Trib. Terni, sentenza 05/01/2025, n. 21
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1629/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1629/24 promossa da:
, nato a [...] – Gran Bretagna (Regno Unito) il 27/02/1970, Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Coruzzi Pierluigi, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Coruzzi Controparte_1
Pierluigi, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Con ricorso depositato in data 30/07/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 28/06/2014 in OR (TR), che dall'unione sono nati i figli:
nato il [...] in [...];
Persona_1
nato il [...] in [...] Parte_2
nata il [...] in [...] Parte_3
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, tuttavia, in considerazione del reddito più elevato del marito, quest'ultimo corrisponderà alla moglie la somma di € 500,00 mensili fino al termine della scuola media superiore