Trib. Perugia, sentenza 28/02/2024, n. 355

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 28/02/2024, n. 355
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 355
Data del deposito : 28 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Mariella Roberti Presidente
Dott.ssa Loredana Giglio Giudice rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al nr. 6388/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
, elettivamente domiciliata in Città di Castello, via Labriola nr. 2, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Brunella Tarducci che la difende e rappresenta coma da delega allegata al ricorso
RICORRENTE CONTRO
, elettivamente domiciliato in Città di Castello, Corso Vittorio Emanuele 13, Controparte_1 presso l'Avv. Nada Lucaccioni che lo difende e rappresenta come da delega allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto : separazione giudiziale con domanda di addebito
conclusioni : come da verbale del 3.10.2023 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e ritrascritto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio il 13.7.2002 con Controparte_1
(trascritto al nr. all'ufficio dello stato civile del Comune di Sansepolcro, atto di matrimonio
pagina 1 di 10
n.24, parte 2, serie A anno 2002) dal quale è nata, il 27.11.2002 la figlia e il 1.4.2010 Per_1 il figlio – ha chiesto al Tribunale di Perugia pronuncia di separazione con Per_2 addebito. Ha esposto a fondamento della domanda che: il coniuge, nel corso della vita matrimoniale, ha sempre tenuto un atteggiamento aggressivo e vessatorio che si è via via andato aggravando nel corso del tempo;
nel 2019 è maturata la decisione di allontanarsi dall'abitazione coniugale con i figli avendo appreso che la figlia sarebbe rimasta Per_1 vittima di abusi sessuali da parte del padre e il minore di condotte di Per_2 maltrattamenti. Ha chiesto in punto di richieste accessorie l'affidamento esclusivo dei figli minori, con possibilità per il padre di incontrare il minore esclusivamente in Per_2 modalità protetta, l'assegnazione dell'abitazione familiare, contributo di mantenimento per i due figli. Si è costituito in giudizio che ha contestato la ricostruzione dei Controparte_1 fatti di controparte, negato le gravi accuse che gli sono state mosse e per le quali è stato aperto a suo carico procedimento penale ( e che hanno condotto per sua stessa ammissione alla sospensione temporanea, per decreto del TM, della responsabilità genitoriale) e ha concluso per la pronuncia di separazione con addebito a carico della moglie, rigetto della domanda di assegnazione dell'abitazione familiare atteso il volontario allontanamento della ricorrente, affidamento congiunto del minore con collocamento prevalente presso Per_2 la madre e disciplina del diritto di visita e frequentazione (libera) da parte del padre, contributo di mantenimento a suo carico per i figli ( trattandosi di invalido civile con modestissimo reddito) di 100,00 euro mensili complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della fase introduttiva davanti al Presidente del Tribunale e adottati in via provvisoria i provvedimenti interinali (affidamento esclusivo dei figli alla madre, assegnazione in suo favore dell'abitazione familiare, possibilità per il padre di vedere il figlio in modalità protetta come disposto dal TM, contributo di mantenimento a Per_2 carico del resistente per i due figli di euro 200,00 ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie), la causa è stata rimessa avanti al GI per la trattazione del merito.
Con provvedimento del 15.02.2022 pubblicato il 1/03/2022 è stata emessa la sentenza pronuncia in punto di status e concessi i termini ex art 183, comma 6° cpc.
Rigettate le richieste di prova orale il procedimento è stato istruito a mezzo dell'acquisizione di copia integrale degli atti del procedimento penale nr. 4142/2019 RG, definito in primo grado con sentenza di condanna nr. 833/2021 del 15.12.2021 a carico del resistente, per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 609 bis e ter c.p. per abusi sessuali ai danni della figlia ( all'epoca dei fatti minorenne) e di cui all'art. 572 c.p. in danno del Per_1 minore con riconoscimento di parziale infermità di mente 1dell'acquisizione di Per_2
pagina 2 di 10
copia degli atti del procedimento pendente c/o il Tribunale per i Minorenni di Perugia, nel quale è stata dichiarata la sospensione della responsabilità genitoriale del resistente. E' stato disposto in via ufficiosa l'acquisizione delle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali già incaricati della vigilanza sul nucleo familiare e dell'organizzazione di incontri protetti Orga con il minore e delle relazioni specialistiche del SIEE e dell' competenti Per_2 relative alle condizioni dei figli e alla capacità genitoriale del resistente.
Sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
In corso di causa a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale è stato revocato il contributo di mantenimento posto a carico del resistente per la figlia avendo la stessa Per_1 costituito proprio autonomo nucleo familiare e revocata l'assegnazione dell'abitazione familiare disposta in favore della ricorrente ( l'abitazione, in comproprietà dei coniugi, è stata nelle more venduta).
All'esito dell'istruttoria le parti hanno precisato le loro conclusioni. A parziale modifica delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto che sia pronunciata separazione con addebito, affidamento esclusivo del minore alla Per_2 madre e conferma, quanto alla possibilità per il padre di vederlo e incontrarlo, delle modalità protette già disposte dal Tribunale per i minorenni di Perugia nel decreto del
20.12.2019 di sospensione della responsabilità genitoriale, contributo di mantenimento per il figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto, inoltre, che sia pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. nei Controparte_1 confronti del figlio . Per_2
Il resistente, a sua volta, ha ribadito la domanda di separazione con addebito, invece, a carico della moglie ed ha chiesto l'affidamento condiviso del minore con Per_2 possibilità di incontri “ liberi” e previsione, a suo carico, di contributo di mantenimento di euro 100,00 mensili.

2. Entrambe le parti hanno formulato domanda reciproca di addebito. La ricorrente ha posto
a fondamento della domanda, le condotte aggressive reiterate dal coniuge nei suoi confronti e nei confronti del figlio minore e i gravi abusi sessuali commessi nei Per_2 confronti della figlia per i quali, venutane a conoscenza, ha presentato denuncia – Per_1 querela in sede penale da cui ha tratto origine procedimento penale a carico del resistente conclusosi, in primo grado e dopo applicazione di misure cautelari personali, con sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 609 bis e ter c.p. e 572 c.p.
In via generale si ricorda che l'art. 151 c.c. consente la possibilità di dichiarare, su richiesta,
l'addebito della separazione al coniuge che, con i suoi comportamenti, abbia violato i doveri matrimoniali, rendendo perciò intollerabile la convivenza o recando grave pregiudizio all'educazione della prole. I comportamenti riferibili ad un coniuge variano dall'aver adoperato maltrattamenti, all'omissione dell'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge richiedente l'addebito, all'ipotesi dell'infedeltà coniugale cui dovrà però accompagnarsi una modalità particolarmente offensiva (ad esempio la divulgazione pagina 3 di 10
pubblica tra i consociati comportante discredito o umiliazione). Alla pronuncia di addebito conseguono effetti che attengono alla sfera patrimoniale e che determinano la perdita del diritto all'assegno di mantenimento e dei diritti successori (art. 548 del c.c.) in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione. La pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprorevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi