Trib. Milano, sentenza 27/06/2024, n. 6499

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 27/06/2024, n. 6499
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 6499
Data del deposito : 27 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 15376/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di IL riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Fulvia De Luca Presidente relatore dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa EN Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 22 aprile 2022 e vertente
TRA
nata a [...] in data [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.to Angela Manzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;

RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] Cod. Fisc. residente in [...] C.F._2
OP De VE Felice n. 19 rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Amato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;

RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IL degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c
e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ;
Parte_1 Controparte_1

pagina 1 di 12 2) Confermare l'affidamento c.d. super esclusivo delle figlie minori e EN alla madre che, Per_1
sempre in via esclusiva, potrà assumere anche tutte le decisioni relative alla salute, istruzione, educazione e residenza abituale delle minori ex art. 337quater c. 3;

3) Confermare l'assegnazione della casa familiare, sia in IL, Via OP De VE Felice n.19 alla signora , affinché la abiti con le figlie;
Parte_1

4) Confermare il collocamento prevalente delle figlie presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;

5) Confermare l'incarico dei Servizi Sociali di IL di provvedere alla regolamentazione della frequentazione padre/figlie, con le modalità ed i tempi maggiormente rispondenti all'interesse delle figlie minori, anche all'esito degli accertamenti relativi al percorso presso il NOA del signor ;
CP_1

6) Confermare gli incarichi già conferiti al Servizio Sociale di IL, mantenendo la presa in carico del nucleo familiare in oggetto ed avvio di tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di sostegno psicologico/psicoterapico, alla genitorialità, ed educativi in favore delle parti e delle minori, nell'interesse prioritario ed a tutela delle stesse;
7) Confermare che il signor provveda al CP_1

mantenimento delle figlie tramite il versamento, in via indiretta alla madre, della somma di almeno €
300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;

8) Confermare che i genitori partecipino in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie delle figlie come indicate nelle Linee Guida della Corte d'Appello di IL, a cui ci si riporta;

9) Confermare la percezione integrale dell'assegno unico da parte della signora ;
Parte_1

10) Disporre che l'Ente territoriale trasmetta alle parti e al Giudice Tutelare incaricato della sorveglianza una relazione di aggiornamento sugli interventi predisposti e sull'evoluzione della situazione del nucleo familiare, con cadenza semestrale. Con vittoria di spese e compensi professionali

CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE


1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ;
Controparte_1 Parte_1



2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;



3. Le figlie minori e EN saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1

collocamento abituale presso il padre, anche ai fini anagrafici nella casa familiare sita in IL alla
Via OP De VE , 19;



4. La casa familiare sita in IL alla Via OP De VE , 19 dovrà essere assegnata al sig. CP_1

attesa la perdita del relativo diritto da parte della signora che si è allontanata dall'abitazione già nel
2018;

pagina 2 di 12

5. Essendo la signora economicamente indipendente ed avendo disponibilità maggiore Parte_1

rispetto al resistente nessun assegno di mantenimento dovrà essere riconosciuto alla ricorrente anche stante le condizioni economiche del signor ;
CP_1



6. Quanto al diritto di visita, i genitori trascorreranno il 50% del proprio tempo settimanale con le figlie e ciò secondo il seguente calendario: - Dal lunedì alla domenica con un genitore e dal lunedi alla domenica successivi con l'altro genitore a settimane alternate Nei giorni di propria spettanza, il genitore interessato accompagnerà le minori a scuola. Il tutto fatto salvo diverso accordo tra le Parti e comunque tenendo conto degli impegni anche extrascolastici delle minori.



7. Anche i periodi di vacanze estive dovranno essere equamente suddivisi tra i genitori, in modo tale da garantire ai medesimi lo stesso numero di settimane di vacanza, secondo tempi e modalità che

Part dovranno essere concordati dai signori e entro il 30 maggio di ciascun anno. In CP_1 Pt_1 ogni caso, il genitore che ha con sé le figlie si impegna, altresì, a comunicare all'altro il luogo di villeggiatura e relativi recapiti.


8. Durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno, ad anni alterni, con la madre la giornata di

Natale e con il padre la Vigilia di Natale;
nel restante periodo resteranno con il padre, o con la madre

– in virtù del principio dell'alternanza - un anno dal 26 al 30 dicembre, l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;

9. Durante le vacanze pasquali, per metà del periodo di sospensione scolastica, un anno nella prima metà, un anno nella seconda metà, alternativamente con ciascun genitore.

10.Tutte le altre festività e ponti verranno ripartiti ad anni alterni tra i genitori;

11.Per ciò che concerne i compleanni delle figlie, si seguirà il principio dell'alternanza, sempre tenendo in considerazione i desideri delle minori.
12. I coniugi si impegnano a provvedere direttamente al mantenimento delle proprie figlie e contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse delle medesime e secondo il contenuto del Protocollo d'intesa del Tribunale di IL da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Le predette spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate e documentate. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.


MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti provvisori e gli ulteriori provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22 aprile 2022 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con rito civile in data 28/03/2014 nel Comune di IL (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune
pagina 3 di 12
di IL (Anno _2014;
atto n. 332;
parte I;
serie) con dalla cui unione sono nate le figlie Controparte_1
(nata il [...]) e EN (nata il [...]) chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione Per_1 giudiziale del coniugi;
quanto alla responsabilità genitoriale si rimetteva alle valutazioni di questa A.G. relativamente all'affidamento delle figlie ed ai tempi di frequentazione paterni, chiedendo però il loro collocamento prevalente presso di sé nella casa familiare di IL via OP de VE Felice n. 19 di cui chiedeva l'assegnazione;
sugli aspetti economici chiedeva che venisse posto a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie della misura di euro 600,00 mensili ( euro 300,00 per ciascuna figlia) oltre al 100% delle spese straordinarie, assegno unico integralmente percepito dalla stessa ed un contributo per il proprio mantenimento non inferiore ad euro 250,00 mensili.
Con memoria difensiva ritualmente depositata si costituiva la parte resistente che aderiva alla domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente;
quanto alle figlie chiedeva che le stesse venissero affidate in via condivisa ad entrambi i genitori e collocate presso di sé nella casa familiare di cui chiedeva l'assegnazione;
tempi di frequentazione paritetici secondo il calendario di visite in atti indicato;
mantenimento diretto delle figlie, spese straordinarie al 50%.
All'udienza presidenziale del 12 luglio 2022, il Presidente f.f., sentite ampiamente le parti e viste le opposte e divergenti ricostruzioni emerse, rinviava l'udienza in prosecuzione di presidenziale assumendo i seguenti provvedimenti in via provvisoria:
Il PRESIDENTE F.F.
Sentite le parti e le divergenti ricostruzioni fornite;

Prende quindi i seguenti provvedimenti:
1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;

2) Dà incarico ai Servizi Sociali del comune di IL, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, di effettuare con assoluta urgenza un'accurata indagine psicosociale sulla condizione del nucleo familiare in oggetto, sulla situazione di benessere psicofisico delle figlie minori e Per_1
, con approfondimento psicodiagnostico delle competenze genitoriali delle parti e della Persona_2 situazione psicofisica delle minori, ciò al fine di individuare il regime di affidamento, collocamento e regolamentazione della frequentazione del genitore non collocatario prevalente, maggiormente rispondente all'interesse delle minori medesime;

3) Dispone che i Servizi Sociali del comune di IL provvedano all'immediata presa in carico del nucleo familiare in oggetto
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