Trib. Palmi, sentenza 05/12/2024, n. 1290
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in seguito alla sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1859/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Menella Rosi per procura in atti,
ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Giuseppina Angela Turano per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'8 luglio 2022 , premesso di Parte_1
essere dipendente della società con la qualifica di Controparte_1
Operatore di Esercizio, ha adito questo giudice del lavoro chiedendo
l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione durante il periodo di
fruizione delle ferie annuali di tutte le indennità previste e retribuite durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, ossia l'Elemento Retributivo
Aziendale Sostitutivo (ERAS), a decorrere dal 2014.
Nella resistenza di la causa, istruita per Controparte_1
documenti e CTU, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di
“retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. È stato precisato che
l'espressione “ferie
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in seguito alla sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1859/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Menella Rosi per procura in atti,
ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Giuseppina Angela Turano per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'8 luglio 2022 , premesso di Parte_1
essere dipendente della società con la qualifica di Controparte_1
Operatore di Esercizio, ha adito questo giudice del lavoro chiedendo
l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione durante il periodo di
fruizione delle ferie annuali di tutte le indennità previste e retribuite durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, ossia l'Elemento Retributivo
Aziendale Sostitutivo (ERAS), a decorrere dal 2014.
Nella resistenza di la causa, istruita per Controparte_1
documenti e CTU, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di
“retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. È stato precisato che
l'espressione “ferie
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