Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 3240
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 6358/2024 promossa da
assistito dagli avv.ti LUCA ANGELERI e MATTIA Parte_1
ANGELERI
- PARTE RICORRENTE -
Contro
assistito, ai sensi dell'art. Controparte_1
417 bis comma 1 c.p.c., dalle dott.sse TECLA RIVERSO, ELISA CESARO, NATALIE OLIVERO e dal dott. ANGELO MAURIZIO RAGUSA
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Carta elettronica del docente
1. Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale del lavoro di Parte_1
Torino esponendo di aver lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine negli a.s. dal 2019/2020 al 2023/2024 senza poter fruire della somma di
€ 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”) prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Lamentando la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ha chiesto la condanna del a Parte_1 CP_1 corrispondergli l'importo di € 2.500,00 nelle forme della carta docenti.
2. Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento. Non è stato invece contestato, in fatto, che parte ricorrente abbia svolto attività di docente a tempo determinato negli a.s. indicati in ricorso.
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3. La domanda risulta fondata e va pertanto accolta per le seguenti ragioni.
4. La “carta elettronica” di cui si discute è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
5. Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati quindi regolati con DPCM: dapprima quello del 23 settembre 2015 e poi quello del 28 novembre 2016.
6. Nell'ambito di una controversia identica alla presente, promossa da docente a termine che lamentava la mancata erogazione dell'importo annuo di € 500 di cui art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, il Tribunale di Vercelli ha investito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
7. Nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere