Trib. Pordenone, sentenza 27/11/2024, n. 675

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pordenone, sentenza 27/11/2024, n. 675
Giurisdizione : Trib. Pordenone
Numero : 675
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

N. 1375/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 14 giugno
2022
da
CONDOMINIO ERRE DUE (C.F. 91029880936) rappresentato e difeso, per mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Alberto De Zan e presso il suo studio in Prata di Pordenone via Roma n. 15 elettivamente domiciliato
- attore -
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE soc. coop. (C.F.
00091700930) rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione
e risposta, dall'avv. Roberto Casucci e presso il suo studio in Pordenone corso Vittorio
Emanuele II n. 48 elettivamente domiciliata
- convenuta -
e con la chiamata in causa di
ASSIMOCO s.p.a. - compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - movimento cooperativo
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(C.F. 03250760588, P.I. 11259020151) rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pierluigi Vinci e presso il suo studio in
Vicenza borgo Scroffa n. 37 elettivamente domiciliata
- terza chiamata -
Oggetto: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
Causa iscritta a ruolo il 17 giugno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 21 giugno 2024.
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da foglio depositato telematicamente il 18 giugno 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e difesa, Nel merito:
Accertati i fatti di causa, dichiarata la responsabilità di Banca di Credito Cooperativo
NE e NS Soc. Coop. in relazione ai medesimi, condannarla all'integrale risarcimento dei danni conseguentemente patiti dal DO Erre Due, pari alle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente dell'esponente in forza degli assegni bancari indicati in narrativa, per complessivi € 34.675,14, o al diverso importo ritenuto di giustizia, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT dai singoli pagamenti sino alla presente pronuncia, ed interessi compensativi al tasso legale sulle somme progressivamente rivalutate e/o agli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, dalla domanda, sino all'effettivo saldo.
In ogni caso: spese di lite del presente giudizio e della fase obbligatoria di mediazione, integralmente rifuse.
In via istruttoria:
Si chiede inoltre ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:

1. Vero che le somme portate dagli assegni di cui ai docc. 1-2-3-4-5, che si rammostrano al teste, sono state tratte dal conto corrente n. 202 016 023635, acceso presso l'Agenzia 1 di Torre di Pordenone, avente IBAN IT 05 C 08356 12501 000000023635, intestato al
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DO Erre Due a pagamento di debiti del DO AP (per la somma portata nell'assegno n. 1) e del DO UB (per le somme portate dagli assegni nn. 2-3-4-
5).

2. Vero che il pagamento della somma di € 6.664,54 riscosso mediante l'incasso dei titoli di cui ai docc. 2-3-4-5, che si rammostrano al teste, veniva imputato al saldo di fatture relative al contratto di somministrazione del DO UB di Pordenone;

3. Vero che il pagamento della somma di 5.000,00 riscosso mediante l'incasso del titolo di cui ai doc. 1, che si rammostra al teste, veniva imputato al saldo di fatture relative al contratto di somministrazione del DO AP di Pordenone.

4. Vero che il DO Erre Due nominava amministratrice la signora CI AT nel maggio 2018, come risulta dal doc. 27 che si rammostra al teste.

5. Vero che nel periodo 2015-2017 il DO Erre Due si riuniva in assemblea nelle seguenti date:

4.12.2015 e 21.11.2016, come risulta dai docc. 22 e 26 che si rammostrano al teste.

6. Vero che la prima assemblea del DO Erre Due successiva a quella del
21.11.2016 si teneva in data 24.05.2018, come risulta dal doc. 27 che si rammostra al teste.
Si indicano a testimoni: la signora OR dott. NI, (con studio in via Generale Antonio
Cantore, 21 - 33170 Pordenone);
la signora IS dott.ssa NI, (c/o Bluenergy Group Spa,
Viale Venezia 430 33100 Udine);
il sig. IA AN (residente in [...] - 33084 Cordenons (PN).
Si chiede, infine, che il Giudice Voglia ordinare a Bluenergy Group spa di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c., la documentazione contabile inerente i suddetti pagamenti
(n.d.r. fattura/e), già richiesta dallo scrivente legale, come risulta in atti, in modo da esplicitare il contratto di somministrazione al quale sono stati imputati i pagamenti di cui è causa e chi fosse il soggetto titolare di tale rapporto”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 18 giugno 2024:
“Nel merito: respingersi la domanda.
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In via subordinata: qualora la domanda attorea venisse ritenuta fondata, condannarsi, in forza delle polizze assicurative inter partes vigenti nel 2015 e 2017, MO spa a manlevare la convenuta Banca e a rifondere alla stessa quanto questa sarà eventualmente condannata a pagare per la negoziazione degli otto assegni di narrativa attorea (con detrazione del 10% addebitato alla convenuta). Con pari oneri di rivalutazione ed interessi, come preteso dall'attore.
Spese rifuse”.
Per la terza chiamata: come da foglio depositato telematicamente il 20 giugno 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta:
In via principale, nel merito:
- Rigettarsi le domande attoree avanzate nei confronti della CC NE e NS soc. coop., in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in atti e, conseguentemente, respingersi anche la domanda di manleva formulata dalla convenuta
CC NE e NS soc. coop. nei confronti di MO S.p.A.;

- Competenze e spese di causa interamente rifuse.
In via subordinata, nel merito:
- Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità in capo alla CC
NE e NS soc. coop. per i fatti dedotti dall'attore DO Erre Due, accertati i fatti relativi al rapporto contrattuale tra la ditta assicurata e MO S.p.A. come esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta al punto II), dichiarare
l'inoperatività della polizza assicurativa azionata in ordine alla richiesta di rimborso delle spese di lite per mancato rispetto del patto di gestione della lite da parte dell'assicurata, e, conseguentemente, respingersi la domanda di manleva formulata dalla CC NE
e NS soc. coop. nei confronti di MO S.p.A.;

- Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità in capo alla CC
NE e NS soc. coop. per i fatti dedotti dall'attore DO Erre Due, accertati i fatti relativi al rapporto contrattuale tra la Banca assicurata e MO S.p.A. come esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta al punto III), dichiarare
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in ogni caso la mancata copertura assicurativa in quanto la somma eventualmente richiesta in manleva dalla CC NE e NS soc. coop. ad MO S.p.A. è inferiore al minimo dello scoperto previsto da tutte le polizze MO succedutesi nel tempo, per i motivi tutti ivi esposti e, conseguentemente, respingersi la domanda di manleva formulata dalla CC NE e NS soc. coop. nei confronti di MO
S.p.A.;

- In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa interamente rifuse.
In via ulteriormente subordinata, nel merito:
- nella denegata ipotesi dell'accertamento della responsabilità civilistica della CC
NE e NS soc. coop. per i fatti di cui è causa e nella non creduta ipotesi di operatività della polizza azionata, dichiararsi MO S.p.A. tenuta ad indennizzare
l'Assicurata di quanto la stessa sarà tenuta eventualmente a pagare di stretta giustizia al termine dell'espletanda istruttoria nei confronti dell'attore, limitatamente alla sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del DO Erre Due nella causazione dei fatti de quibus, tenuto conto dei limiti tutti di polizza, di cui in narrativa, dello scoperto del 10% ed eventualmente del minimo assoluto per sinistro;

- nella denegata ipotesi dell'accertamento della responsabilità civilistica della CC
NE e NS soc. coop. per i fatti di cui è causa e nella non creduta ipotesi di operatività della polizza azionata, dichiararsi MO S.p.A. tenuta ad indennizzare
l'Assicurata di quanto la stessa sarà tenuta eventualmente a pagare di stretta giustizia al termine dell'espletanda istruttoria nei confronti dell'attore, limitatamente alla sussistenza del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della stessa CC NE e NS soc. coop. nell'aggravamento delle conseguenze per i fatti de quibus, tenuto conto dei limiti tutti di
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