Trib. Roma, sentenza 04/11/2024, n. 11023

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/11/2024, n. 11023
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11023
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

N. 27111/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 31 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 4 novembre 2024 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 27111/2023 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv.ti E. Montemarano e R. Parte_1
Romani ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Mancini Controparte_1 resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe ha esposto di avere lavorato dal 7 settembre 2016 al 30 maggio 2023 alle dipendenze della società resistente, che gestisce attività di ristorazione in Roma, con mansioni di lavapiatti corrispondenti al livello 6 di inquadramento del C.C.N.L. Pubblici Esercizi sino al
31 agosto 2019, e dal 1 settembre 2019 in poi con mansioni di commis di cucina corrispondenti al livello 6 super di inquadramento del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, essendo stato inquadrato al livello 6 per l'intera durata del rapporto di lavoro, venendo inoltre fittiziamente regolarizzato come lavoratore part-time per 18 ore settimanali osservando invece per tutta la durata del rapporto di lavoro un orario di lavoro di 42 ore settimanali, non avendo conseguentemente percepito correttamente la giusta retribuzione ed avendo pertanto diritto alle relative differenze retributive.
Tutto ciò premesso il lavoratore ha chiesto a questo giudice la condanna della
resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma precisata CP_2 in ricorso per i titoli predetti, con vittoria di spese.
La società resistente si è costituita in giudizio eccependo nel merito
l'infondatezza del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.


La causa, escussi i testimoni Testimone_1 [...]
e è stata decisa con la presente sentenza Testimone_2 Tes_3 previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa deve essere decisa secondo equità per le ragioni di seguito esposte.
I testimoni hanno dichiarato testualmente, il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi