uno stato di ansia e nervosismo ed ha dichiarato che preferirebbe non vederlo. Dalla relazione emerge un vissuto traumatico e il permanere di sentimenti di paura ed angoscia nei confronti della figura paterna ( cfr. relazione SIEE del mese di dicembre del
2020). Nel corso della valutazione sull'idoneità genitoriale disposta dal Tribunale per i Minorenni di Perugia ( nel procedimento “ de potestate” instaurato in epoca anteriore al giudizio di separazione) gli operatori hanno evidenziato che “ racconta Per_2 apertamente di sé e di come vive gli incontri con il padre, rappresentando una mancanza di volontà personale nell'effettuarli ma di accettarli ma di accettarli suo malgrado perché spronato in tale senso dalla madre. Descrive il suo stato d'ansia legato agli incontri riconducendolo alle esperienze passate nella relazione paterna, con particolare riferimento al momento dei compiti a casa dove, talvolta, riporta che il padre lo avrebbe schiaffeggiato
o comunque utilizzato con lui dei toni molti aggressivi di fronte ai suoi errori o alla sua mancata capacità di esecuzione…. Appare comunque chiaro che il ragazzo, al di là della sottostante motivazione, viva tali incontri come delle forzature e con un iniziale stato di apprensione legata all'idea di imprevedibilità riscontrata nella pregressa esperienza con la figura paterna ..” . Gli stessi esperti hanno evidenziato all'autorità giudiziaria minorile che
“ .. La relazione padre – figlio risulterebbe poco funzionale per il figlio che, oltretutto, appare contrariato dal dover effettuare degli incontri con il proprio padre. In tal senso anche in considerazione dello scarso margine di modificazione della struttura personologica paterna e delle sue caratteristiche, è valutabile il prosieguo degli incontri in pagina 6 di 10 modalità protetta per un tempo utile alla valutazione dell'interruzione degli stessi o diversamente al passaggio ad incontri liberti ma fortemente regolati dal Servizio Sociale per tempi dimensionati … ciò sulla base di dell'eventuale evoluzione in positivo della posizione interna del minore, il quale potrebbe nel tempo vivere tali incontri con maggiore spensieratezza e desiderio personale …” . Considerando dunque quanto evidenziato nelle relazioni del SIEE e dell'Equipe dell'
[...]
richiamate, nonché la gravità delle condotte tenute – con persistente incapacità a Pt_2 comprenderne pienamente il disvalore – dal nei confronti del minore, accertate in CP_1 sede penale ( sia pure con giudizio non ancora definitivo essendo stata impugnata in appello la sentenza emessa dal GUP di Perugia all'esito di giudizio abbreviato) si ritiene necessario – anche al fine di evitare forme di vittimizzazione c.d. secondaria del minore che, si ricorda, è stato riconosciuto quale persona offesa di maltrattamenti da parte del padre
– condizionare la possibilità di incontri tra il padre e il minore, da attuarsi sempre in modalità protette e modulati dai Servizi Sociali come disposto dal TM , con il decreto del
19.12.2019 all'espressa e libera volontà del minore ( che ad aprile compirà 14 anni) e previa valutazione sull'opportunità o meno di mantenere gli incontri del SIEE di Città di Castello.
Sarà dunque cura dei Servizi Sociali del Comune di S. Giustino verificare, nell'organizzazione degli incontri in modalità protetta, se il minore presti o meno il suo consenso procedendo, in caso di mancata acquisizione, all'interruzione degli incontri.
Va confermato anche in questa sede la prosecuzione, presso il S.I.E.E. di Città di Castello, del percorso di sostegno psicologico già disposto dal TM per il minore funzionale Per_2 al superamento della condizione di disagio e sofferenza emotiva conseguente alle gravi vicende familiari che lo hanno visto coinvolto.
