Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1406
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 10799/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10799 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - somministrazione
TRA
DEPOSITI E SCATOLIFICIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore geom. Antonio Iacoletti (P.IVA 05314380659), con sede in Castel San Giorgio (SA), alla via De Conciliis n. 2, elett.te domiciliata in Salerno, alla via Luigi Cacciatore n. 57, presso lo studio dell'avv. Angelo Mastrandrea (C.F.: [...]), dal quale
è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di opposizione;
PEC: angelomastrandrea@puntopec.it.
OPPONENTE
E
ENERGAS S.P.A. (P. IVA 00309310605), in persona del sig. IA
LE (C.F. [...]), nella qualità di Amministratore Unico
e legale rappresentante della Amefin S.p.A., quest'ultima nella qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della
Energas S.p.A., con sede in Napoli alla Via Domenico Morelli n. 75 ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Lauretta D'Oro (C.F.
[...]) e Valeria Gargiulo (C.F. [...]), dalle quali è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione;
PEC: laurettadoro@avvocatinapoli.legalmail.it; valeriagargiulo@postecert.it;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate in data 24.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n.
69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
#####
L'opposizione proposta dalla Depositi e scatolificio S.r.l. è infondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto n. 431/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
20.01.2022 va confermato.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto perché infondata.
Al riguardo l'opponente deduceva che le fatture dalle quali scaturiva il credito venivano emesse dalla Energas spa in esecuzione di periodici trasporti di gas gpl effettuati nel magazzino della Depositi e Scatolificio S.r.l nel periodo inerente l'anno
2017 e che l'ultima messa in mora fosse pervenuta all'opponente solo nel 2019.
- 2 -
Pertanto deduceva che, ai sensi dell'art. 2951 c.c., tali crediti risultassero soggetti al termine di prescrizione annuale e, quindi, nella specie prescritti.
Orbene il rapporto obbligatorio dedotto in causa ha ad oggetto un contratto di fornitura e non un contratto di trasporto o spedizione, come espressamente statuito dalle stesse parti nel contratto, rubricato “contratto di comodato gratuito di serbatoio e fornitura di gpl” (cfr. allegato n. 1 fascicolo monitorio). Il contratto de quo, infatti, è da qualificarsi come negozio misto, nella specie, comodato gratuito ai fini dell'istallazione del serbatorio per il rifornimento di gas e contratto di fornitura, in virtù del quale si realizza l'immediato trasferimento della proprietà del bene- serbatoio al fornito, che si obbliga al pagamento immediato del prezzo di tutto il prodotto acquistato, indipendentemente dal suo consumo, e che differisce dal contratto di somministrazione, in cui l'utente non acquista la proprietà del bene ma paga i consumi rilevati dal contatore installato sul serbatoio stesso. Pertanto, non qualificandosi il contratto in esame come contratto di trasporto o spedizione, non può applicarsi il relativo termine prescrizionale breve.
Passando all'esame nel merito della domanda, è necessario premettere che nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria. L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un