Trib. Potenza, sentenza 20/02/2024, n. 158

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 20/02/2024, n. 158
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 158
Data del deposito : 20 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 20 febbraio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2180/2023 R.G. vertente
fra
Parte_1 (CF C.F. 1 (), difeso e rappresentato dall'avv. Domenico
Galgano e dall'avv. Stefania Pietrafesa e domiciliato presso lo studio di questi in Potenza via del
Popolo 64, giusta mandato in atti;

RICORRENTE - OPPONENTE
e CP 1 n persona del Presidente e legale rapp.nte p.t. c.f. P.IVA 1 rappresentata,
e difesa dall'avv. Carla Luciano e domiciliata presso il di lui studio in Campobasso corso Mazzini n.
65, come da procura in atti;

RESISTENTE - OPPOSTA
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 212/2023 RG 1834/2023, depositato il 30.6.2023 ritualmente notificato, il sig. Parte 1 proponeva opposizione alla pretesa della
[...]


Parte 2 deducendo la genericità della domanda, la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la prescrizione/decadenza della pretesa ed evidenziava le particolari condizioni economiche nelle quali versa da maggio 2003 come risultante dalle dichiarazioni annuali dei redditi.
Tanto premesso il ricorrente adiva il Giudice del Lavoro per accertare e dare atto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato, della illegittimità del decreto e per l'effetto annullarlo, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva la Controparte_2 in
persona del legale rappresentante p.t., chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La CP 3 rilevava, in particolare, la legittimità dell'operato in considerazione della disciplina ratione temporis applicabile nonché degli accertamenti svolti a carico dell'opponente oggetto di puntuale notifica e sollecito di pagamento;
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con formula di provvisoria esecutività e vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come appresso enunciati.

2. L'opposizione non è fondata e pertanto va rigettata.
Nel merito del ricorso in opposizione,
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