La ricorrente ha chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, che sia dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. La domanda è Controparte_1 inammissibile – oltrechè per tardività, trattandosi di domanda “ nuova” formulata in sede di precisazione delle conclusioni - non trovando applicazione, “ ratione temporis”, la disposizione di cui all'art. 38 disp.att. c.c. come modificata già dall'art. 1 della legge
206/2021 ( e più di recente, nuovamente, dal D.lvo 149/2022, che attribuisce al Tribunale
Ordinario la competenza ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c. anche laddove tra le stesse parti sia instaurato “ successivamente” al procedimento de potestate giudizio di separazione, divorzio o regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriali. La legge 206/2021 all'art. 1 ha, infatti, previsto che le nuove disposizioni, entrate in vigore a far data dal 22.6.2022, si applicano ai procedimenti iscritti a partire da tale data mentre ai procedimenti già pendenti continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni. Ne consegue dunque, come nel caso in esame, che sulla domanda di “ decadenza” dalla responsabilità genitoriale la competenza è del Tribunale per i Minorenni che ha già pronunciato decreto di sospensione della responsabilità genitoriale che non può essere né revocato né modificato da parte del TO, stante la persistenza pendenza presso il
TM del procedimento “ de potestate”.
pagina 7 di 10
4. In via generale anche laddove vi sia sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale, il genitore continua ad essere gravato degli obblighi di contribuzione per i figli minori o economicamente non autosufficienti. Il dovere di mantenimento gravante su entrambi i genitori è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Tale principio trova conferma nella previsione di cui all'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie deve tenersi conto della circostanza che il minore vive con la madre che è gravata dei maggiori oneri di cura ed assistenza del Per_2 minore. allo stato percepisce una pensione di invalidità di 470,00 euro e, Controparte_1 tuttavia, lo stesso, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2020, ha ricevuto a titolo di risarcimento dei danni per il grave incidente stradale che lo ha coinvolto, una consistente somma di danaro ( di cui 180.000,00 destinati all'acquisto dell'abitazione familiare, ora venduta) e ancorchè sia plausibile che una parte di tale somma sia stata utilizzata, sino all'interruzione della convivenza matrimoniale, per le esigenze del nucleo familiare deve ritenersi verosimile che almeno una parte di tali somme siano rimaste nella disponibilità del resistente e investite in modo remunerativo ( come già osservato in sede di adozione del provvedimento presidenziale, confermato all'esito del reclamo proposto in Corte d'Appello dal resistente). Si osserva, inoltre, che recentemente è stata venduta l'abitazione familiare cointestata alle parti e che il sig. ha, dunque, percepito anche la sua parte Controparte_1
“ pro – quota” del ricavato della vendita. Appare dunque giustificato porre a carico del resistente contributo di mantenimento per il figlio convivente con la madre, che si Per_2 indica nella somma mensile di euro 200,00 mensili ( con rivalutazione annuale ), Org_3 oltre al 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa da concordarsi tra le parti, ad esclusione delle spese mediche necessarie ma non coperte dal SSN che saranno rimborsate alla madre anticipataria previa esibizione di idonea documentazione.
Si dispone, infine, che l'assegno unico per il minore sia percepito interamente dalla madre affidataria esclusiva.
Alcun provvedimento va assunto con riguardo all'assegnazione dell'abitazione familiare dalla quale la signora si è da tempo allontanata e che, in corso di causa, è stata Parte_1 venduta con divisione tra le parti del relativo prezzo.
Analogamente non deve provvedersi con riguardo all'iniziale domanda di mantenimento per la figlia avendo la ragazza costituito proprio autonomo nucleo familiare e dovendo Per_1 ritenersi ormai economicamente indipendente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dei parametri dettati dal DM 147/2022 in materia di causa di valore indeterminabile a bassa complessità con applicazione di valori rispettosi dei minimi pagina 8 di 10
tariffari ma inferiore ai medi in ragione della natura essenzialmente documentale dell'istruttoria
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi