Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 31
TRIB Lecce
Sentenza
31 gennaio 2025
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31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 215-1//2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Anna Rita Pasca - Presidente dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei sovraindebitati
AT LA (C.F. [...]) nata a [...] il [...] e D'AM
PA (C.F. [...]) nato a [...] il [...] entrambi residenti e conviventi in Nardò alla Via Falloppio n. 25, nel procedimento R.G.P.U. n. 215-1//2024;
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata dei sovraindebitati depositato in data 04.10.2024 da AT LA e D'AM PA, assistito dall'OCC in persona del Gestore dott.ssa Albarosa Marigliano;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo
IV del CCII;
– rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
− considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che – a fronte di un'esposizione debitoria pari ad €
292.575,81 il D'AM, ad € 5.484,92 la AT e ad € 45.871,33 entrambe le parti, come illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore – il patrimonio di cui dispongono è costituito da un appartamento, da due terreni e da due pacchetti azionari presso BPPB e
BCC di Leverano, mentre il reddito è complessivamente pari a circa € 2.575,00 mensili
(per quattro persone, i due coniugi e due figli nati rispettivamente nel 2003 e nel 2011), insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni;
− verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al
Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
− osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso
OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di AT
LA (C.F. [...]) nata a [...] il [...] e D'AM
PA (C.F. [...]) nato a [...] il [...], nel procedimento
R.G.P.U. n. 215-1//2024;
NOMINA
Giudice Delegato dr.ssa Annafrancesca Capone;
Liquidatore la dott.ssa Albarosa Marigliano;
ORDINA ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Anna Rita Pasca - Presidente dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei sovraindebitati
AT LA (C.F. [...]) nata a [...] il [...] e D'AM
PA (C.F. [...]) nato a [...] il [...] entrambi residenti e conviventi in Nardò alla Via Falloppio n. 25, nel procedimento R.G.P.U. n. 215-1//2024;
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata dei sovraindebitati depositato in data 04.10.2024 da AT LA e D'AM PA, assistito dall'OCC in persona del Gestore dott.ssa Albarosa Marigliano;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo
IV del CCII;
– rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
− considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che – a fronte di un'esposizione debitoria pari ad €
292.575,81 il D'AM, ad € 5.484,92 la AT e ad € 45.871,33 entrambe le parti, come illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore – il patrimonio di cui dispongono è costituito da un appartamento, da due terreni e da due pacchetti azionari presso BPPB e
BCC di Leverano, mentre il reddito è complessivamente pari a circa € 2.575,00 mensili
(per quattro persone, i due coniugi e due figli nati rispettivamente nel 2003 e nel 2011), insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni;
− verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al
Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
− osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso
OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di AT
LA (C.F. [...]) nata a [...] il [...] e D'AM
PA (C.F. [...]) nato a [...] il [...], nel procedimento
R.G.P.U. n. 215-1//2024;
NOMINA
Giudice Delegato dr.ssa Annafrancesca Capone;
Liquidatore la dott.ssa Albarosa Marigliano;
ORDINA ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria
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