Trib. Gela, sentenza 26/09/2024, n. 187
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Testo completo
N. R.G. 1336/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, a seguito dell'udienza del 29 giugno 2021, ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1336/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Cristian Peritore;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Danila Maria
[...]
Cumbo;
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 3 novembre 2022, parte ricorrente ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 94/2022, notificato il 27 settembre 2022, emesso dall'intestato Tribunale e avente ad oggetto crediti contributivi soggettivi dovuti per l'anno 2000 e i contributi integrativi relativi agli anni dal 1999 al 2003, oltre sanzioni e accessori, per la complessiva somma di € 5.833,79.
A fondamento della propria domanda, l'opponente sostiene l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Si è costituito in giudizio l'ente opposto chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 25 settembre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Quindi, la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
In line sistematica, va premesso che l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che:
“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, a seguito dell'udienza del 29 giugno 2021, ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1336/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Cristian Peritore;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Danila Maria
[...]
Cumbo;
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 3 novembre 2022, parte ricorrente ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 94/2022, notificato il 27 settembre 2022, emesso dall'intestato Tribunale e avente ad oggetto crediti contributivi soggettivi dovuti per l'anno 2000 e i contributi integrativi relativi agli anni dal 1999 al 2003, oltre sanzioni e accessori, per la complessiva somma di € 5.833,79.
A fondamento della propria domanda, l'opponente sostiene l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Si è costituito in giudizio l'ente opposto chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 25 settembre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Quindi, la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
L'eccezione di prescrizione è fondata.
In line sistematica, va premesso che l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che:
“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I
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