Trib. Oristano, sentenza 27/03/2024, n. 128

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Oristano, sentenza 27/03/2024, n. 128
Giurisdizione : Trib. Oristano
Numero : 128
Data del deposito : 27 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I O R I S T A N O
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 27 marzo 2024, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 258 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, proposta da
ON BI, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Matteo Tola, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
APPELLANTE
CONTRO
PREFETTURA DI ORISTANO, in persona del Prefetto pro tempore, legalmente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, che la rappresenta e difende per legge
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 febbraio 2021, dinanzi al Giudice di Pace di
Oristano, FA NT convenne in giudizio la Prefettura di Oristano, in opposizione alla ordinanza-ingiunzione n. 2608/2021, emessa il 20 gennaio 2021
e notificata il 27 gennaio 2021, con cui gli era stata inflitta, quale trasgressore, in quanto amministratore unico della Car Invest s.r.l., la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 14.168,00, oltre a spese di notifica per Euro 9,50, in riferimento alla contestata violazione degli artt. 17-bis, comma 3, e 120 TULPS,
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per omessa annotazione, nel registro giornale degli affari, dei dati relativi all'intermediazione per compravendita di veicoli, in base a plurimi verbali di contestazione del 28 e 29 novembre 2018, elevati dalla Sezione di Oristano della
Polizia Stradale, deducendo l'illegittimità del provvedimento opposto e chiedendo, pertanto, l'annullamento dello stesso o, in via subordinata, la riduzione della somma ingiunta.
Si costituì in giudizio la Prefettura di Oristano, resistendo all'opposizione.
La causa fu istruita a mezzo di documenti.
Con sentenza n. 212/2021, pubblicata il 31 dicembre 2021, il Giudice di
Pace di Oristano respinse l'opposizione, convalidando l'ordinanza-ingiunzione.
Avverso la sentenza FA NT ha proposto appello, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento dell'opposizione o, in via subordinata, la riduzione della somma ingiunta.
La Prefettura di Oristano, costituitasi in giudizio, ha contestato il fondamento del gravame e concluso per il rigetto.
***

1. L'appello è affidato ai seguenti motivi.

1.1. Col primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.
145 cod. proc. civ.
, nullità per erronea identificazione di FA NT quale persona fisica destinataria della notificazione e nullità per erronea notificazione a
FA NT in luogo della Car Invest s.r.l., in persona del legale rappresentante, essendosi indicato nell'ordinanza il solo NT, e non la società, quale autrice dell'illecito amministrativo, e non alcun obbligato in solido;
invece, si sostiene che l'ordinanza dovesse essere notificata alla società presso la propria sede ed eventualmente alla persona fisica, con l'espressa indicazione della qualità di amministratore e obbligato in solido della società.

1.2. Col secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.
6 della L. n. 689 del 1981
, nonché nullità per mancata qualifica dell'appellante quale trasgressore ovvero quale obbligato in solido, essendosi identificato nell'ordinanza l'appellante con il trasgressore, senza indicazione dell'obbligato in solido, cioè della società, e con attribuzione alla persona fisica di entrambe le
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qualità;
in proposito, si sostiene che il NT, in quanto persona fisica, non potesse considerarsi obbligato in solido per una violazione che sarebbe stata commessa dalla società ovvero da un preposto.

1.3. Col terzo motivo, si deduce errata interpretazione, eccesso di potere, carenza di istruttoria e travisamento della realtà fattuale e giuridica, non avendo la sentenza impugnata fornito argomentazione comprensibile del convincimento, né tenuto conto della giustificazione e documentazione fornita dal ricorrente;
in particolare, si insiste sulla erroneità
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