Trib. Ravenna, sentenza 14/11/2024, n. 290
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Testo completo
N. R.G. 1973/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa M P Presidente dott.ssa E O Giudice rel. e est. dott. P G Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1973/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a Faenza (RA) il 14.04.1976, residente a Parte_1 C.F._1
Sant'Agata Sul Santerno (RA), Via 12 Aprile n.22, con il patrocinio dell'avv. P P ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Lugo (RA), Corso G. Mazzini n. 69 e
(C.F. ), nata a Lugo (RA) il 01.02.1994, residente in Faenza Parte_2 C.F._2
(RA), Via Vittorio Veneto n.69, con il patrocinio dell'avv. R L ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Lugo (RA), Corso G. Mazzini n. 52
- RICORRENTI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano congiuntamente come da note di trattazione scritta depositate telematicamente il 27.09.2024. In data 31.05.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09.05.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una relazione more uxorio con Pt_2 convivenza, dalla quale era nata a Ravenna in data 20.09.2020 la figlia e che l'unione era Persona_1 andata irrimediabilmente deteriorandosi, tanto che già da alcuni mesi si erano separati e avevano fissato la loro residenza in differenti abitazioni. Il sig. già padre di un altro figlio, nato in data 30.07.2011 da una precedente Pt_1 Persona_2 relazione, e la sig.ra davano quindi atto di aver raggiunto un accordo relativo alla regolamentazione Pt_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore e chiedevano al Per_1
Tribunale di omologare con sentenza le seguenti condizioni:
“1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in via condivisa nel rispetto del suo diritto di Persona_1 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi