Trib. Locri, sentenza 02/10/2024, n. 501
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Testo completo
n. 1359/2020 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa A A Presidente rel. dott.ssa M G Giudice dott.ssa L M G ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile avente ad oggetto disconoscimento e dichiarazione giudiziale di paternità, iscritta al n. 1359/2020 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
28 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. promossa da
(C.F.: ), nato a Siderno il Parte_1 CodiceFiscale_1
24.4.1985, rappresentato e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. A A
(indirizzo PEC: ;
Email_1
attore nei confronti di
(C.F.: , nato in Canada il Controparte_1 C.F._2
05.02.1992, rappresentato e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. A A
(indirizzo PEC: ;
Email_2
convenuto ed attore in riconvenzionale
e di
- (C.f.: ), nata a Locri (RC) il Controparte_2 CodiceFiscale_3
28.06.1987, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gesù Pasquale
Grillo (indirizzo PEC: ;
Email_3
- (C.F.: ), nata il 20.08.1965 a Parte_2 C.F._4
Locri (RC), nella qualità di curatore speciale dei minori , nato Persona_1
a Catanzaro il 10.04.2018, e nato a Catanzaro il 12.01.2021, Parte_3
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n. 1359/2020 R.G. Tribunale di Locri.
nonché loro procuratore ai sensi dell'art. 86 C.P.C. (indirizzo PEC:
;
Email_4
convenuti
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Locri.
Conclusioni: come da note scritte prodotte in atti ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. da parte attrice e da parte convenuta in data 27.05.2024, da parte Controparte_2
convenuta in data 18.05.2024 e dal curatore speciale dei Controparte_1
minori e in data 17.05.2024. Persona_1 Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006;
Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti, l'oggetto della causa e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue:
- azione di disconoscimento di paternità proposta ai sensi dell'art. 243 bis C.C. da
– sulla premessa di aver contratto matrimonio in data Parte_1
12.08.2013 con e che, in costanza di tale unione coniugale, è nato Controparte_2
il 10.04.2018 il figlio , il quale, come da documentazione Persona_1
anagrafica in atti, risulta essere figlio legittimo di entrambi i coniugi;
che la parte aveva scoperto, nel luglio 2020, la circostanza per cui la moglie intratteneva una relazione adulterina con venendo così a conoscenza che Controparte_1
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l' è il padre naturale del minore ;
che il medesimo aveva CP_1 Persona_1 Pt_1
contestato alla moglie tale circostanza con raccomandata a/r n. 378-2 del 30.07.2020
– e volta quindi ad accertare e dichiarare che non è il padre del Parte_1
minore ;
Persona_1
- alla prima udienza del 07.04.2021 tale azione di disconoscimento di paternità veniva “estesa” da parte attrice anche in relazione all'altro figlio di
[...]
nel frattempo nato il 12.01.2021;
CP_2 Parte_3
- la difesa proposta da parte convenuta il quale, nei Controparte_1
termini come argomentati nella relativa comparsa di costituzione a cui si rinvia, da un lato non si opponeva all'azione di disconoscimento della paternità promossa da in relazione al minore nonché, dall'altro lato, Parte_1 Persona_1 proponeva domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.
269 C.C., che lo stesso convenuto è il padre biologico sia del minore Persona_1
[...
sia del minore , in quanto entrambi nati dalla relazione Parte_3 extraconiugale intrattenuta dall' con ;
CP_1 Controparte_2
- la difesa proposta dall'altra parte convenuta, la quale, nei Controparte_2
termini come argomentati nella relativa comparsa di costituzione e nella successiva nota ex art. 183, comma sesto n. 1), C.P.C., si opponeva alle suddette azioni di disconoscimento e di dichiarazione giudiziale di paternità eccependo quanto segue: la decadenza dell'azione di disconoscimento della paternità, in relazione al minore
, per violazione del termine annuale previsto dall'art. 244, Persona_1 comma secondo, C.C.;
irritualità ed inammissibilità dell'estensione di tale azione in relazione al minore ;
inammissibilità della azione di dichiarazione Parte_3
giudiziale di paternità proposta in via riconvenzionale dal convenuto
[...]
Controparte_1
- infine, le argomentazioni addotte dal curatore speciale degli anzidetti minori nei termini come argomentati nella relativa comparsa di risposta, ove veniva eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nonché, nel merito, chiesto l'accertamento se Controparte_1
sia il padre del minore . Parte_1 Persona_1
La causa veniva istruita mediante la documentazione rispettivamente prodotta in atti dalle parti entro il termine decadenziale di cui all'art. 183, comma sesto n. 2),
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C.P.C. nonché con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio molecolare- genetica, effettuata dalla dott.ssa , chiesta dalle parti (ad Persona_2 eccezione di e nei termini di cui all'ordinanza istruttoria del Controparte_2
16.07.2022 (cfr. elaborato tecnico depositato in atti il 09.10.2023), volta alla verifica se il minore sia o meno figlio di e, quindi, Persona_1 Parte_1
se presenti caratteristiche ematologiche e genetiche incompatibili con quelle della parte attrice, nonché alla verifica se il minore sia o meno figlio di Parte_3
e, quindi, se presenti caratteristiche ematologiche e Controparte_1
genetiche incompatibili con quelle di tale parte convenuta. Venivano invece ritenute inammissibili, nei termini di cui all'ordinanza del 31.01.2024, sia le prove orali addotte da parte attrice sia l'istanza di parte convenuta di Controparte_2
“acquisizione della cartella clinica del Sig. presso il Grande Parte_1
Ospedale Metropolitano “BIANCHI MELACRINO MORELLI” di Reggio Calabria”.
Infine, nelle note prodotte in sostituzione dell'udienza del 28.05.2024, ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni controverse, va preliminarmente evidenziato che risulta inammissibile la “estensione”, effettuata dalla parte attrice alla prima udienza del 07.04.2021, dell'azione di disconoscimento di paternità anche in relazione all'altro figlio della convenuta , nel Controparte_2 Parte_3
frattempo nato il 12.01.2021.
Invero, dalla documentazione anagrafica in atti emerge che tale minore non è stato riconosciuto quale figlio dall'attore e, quindi, “la presunzione Parte_1
di paternità di cui all'art. 231 c.c. non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale, difettando l'operatività di detta presunzione e dello "status" di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento ai sensi dell'art. 235 c.c., nè si frappone alcun ostacolo all'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale di persona diversa dal marito” (cfr.
Cass. civ. Sez. I, 05/04/1996, n. 3194).
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In secondo luogo, quanto alla primigenea azione di disconoscimento della paternità in relazione al minore , non può ritenersi fondata Persona_1
l'eccezione preliminare, addotta da parte convenuta di Controparte_2
intervenuta decadenza per asserita violazione del termine annuale previsto dall'art.
244, comma secondo, C.C..
A siffatto proposito, invero, ai fini della decorrenza dell'anzidetto termine di decadenza annuale e del riparto del relativo onere probatorio, rileva in linea generale la prova della consapevolezza dell'adulterio della moglie al tempo del concepimento.
Sul marito-attore, dunque, grava l'onere di dimostrare di avere agito entro l'anno dalla data in cui ha scoperto una condotta della donna idonea al concepimento con un altro uomo, mentre sulla parte convenuta grava l'onere di dimostrare l'eventuale anteriorità della scoperta. Con l'ulteriore precisazione che non è sufficiente, per il convenuto che eccepisce la decadenza dall'azione, dimostrare la pregressa conoscenza, da parte del marito, dell'adulterio della moglie, ma occorre anche provare la consapevolezza che l'adulterio vi fosse stato anche al momento del concepimento del figlio. Entrambe le prove, inoltre, soggiacciono alla regola secondo la quale ciò che rileva è l'acquisizione “certa” della conoscenza di un fatto (una vera
e propria relazione o un incontro sessuale) idoneo a determinare il concepimento, non